Articolo 4 della Legge 29 marzo 1993, n. 86
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 aprile 1993
Art. 4. 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana" lo svolgimento di programmi specifici o di attivita' rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.
Entrata in vigore il 4 aprile 1993