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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 701078/2012 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Altri contratti atipici”
TRA
in persona del Parte_1 liquidatore p.t. (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo De Falco (C.F.: P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in CodiceFiscale_1
RO MA (CE) alla via Principe di Napoli n. 169
OPPONENTE - ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t. (C.F.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Maria Carmela Mignone (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore sito in alla via Ferrarecce n. 121 Pt_1
OPPOSTO - CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 20.04.2012, l'attore proponeva opposizione avverso il D. Ing. n. 216/2012 emesso dal
Tribunale di S. Maria C.V. e notificato in data 14.03.2012, chiedendone la revoca con vittoria di spese e competenze di lite. Si costituiva in giudizio la parte opposta, contestando in toto la domanda attorea per evidente infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita documentalmente nonché a mezzo prova testimoniale e, dopo diversi rinvii per carico di ruolo e sostituzione del giudice assegnatario, veniva assegnata a questo Magistrato in data 04.03.2025. All'udienza dell'08.05.2025 si procedeva alla discussione orale della causa e, all'udienza del 29.05.2025, celebrata in modalità cartolare, lette le note di trattazione delle parti, il giudizio veniva deciso mediante deposito della motivazione in forma telematica.
Come è noto, con il decreto ingiuntivo n. 216/2012 il Tribunale di S. Maria C. V. ingiungeva al
( di pagare al Parte_1 CP_2 ricorrente (C.C.S.) la somma di € 2.706.138,66, oltre interessi legali. Controparte_1
Il credito vantato dal C.C.S. trovava la sua ragione nell'attività di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato compiuta, su richiesta del C.U.B., dal ricorrente e non saldata dall'ingiunto. CP_1
Il debitore proponeva la presente opposizione assumendo l'insussistenza del credito vantato dall'ingiungente per essere lo stesso frutto di calcoli effettuati senza tener conto di acconti già versati dall'opponente.
È ius receptum il principio per il quale il giudizio di opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., lungi dal risolversi in un'actio nullitatis dell'emessa ingiunzione, volta alla verifica delle condizioni di validità ed ammissibilità del decreto, rappresenta la fase successiva, ancorché eventuale, di un ordinario giudizio di condanna, caratterizzato solo inizialmente, nella fase inaudita altera parte, dal carattere sommario della cognizione. Consegue che l'eventuale difetto delle condizioni legittimanti l'ingiunzione di pagamento, ove effettivamente sussistente, e salva ovviamente l'ipotesi in cui il credito non sia ancora esigibile, non è affatto di ostacolo ad una valutazione giudiziale del merito della pretesa di cui il creditore chiede riconoscimento, acquisendo rilievo la mancanza dei predetti requisiti eventualmente ai soli fini del governo delle spese di lite
Inoltre, ed in ossequio ad un consolidato orientamento dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass. Civ., SS.UU.,
30.10.2001, n. 13533).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Più precisamente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare del saldo debitorio) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto ovvero la sua invalidità o, ancora,
l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ancora, secondo il principio generale in tema di onere della prova, come codificato dall'art. 2697
c.c., grava in capo a chi fa valere un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (art. 2697 c.c.): quindi, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ex multis, Cass. Civ. n. 5071/2009 e n. 17371/2003).
Più specificamente, gravava sull'odierno opponente l'onere di fornire la prova dell'esatto adempimento, quale soggetto vicino al fatto idoneo a determinare l'estinzione dell'obbligazione.
Alla luce di tale riparto dell'onere probatorio, può ritenersi che, nel presente giudizio, l'opposto abbia provato la sua pretesa. Infatti, il C.C.S. ha prodotto documentazione contabile e fiscale, regolarmente tenuta, dalla quale emerge il titolo dal quale trae origine il proprio credito;
ha prodotto, altresì, documentazione attestante i pregressi rapporti con il C.U.B.; ha, infine, provato l'adempimento degli obblighi assunti con riguardo alle prestazioni commissionatele.
Il C.C.S. ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto di credito, ottemperando all'onere posto a suo carico dalla normativa codicistica sopra richiamata attraverso l'ampia e puntuale produzione documentale versata nel presente giudizio, con ciò completando ed integrando quella già prodotta nel giudizio monitorio. Pertanto, per un verso, i documenti contrattuali, debitamente sottoscritti, dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali per cui è causa e il contenuto delle relative clausole negoziali;
per altro verso, le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili allegate nonché le richieste di pagamento offrono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare della pretesa.
