CASS
Sentenza 31 luglio 2020
Sentenza 31 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/07/2020, n. 23425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23425 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OL IS, nata a [...] il [...], avverso la sentenza in data 11/06/2019 del Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, TT AR, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputata l'avv. Luigi Scudieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 giugno 2019 il Tribunale di Milano ha condannato IS OL alle pene di legge per il reato dell'art. 5, comma 1, lett. g), I. n. 283 del 1962, perché, in qualità di titolare di un apiario, deteneva per la vendita 380 chili di miele di tiglio che presentava tilosina, sostanza antimicrobica non autorizzata, accertato in Milano il 19 luglio 2017. 2. L'imputata presenta due motivi di ricorso, il primo attinente all'accertamento di responsabilità sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il secondo attinente al rispetto degli art. 220 o 223 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23425 Anno 2020 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 30/01/2020 Con riferimento al primo motivo, la ricorrente precisa che i veterinari avevano rinvenuto la tilosina solo nel miele con pezzi di favo, non nel miele di tiglio che si trovava nel maturatore, né nel miele di erba medica che era stato già messo nei vasetti. Sostiene che l'espressione "detenere per la vendita" non poteva estendersi fino al nido delle api. Ricorda che era stato accertato che la contaminazione era stata del tutto accidentale, cioè dovuta alla bottinatura delle api in un raggio di 3-5 chilometri dalle arnie. Era irragionevole pretendere un controllo su tutte le sostanze astrattamente e potenzialmente inquinanti e, d'altra parte, l'ASL non l'aveva informata dell'uso di tilosina nella zona da parte degli allevamenti. Aggiunge che era un insegnante e che solo formalmente era l'intestataria dell'impresa del marito. Con riferimento al secondo motivo, eccepisce che non erano state rispettate le garanzie difensive né dell'art. 220 né dell'art. 223 cod. proc. pen. e pertanto non era stata messa in condizione di difendersi con consulenti di fiducia. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. Il Tribunale di Milano ha accertato che nel 2017 i veterinari avevano condotto un prelievo casuale di campioni di cera dalle arnie presenti presso l'impresa agricola della ricorrente ed avevano così verificato la presenza della tilosina, cioè di un antibiotico ed antimicrobico, non autorizzato nell'apicoltura. Il 26 giugno 2017 avevano eseguito ulteriori controlli su tutte le arnie, sul miele nel maturatore e sul miele già confezionato in vasetti, il tutto alla presenza del dott. Fabio ZI, esperto apicoltore e marito della ricorrente. Quindi, avevano proceduto al sequestro cautelativo di 380 chili di miele di tiglio posto nel maturatore nonché del miele di erba medica già in vasetti ed avevano inviato un chilo di miele di tiglio all'Istituto zooprofilattico che il 19 luglio 2017 aveva confermato la presenza della tilosina. La ricorrente ha sostenuto il travisamento della prova perché il rapporto dell'Istituto aveva avuto ad oggetto il miele con pezzi di favo. Secondo la sua prospettazione, si trattava di miele prelevato in una fase anteriore alla raccolta e, quindi, sicuramente non detenuto per la vendita. L'assunto non è dimostrato. L'espressione utilizzata dall'Istituto zooprofilattico nel suo rapporto non autorizza a ritenere che fosse stato analizzato miele prelevato in fase antecedente alla raccolta, perché "miele con pezzi di favo" è miele già prodotto, che reca con sé dei pezzi di favo, che sono del pari commestibili. Più nel dettaglio, va rilevato che il Tribunale di Milano ha accertato che fin dalle prime analisi a campione su tutte le arnie i veterinari avevano verificato la presenza della tilosina e che, successivamente, avevano proceduto al sequestro del prodotto presente nonché inviato un chilo di miele di tiglio che si trovava nel maturatore per un'ulteriore analisi che aveva confermato la presenza della tilosina. Quindi l'Istituto zooprofilattico ha analizzato il miele di tiglio come riportato nel capo d'imputazione, ma, a prescindere da ciò, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che tutto il miele prelevato a campione era stato analizzato e risultato contaminato dalla tilosina. A ben leggere, la ricorrente non ha neanche contestato il risultato delle analisi, eccependo piuttosto che non avevano avuto ad oggetto il miele messo in vendita. Sennonché, l'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 prevede che "è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: [...] lett. c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali [...]". Nella specie, incontestato il divieto dell'uso di tilosina nell'apicoltura, è risultato che tale sostanza era certamente presente nel miele "detenuto per la vendita", integrando la violazione di legge, che, in tema di sicurezza alimentare, mira a prevenire il pericolo per la salute delle persone. Dall'escussione dei testi, sia del veterinario che del marito della ricorrente, il Giudice ha tratto ulteriori e decisivi elementi di convincimento. Ed invero, è emerso che la tilosina poteva essere usata per trattare la peste delle api, ma l'apiario della ricorrente era sano;
che era invece frequentemente usata come antibiotico somministrato a bovini e suini;
