Sentenza 16 marzo 2000
Massime • 1
È legittimamente disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare per tutti gli imputati nell'ipotesi in cui la complessità del dibattimento derivi dalla riunione dei processi; ed invero la complessità del dibattimento ha natura obbiettiva ed unitaria che non consente il riconoscimento di posizioni individuali differenziate, ne' cessa di essere tale quando derivi dall'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale di cui all'art. 17 c.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2000, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 16/03/2000
1. Dott. PE Cosentino Consigliere SENTENZA
2. " Michele Besson " N.1480
3. " Alessandro Conzatti " REGISTRO GENERALE
4. " Secondo Carmenini " rel. N.50842/99
ha deliberato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CA PE, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del T.d.l. di Reggio Calabria del 21/10/1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carmenini Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Antonio Frasso che ha concluso per il rigetto del ricorso
OSSERVA
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale della libertà di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di CA PE avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi, emessa nel corso dell'udienza del 14.6.1999, con la quale veniva disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art.304, comma 2, c.p.p. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art.606, lett. b), in relazione all'art.304, comma 2, c.p.p. Prima di esaminare il contenuto delle lagnanze del ricorrente, è opportuno riepilogare brevemente la situazione processuale che lo riguarda.
Il Tribunale di Palmi stava celebrando il processo a carico di CA PE + 7 (c.d. Operazione Gatto Persiano), chiamati a rispondere, a vario titolo, dei delitti di tentata estorsione, detenzione e porto illegali di armi, aggravati ex art.7 L. 203/91. Il dibattimento, iniziato il 13.10.1998, si era articolato in 11 udienze fino al rinvio all'udienza del 2.6.199, fissata in concomitanza con altro processo (c.d. Operazione Porto) con il quale veniva disposta la riunione;
subito dopo l'organo giudicante, su richiesta del P.M., disponeva la sospensione dei termini custodiali per gli imputati detenuti del processo Op. Porto. Alla successiva udienza del 14.6.1999, il Tribunale, dando corso all'istanza del P.M., estendeva gli effetti del provvedimento sospensivo a tutti gli imputati detenuti del processo Op.Gatto Persiano, tra cui il CA. Ciò posto, il ricorrente deduce, innanzi tutto, l'erronea metodologia argomentativa adottata, secondo la quale la questione attinente alla riunione sarebbe assorbente rispetto alle altre. Sostiene, poi, che la riunione, disposta a distanza di un anno dal decreto di citazione a giudizio, non poteva essere addotta quale giustificazione della complessità dibattimentale del processo "Gatto Persiano", trattandosi, in sostanza non di una complessità ex se, bensì di una complessità sopravvenuta per altro processo. Assume che egli avrebbe risentito della struttura di un processo nel quale non era imputato, con violazione dei principi di uguaglianza sostanziale e di individualità della responsabilità penale, sanciti, rispettivamente, dagli artt.3 e 27 Cost. Il ricorso, che ripete doglianze già risolte dal Tribunale della libertà, non si dimostra fondato.
Le questioni vanno affrontate nell'ordine che segue. La riunione dei processi si ispira a criteri di razionalità ed economia processuale, censurabili soltanto quando assumano il carattere dell'abnormità, che certamente non ricorre nella specie. È giurisprudenza costante di questa Corte, invero, che i provvedimenti di riunione o di separazione dei processi non sono impugnabili, ne' attaccabili dalla sanzione della nullità, proprio per il principio di tassatività delle nullità e delle impugnazioni. La riunione determina, quindi, una situazione nuova ed obbiettiva, del tutto in linea con la ratio ispiratrice della norma, tendente alla coordinata e non dispersiva attività processuale. Di conseguenza, le obbiezioni del ricorrente non possono essere avulse dal dato processuale determinatosi a seguito della riunione correttamente disposta.
La disamina deve essere rivolta non alla riunione, ma alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare. Al riguardo è sufficiente rilevare che la causa di sospensione rappresentata dalla complessità del dibattimento (art.304, comma 2, c.p.p.) ha natura obbiettiva ed unitaria, basandosi anche sull'intreccio di posizioni correlate, e non consente il riconoscimento di posizioni individuali differenziate (cfr. ex plurimis Cass. Sez.I, sent. c.c. 3440/99, P.M. in proc. Aloi RV 213839). Nè la complessità cessa di essere un requisito obbiettivo, se derivi dall'esercizio del potere discrezionale di riunione di processi (v. Cass. Sez.I, sent. C.c. 6669/98 RV 209557). In questo contesto normativo, interpretato nei sensi indicati, non è ravvisabile nessuna violazione dei dettati costituzionali, dato che vi è un razionale raccordo tra l'interesse dell'ordinamento al simultaneus processus per fatti interferenti e l'interesse dell'imputato, il quale in astratto può anche trovare giovamento da una visione globale del complesso delle situazioni sottoposte alla cognizione del giudice.
Queste osservazioni consentono di soffermarsi in maniera sintetica sul contenuto del provvedimento sospensivo, che si mostra ispirato a corretti principi e considera, per altro, anche la complessità del procedimento che riguarda più direttamente il CA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2000