D'altro canto, parte opponente ha contestato solo genericamente la valenza probatoria della documentazione prodotta dal creditore a supporto delle ragioni di credito, non ha fornito CP_1
la prova di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, né ha puntualmente allegato e provato la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa fatta valere da controparte.
Nemmeno il pagamento solo parziale degli importi domandati con le fatture di volta in volta emesse dal C.C.S. è stato contestato da parte opponente;
né, il C.U.B. ha provato di aver contestato, in costanza di rapporto contrattuale con il C.C.S., le somme da quest'ultimo richieste o le modalità di imputazione, operata e comunicata volta per volta dal creditore, dei pagamenti parziali effettuati periodicamente dal debitore. Al contempo, non è stata provata in questa sede l'erroneità delle somme richieste né l'assenza di titolo per la pretesa delle stesse ovvero l'inadempimento degli obblighi derivanti dai contratti in capo all'opposto a eventuale giustificazione del mancato pagamento.
Ciò posto, rilevato che il credito non è specificatamente contestato per le somme dovute e considerato, altresì, che il credito già in fase monitoria si presentava munito del prescritto carattere di liquidità, potendosi agevolmente pervenire, sulla base della documentazione versata in atti, alla sua determinazione attraverso mere operazioni aritmetiche, deve ritenersi, proprio in ragione della genericità delle contestazioni formulate dall'opponente con riguardo ai conteggi effettuati e ai documenti contabili allegati al ricorso introduttivo del giudizio monitorio, che la domanda di revoca del decreto ingiuntivo non possa essere accolta.
Da ultimo, fin dalla lettura dell'atto introduttivo dell'odierna opposizione si evince come tanto il rapporto contrattuale da cui origina il credito vantato dal C.C.S. quanto il credito stesso non siano contestati dall'opponente che, al contrario, fonda la proposta opposizione solo su irregolarità di calcolo della somma ingiunta, irregolarità consistenti nella asserita inclusione, nella somma domandata, di importi già versati. Orbene, la predetta doglianza non ha trovato conferma nella documentazione prodotta a sostegno dal debitore e non consente, pertanto, nemmeno la domandata riduzione dell'importo da riconoscere per la soddisfazione del credito vantato dall'opposto.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, l'opposizione deve ritenersi infondata e va rigettata, con conseguente condanna dell'opponente, stante il principio della soccombenza, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento in base al liquidato, tenuto conto delle fasi espletate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte opponente, nei confronti di così provvede:
- per le ragioni esposte, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
216/2012 emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V.:
- condanna l'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi € 24.668,00, oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
S.M.C.V., 03.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 701078/2012 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Altri contratti atipici”
TRA
in persona del Parte_1 liquidatore p.t. (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo De Falco (C.F.: P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in CodiceFiscale_1
RO MA (CE) alla via Principe di Napoli n. 169
OPPONENTE - ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t. (C.F.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Maria Carmela Mignone (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore sito in alla via Ferrarecce n. 121 Pt_1
OPPOSTO - CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 20.04.2012, l'attore proponeva opposizione avverso il D. Ing. n. 216/2012 emesso dal
Tribunale di S. Maria C.V. e notificato in data 14.03.2012, chiedendone la revoca con vittoria di spese e competenze di lite. Si costituiva in giudizio la parte opposta, contestando in toto la domanda attorea per evidente infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita documentalmente nonché a mezzo prova testimoniale e, dopo diversi rinvii per carico di ruolo e sostituzione del giudice assegnatario, veniva assegnata a questo Magistrato in data 04.03.2025. All'udienza dell'08.05.2025 si procedeva alla discussione orale della causa e, all'udienza del 29.05.2025, celebrata in modalità cartolare, lette le note di trattazione delle parti, il giudizio veniva deciso mediante deposito della motivazione in forma telematica.
Come è noto, con il decreto ingiuntivo n. 216/2012 il Tribunale di S. Maria C. V. ingiungeva al
( di pagare al Parte_1 CP_2 ricorrente (C.C.S.) la somma di € 2.706.138,66, oltre interessi legali. Controparte_1
Il credito vantato dal C.C.S. trovava la sua ragione nell'attività di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato compiuta, su richiesta del C.U.B., dal ricorrente e non saldata dall'ingiunto. CP_1
Il debitore proponeva la presente opposizione assumendo l'insussistenza del credito vantato dall'ingiungente per essere lo stesso frutto di calcoli effettuati senza tener conto di acconti già versati dall'opponente.
