Articolo 7 della Legge 12 febbraio 1942, n. 183
Articolo 6Articolo 8
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7 aprile 1942
Art. 7.

Per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facolta' di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, che sono ancora da eseguire e che siano necessarie alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonche' la compilazione del piano e dei progetti stessi, limitatamente a quei comprensori, in cui e' previsto il proseguimento dell'attivita' bonificatrice, secondo i programmi gia' formulati e nei limiti delle disponibilita' finanziarie.

Quando il Ministero si valga di tale facolta', gli studi, le ricerche, i progetti, saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di' separate concessioni. La spesa relativa e' anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati, quando provvede alla concessione dei lotti di lavori.
Entrata in vigore il 7 aprile 1942