che nella zona vi erano tre grossi allevamenti di bestiame proprio nel raggio di bottinatura delle api. Il dott. ZI aveva dichiarato di essere esperto di api fin dall'età di 13 anni e di aver svolto numerosi controlli sulle sue api negli anni passati, ma mai per verificare la presenza di antibiotici animali. Il Giudice ha ravvisato pertanto una gravissima imperizia della ricorrente e del marito (per il quale ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero), dal momento che la prima, in qualità di legale rappresentante dell'impresa, avrebbe dovuto effettuare tutti i controlli richiesti, con la diligenza professionale del caso, il che significava che avrebbe dovuto verificare la presenza di sostanze tipicamente usate negli allevamenti di bestiame, visto che ne aveva tre nella distanza chilometrica coperta dagli spostamenti delle api. Ha concluso che la donna era stata colpevole del reato ascrittole perché aveva messo in pericolo la salute dei consumatori. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra l'elemento soggettivo colposo del reato di cui all'art. 5, I. 30 aprile 1962, n. 283 la mera negligenza nelle dovute verifiche sulla conformità alla normativa 3 del prodotto alimentare preparato o detenuto per la vendita (Cass., Sez. 3, n. 14285 del 12/01/2010, Montella, Rv. 246810 - 01; si veda altresì Cass., Sez. 3, n. 20903 del 02/03/2001, Berti, Rv. 219009-01 che ha confermato la condanna del legale rappresentante della cooperativa per omessa vigilanza nonostante i soci produttori si fossero impegnati al rispetto di un disciplinare). Quanto alla seconda doglianza, è consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui in tema di prelievi di campioni finalizzati all'espletamento di analisi, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen., per il quale operano in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, e prelievo inerente ad attività amministrativa ex art. 223 disp. att. cod. proc. pen., per il quale, invece, i diritti della difesa devono essere assicurati solo ove emergano indizi di reato, giacché in tal caso l'attività amministrativa non può più definirsi "extra-processum" (tra le più recenti, Cass., Sez. 2, n. 52793 del 24/11/2016, Ballaera, Rv. 268766). Nella specie i prelievi dei campioni sono stati effettuati nell'ambito dell'esercizio di un'attività amministrativa alla presenza dell'interessato che non risulta abbia mosso contestazioni. Né la ricorrente ha sollevato eccezioni nel corso del processo o contestato il risultato delle analisi dell'Istituto zooprofilattico con il ricorso per cassazione né ha prodotto una propria consulenza di parte per contestare il risultato scientifico cui gli specialisti sono pervenuti. La censura si appalesa, in sostanza, di mero stile, perché non è legata in concreto ad una violazione del diritto di difesa. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 646 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 30 gennaio 2020
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, TT AR, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputata l'avv. Luigi Scudieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 giugno 2019 il Tribunale di Milano ha condannato IS OL alle pene di legge per il reato dell'art. 5, comma 1, lett. g), I. n. 283 del 1962, perché, in qualità di titolare di un apiario, deteneva per la vendita 380 chili di miele di tiglio che presentava tilosina, sostanza antimicrobica non autorizzata, accertato in Milano il 19 luglio 2017. 2. L'imputata presenta due motivi di ricorso, il primo attinente all'accertamento di responsabilità sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il secondo attinente al rispetto degli art. 220 o 223 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23425 Anno 2020 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 30/01/2020 Con riferimento al primo motivo, la ricorrente precisa che i veterinari avevano rinvenuto la tilosina solo nel miele con pezzi di favo, non nel miele di tiglio che si trovava nel maturatore, né nel miele di erba medica che era stato già messo nei vasetti. Sostiene che l'espressione "detenere per la vendita" non poteva estendersi fino al nido delle api. Ricorda che era stato accertato che la contaminazione era stata del tutto accidentale, cioè dovuta alla bottinatura delle api in un raggio di 3-5 chilometri dalle arnie. Era irragionevole pretendere un controllo su tutte le sostanze astrattamente e potenzialmente inquinanti e, d'altra parte, l'ASL non l'aveva informata dell'uso di tilosina nella zona da parte degli allevamenti. Aggiunge che era un insegnante e che solo formalmente era l'intestataria dell'impresa del marito. Con riferimento al secondo motivo, eccepisce che non erano state rispettate le garanzie difensive né dell'art. 220 né dell'art. 223 cod. proc. pen. e pertanto non era stata messa in condizione di difendersi con consulenti di fiducia. