CASS
Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2023, n. 40963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40963 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia nel procedimento a carico di DI AR nato il [...] a [...] avverso la ordinanza del 16/05/2023 del Tribunale del riesame della Spezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Maria Sabina Vigna;
lette .le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40963 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 15/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame della Spezia ha dichiarato inefficace il sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 6 aprile 2023 nei confronti di AR DI, indagato in relazione al reato di peculato e, per l'effetto, ordinato la restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto. I giudici del riesame hanno evidenziato che, a seguito della istanza di riesame, il Pubblico ministero non aveva trasmesso gli atti, dando atto della avvenuta restituzione della documentazione cartacea in sequestro e che, conseguentemente, non poteva che esserè dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia deducendo, come unico motivo, la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 568, comma quattro, 591, comma uno, lett. a) cod. proc. pen. In data 6 aprile 2023 era emesso decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico ministeri), volto ad acquisire documentazione cartacea relativa alle attività di alcuni enti di protezione civile, aventi rilievo probatorio in relazione al l'ipotizzato reato di peculato. Nel corpo del decreto era, altresì, disposto che gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati effettuassero copia della documentazione, così da poter restituire gli originali agli aventi diritto. Il 27 aprile 2023 perveniva al Pubblico ministero avviso della presentazione dell'istanza di riesame del sequestro con richiesta di trasmissione degli atti sulla quale questo si fondava. In realtà, la Procura aveva 'già proceduto, effettuate le copie degli atti, alla restituzione all'avente diritto della documentazione appresa e, perciò, comunicava l'avvenuta restituzione al Tribunale procedente e, ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte dell'indagato non depositava ulteriori atti. La decisione del tribunale del riesame non appare condivisibile. L'indagato non ha un interesse concreto e attuale ad accertare la legittimità del provvedimento, quando esso non è più in atto, essendo rimaste agli atti solo copie della documentazione già sottoposta al sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2 2.0ccorre sottolineare che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397, hanno statuito che, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni. 2.1. Ciò premesso, deve evidenziarsi che la decisione sull'eventuale carenza di interesse non può che spettare all'organo giudicante, e quindi al Collegio della cautela, al quale devono essere trasmessi gli atti, ai sensi dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. Inoltre, ai sensi dell'art. 324, comma 7, che richiama l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 - e cioè il giorno successivo e, comunque non oltre il quinto giorno, l'ordinanza che dispone la misura cautelare perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. Pertanto, il Pubblico ministero avrebbe dovuto trasmettere oltre al provvedimento di sequestro, quello di restituzione delle cose sottoposte a vincolo reale. Così facendo, avrebbe messo il Collegio della cautela in grado di pronunciare l'inammissibilità del ricorso. A dronte della mancata trasmissione degli atti, invece, il Tribunale del riesame non poteva che dichiarare inefficace la misura cautelare reale. 4.11 ricorso del Pubblico ministero della Spezia deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile. Cancelleria O U-- (1)
P.Q.M.
N • N .- Pd, : 1--- Dichiara inammissibile il ricorso cp o -.. ,---. cn tz. ,-, Così deciso il 15 settembre 2023
udita la relazione svolta dalla consigliera Maria Sabina Vigna;
lette .le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40963 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 15/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame della Spezia ha dichiarato inefficace il sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 6 aprile 2023 nei confronti di AR DI, indagato in relazione al reato di peculato e, per l'effetto, ordinato la restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto. I giudici del riesame hanno evidenziato che, a seguito della istanza di riesame, il Pubblico ministero non aveva trasmesso gli atti, dando atto della avvenuta restituzione della documentazione cartacea in sequestro e che, conseguentemente, non poteva che esserè dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia deducendo, come unico motivo, la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 568, comma quattro, 591, comma uno, lett. a) cod. proc. pen. In data 6 aprile 2023 era emesso decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico ministeri), volto ad acquisire documentazione cartacea relativa alle attività di alcuni enti di protezione civile, aventi rilievo probatorio in relazione al l'ipotizzato reato di peculato. Nel corpo del decreto era, altresì, disposto che gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati effettuassero copia della documentazione, così da poter restituire gli originali agli aventi diritto. Il 27 aprile 2023 perveniva al Pubblico ministero avviso della presentazione dell'istanza di riesame del sequestro con richiesta di trasmissione degli atti sulla quale questo si fondava. In realtà, la Procura aveva 'già proceduto, effettuate le copie degli atti, alla restituzione all'avente diritto della documentazione appresa e, perciò, comunicava l'avvenuta restituzione al Tribunale procedente e, ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte dell'indagato non depositava ulteriori atti. La decisione del tribunale del riesame non appare condivisibile. L'indagato non ha un interesse concreto e attuale ad accertare la legittimità del provvedimento, quando esso non è più in atto, essendo rimaste agli atti solo copie della documentazione già sottoposta al sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2 2.0ccorre sottolineare che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397, hanno statuito che, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni. 2.1. Ciò premesso, deve evidenziarsi che la decisione sull'eventuale carenza di interesse non può che spettare all'organo giudicante, e quindi al Collegio della cautela, al quale devono essere trasmessi gli atti, ai sensi dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. Inoltre, ai sensi dell'art. 324, comma 7, che richiama l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 - e cioè il giorno successivo e, comunque non oltre il quinto giorno, l'ordinanza che dispone la misura cautelare perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. Pertanto, il Pubblico ministero avrebbe dovuto trasmettere oltre al provvedimento di sequestro, quello di restituzione delle cose sottoposte a vincolo reale. Così facendo, avrebbe messo il Collegio della cautela in grado di pronunciare l'inammissibilità del ricorso. A dronte della mancata trasmissione degli atti, invece, il Tribunale del riesame non poteva che dichiarare inefficace la misura cautelare reale. 4.11 ricorso del Pubblico ministero della Spezia deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile. Cancelleria O U-- (1)
P.Q.M.
N • N .- Pd, : 1--- Dichiara inammissibile il ricorso cp o -.. ,---. cn tz. ,-, Così deciso il 15 settembre 2023