TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5034/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Tommaso Maria De Giorgi;
e
( ), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Stefano Miglietta;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta sentenza di separazione n. 1318/2005 pronunciata dal Tribunale di R.G.V.G. 5034/2024
Lecce e pubblicata in data 04/07/2005, passata in giudicato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nati figli ormai economicamente autosufficienti.
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 26/11/2024). In particolare, hanno convenuto che:
1) L'abitazione adibita a casa coniugale, sita in Lecce alla via
Livenza n. 10, interamente realizzata dal sig. , Parte_1 rimarrà assegnata alla sig.ra , mentre il sig. CP_1
, già trasferitasi presso l'immobile della Parte_1 compagna sito in Lizzanello (Le) alla via Cavour n. 9, continuerà ad abitare con il nuovo nucleo familiare;
2) Il sig. continuerà ad avere la disponibilità di una Parte_1 parte del cortile con accesso indipendente dall'immobile, qualora avesse la necessità di usarlo per appoggiarvi utensili relativi alla propria attività lavorativa.
3) Il sig. verserà alla sig.ra la Parte_1 CP_1 somma di €. 100,00 settimanali a titolo di assegno divorzile.
4) La sig.ra provvederà al pagamento di tutte le CP_1 utenze relative all'immobile a lei assegnato sito in Lecce alla via Livenza n. 10.
5) Il sig. non verserà alcun assegno di Parte_1 mantenimento in favore della figlia atteso che Persona_1 quest'ultima, così come il fratello , è Persona_2 divenuta indipendente (avendo contratto matrimonio in data
18.10.2018) ed economicamente autosufficiente (lavora presso la società Ferrovie dello Stato con contratto a tempo indeterminato).
2 R.G.V.G. 5034/2024
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 08/05/2025).
1.3.- All'udienza del 17/02/2025, il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge, con la precisazione che l'assegnazione della casa ivi disposta deve intendersi quale attribuzione della mera disponibilità del bene e non quale assegnazione della casa familiare a norma dell'art. 337 sexies c.c.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5034/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 26/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lizzanello in data 02/08/1980 tra (Lecce (LE), Parte_1
18/10/1958) e (Lizzanello (LE), 07/05/1961) e CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte II, serie A, anno 1980;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo con le precisazioni di cui in parte motiva;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale
3 R.G.V.G. 5034/2024
dello stato civile del per le annotazioni e gli Parte_2 adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 03/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5034/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Tommaso Maria De Giorgi;
e
( ), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Stefano Miglietta;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta sentenza di separazione n. 1318/2005 pronunciata dal Tribunale di R.G.V.G. 5034/2024
Lecce e pubblicata in data 04/07/2005, passata in giudicato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nati figli ormai economicamente autosufficienti.
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 26/11/2024). In particolare, hanno convenuto che:
1) L'abitazione adibita a casa coniugale, sita in Lecce alla via
Livenza n. 10, interamente realizzata dal sig. , Parte_1 rimarrà assegnata alla sig.ra , mentre il sig. CP_1
, già trasferitasi presso l'immobile della Parte_1 compagna sito in Lizzanello (Le) alla via Cavour n. 9, continuerà ad abitare con il nuovo nucleo familiare;
2) Il sig. continuerà ad avere la disponibilità di una Parte_1 parte del cortile con accesso indipendente dall'immobile, qualora avesse la necessità di usarlo per appoggiarvi utensili relativi alla propria attività lavorativa.
3) Il sig. verserà alla sig.ra la Parte_1 CP_1 somma di €. 100,00 settimanali a titolo di assegno divorzile.
4) La sig.ra provvederà al pagamento di tutte le CP_1 utenze relative all'immobile a lei assegnato sito in Lecce alla via Livenza n. 10.
5) Il sig. non verserà alcun assegno di Parte_1 mantenimento in favore della figlia atteso che Persona_1 quest'ultima, così come il fratello , è Persona_2 divenuta indipendente (avendo contratto matrimonio in data
18.10.2018) ed economicamente autosufficiente (lavora presso la società Ferrovie dello Stato con contratto a tempo indeterminato).
2 R.G.V.G. 5034/2024
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 08/05/2025).
1.3.- All'udienza del 17/02/2025, il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge, con la precisazione che l'assegnazione della casa ivi disposta deve intendersi quale attribuzione della mera disponibilità del bene e non quale assegnazione della casa familiare a norma dell'art. 337 sexies c.c.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5034/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 26/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lizzanello in data 02/08/1980 tra (Lecce (LE), Parte_1
18/10/1958) e (Lizzanello (LE), 07/05/1961) e CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte II, serie A, anno 1980;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo con le precisazioni di cui in parte motiva;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale
3 R.G.V.G. 5034/2024
dello stato civile del per le annotazioni e gli Parte_2 adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 03/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
4