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. Il Tribunale di Milano ha accertato che nel 2017 i veterinari avevano condotto un prelievo casuale di campioni di cera dalle arnie presenti presso l'impresa agricola della ricorrente ed avevano così verificato la presenza della tilosina, cioè di un antibiotico ed antimicrobico, non autorizzato nell'apicoltura. Il 26 giugno 2017 avevano eseguito ulteriori controlli su tutte le arnie, sul miele nel maturatore e sul miele già confezionato in vasetti, il tutto alla presenza del dott. Fabio ZI, esperto apicoltore e marito della ricorrente. Quindi, avevano proceduto al sequestro cautelativo di 380 chili di miele di tiglio posto nel maturatore nonché del miele di erba medica già in vasetti ed avevano inviato un chilo di miele di tiglio all'Istituto zooprofilattico che il 19 luglio 2017 aveva confermato la presenza della tilosina. La ricorrente ha sostenuto il travisamento della prova perché il rapporto dell'Istituto aveva avuto ad oggetto il miele con pezzi di favo. Secondo la sua prospettazione, si trattava di miele prelevato in una fase anteriore alla raccolta e, quindi, sicuramente non detenuto per la vendita. L'assunto non è dimostrato. L'espressione utilizzata dall'Istituto zooprofilattico nel suo rapporto non autorizza a ritenere che fosse stato analizzato miele prelevato in fase antecedente alla raccolta, perché "miele con pezzi di favo" è miele già prodotto, che reca con sé dei pezzi di favo, che sono del pari commestibili. Più nel dettaglio, va rilevato che il Tribunale di Milano ha accertato che fin dalle prime analisi a campione su tutte le arnie i veterinari avevano verificato la presenza della tilosina e che, successivamente, avevano proceduto al sequestro del prodotto presente nonché inviato un chilo di miele di tiglio che si trovava nel maturatore per un'ulteriore analisi che aveva confermato la presenza della tilosina. Quindi l'Istituto zooprofilattico ha analizzato il miele di tiglio come riportato nel capo d'imputazione, ma, a prescindere da ciò, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che tutto il miele prelevato a campione era stato analizzato e risultato contaminato dalla tilosina. A ben leggere, la ricorrente non ha neanche contestato il risultato delle analisi, eccependo piuttosto che non avevano avuto ad oggetto il miele messo in vendita. Sennonché, l'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 prevede che "è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: [...] lett. c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali [...]". Nella specie, incontestato il divieto dell'uso di tilosina nell'apicoltura, è risultato che tale sostanza era certamente presente nel miele "detenuto per la vendita", integrando la violazione di legge, che, in tema di sicurezza alimentare, mira a prevenire il pericolo per la salute delle persone. Dall'escussione dei testi, sia del veterinario che del marito della ricorrente, il Giudice ha tratto ulteriori e decisivi elementi di convincimento. Ed invero, è emerso che la tilosina poteva essere usata per trattare la peste delle api, ma l'apiario della ricorrente era sano;
che era invece frequentemente usata come antibiotico somministrato a bovini e suini;
che nella zona vi erano tre grossi allevamenti di bestiame proprio nel raggio di bottinatura delle api. Il dott. ZI aveva dichiarato di essere esperto di api fin dall'età di 13 anni e di aver svolto numerosi controlli sulle sue api negli anni passati, ma mai per verificare la presenza di antibiotici animali. Il Giudice ha ravvisato pertanto una gravissima imperizia della ricorrente e del marito (per il quale ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero), dal momento che la prima, in qualità di legale rappresentante dell'impresa, avrebbe dovuto effettuare tutti i controlli richiesti, con la diligenza professionale del caso, il che significava che avrebbe dovuto verificare la presenza di sostanze tipicamente usate negli allevamenti di bestiame, visto che ne aveva tre nella distanza chilometrica coperta dagli spostamenti delle api. Ha concluso che la donna era stata colpevole del reato ascrittole perché aveva messo in pericolo la salute dei consumatori. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra l'elemento soggettivo colposo del reato di cui all'art. 5, I. 30 aprile 1962, n. 283 la mera negligenza nelle dovute verifiche sulla conformità alla normativa 3 del prodotto alimentare preparato o detenuto per la vendita (Cass., Sez. 3, n. 14285 del 12/01/2010, Montella, Rv. 246810 - 01; si veda altresì Cass., Sez. 3, n. 20903 del 02/03/2001, Berti, Rv. 219009-01 che ha confermato la condanna del legale rappresentante della cooperativa per omessa vigilanza nonostante i soci produttori si fossero impegnati al rispetto di un disciplinare). Quanto alla seconda doglianza, è consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui in tema di prelievi di campioni finalizzati all'espletamento di analisi, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen., per il quale operano in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, e prelievo inerente ad attività amministrativa ex art. 223 disp. att. cod. proc. pen., per il quale, invece, i diritti della difesa devono essere assicurati solo ove emergano indizi di reato, giacché in tal caso l'attività amministrativa non può più definirsi "extra-processum" (tra le più recenti, Cass., Sez. 2, n. 52793 del 24/11/2016, Ballaera, Rv. 268766). Nella specie i prelievi dei campioni sono stati effettuati nell'ambito dell'esercizio di un'attività amministrativa alla presenza dell'interessato che non risulta abbia mosso contestazioni. Né la ricorrente ha sollevato eccezioni nel corso del processo o contestato il risultato delle analisi dell'Istituto zooprofilattico con il ricorso per cassazione né ha prodotto una propria consulenza di parte per contestare il risultato scientifico cui gli specialisti sono pervenuti. La censura si appalesa, in sostanza, di mero stile, perché non è legata in concreto ad una violazione del diritto di difesa. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 646 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 30 gennaio 2020