È ius receptum il principio per il quale il giudizio di opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., lungi dal risolversi in un'actio nullitatis dell'emessa ingiunzione, volta alla verifica delle condizioni di validità ed ammissibilità del decreto, rappresenta la fase successiva, ancorché eventuale, di un ordinario giudizio di condanna, caratterizzato solo inizialmente, nella fase inaudita altera parte, dal carattere sommario della cognizione. Consegue che l'eventuale difetto delle condizioni legittimanti l'ingiunzione di pagamento, ove effettivamente sussistente, e salva ovviamente l'ipotesi in cui il credito non sia ancora esigibile, non è affatto di ostacolo ad una valutazione giudiziale del merito della pretesa di cui il creditore chiede riconoscimento, acquisendo rilievo la mancanza dei predetti requisiti eventualmente ai soli fini del governo delle spese di lite
Inoltre, ed in ossequio ad un consolidato orientamento dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass. Civ., SS.UU.,
30.10.2001, n. 13533).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Più precisamente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare del saldo debitorio) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto ovvero la sua invalidità o, ancora,
l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ancora, secondo il principio generale in tema di onere della prova, come codificato dall'art. 2697
c.c., grava in capo a chi fa valere un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (art. 2697 c.c.): quindi, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ex multis, Cass. Civ. n. 5071/2009 e n. 17371/2003).
Più specificamente, gravava sull'odierno opponente l'onere di fornire la prova dell'esatto adempimento, quale soggetto vicino al fatto idoneo a determinare l'estinzione dell'obbligazione.
Alla luce di tale riparto dell'onere probatorio, può ritenersi che, nel presente giudizio, l'opposto abbia provato la sua pretesa. Infatti, il C.C.S. ha prodotto documentazione contabile e fiscale, regolarmente tenuta, dalla quale emerge il titolo dal quale trae origine il proprio credito;
ha prodotto, altresì, documentazione attestante i pregressi rapporti con il C.U.B.; ha, infine, provato l'adempimento degli obblighi assunti con riguardo alle prestazioni commissionatele.
Il C.C.S. ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto di credito, ottemperando all'onere posto a suo carico dalla normativa codicistica sopra richiamata attraverso l'ampia e puntuale produzione documentale versata nel presente giudizio, con ciò completando ed integrando quella già prodotta nel giudizio monitorio. Pertanto, per un verso, i documenti contrattuali, debitamente sottoscritti, dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali per cui è causa e il contenuto delle relative clausole negoziali;
per altro verso, le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili allegate nonché le richieste di pagamento offrono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare della pretesa.
D'altro canto, parte opponente ha contestato solo genericamente la valenza probatoria della documentazione prodotta dal creditore a supporto delle ragioni di credito, non ha fornito CP_1
la prova di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, né ha puntualmente allegato e provato la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa fatta valere da controparte.
Nemmeno il pagamento solo parziale degli importi domandati con le fatture di volta in volta emesse dal C.C.S. è stato contestato da parte opponente;
né, il C.U.B. ha provato di aver contestato, in costanza di rapporto contrattuale con il C.C.S., le somme da quest'ultimo richieste o le modalità di imputazione, operata e comunicata volta per volta dal creditore, dei pagamenti parziali effettuati periodicamente dal debitore. Al contempo, non è stata provata in questa sede l'erroneità delle somme richieste né l'assenza di titolo per la pretesa delle stesse ovvero l'inadempimento degli obblighi derivanti dai contratti in capo all'opposto a eventuale giustificazione del mancato pagamento.
Ciò posto, rilevato che il credito non è specificatamente contestato per le somme dovute e considerato, altresì, che il credito già in fase monitoria si presentava munito del prescritto carattere di liquidità, potendosi agevolmente pervenire, sulla base della documentazione versata in atti, alla sua determinazione attraverso mere operazioni aritmetiche, deve ritenersi, proprio in ragione della genericità delle contestazioni formulate dall'opponente con riguardo ai conteggi effettuati e ai documenti contabili allegati al ricorso introduttivo del giudizio monitorio, che la domanda di revoca del decreto ingiuntivo non possa essere accolta.
Da ultimo, fin dalla lettura dell'atto introduttivo dell'odierna opposizione si evince come tanto il rapporto contrattuale da cui origina il credito vantato dal C.C.S. quanto il credito stesso non siano contestati dall'opponente che, al contrario, fonda la proposta opposizione solo su irregolarità di calcolo della somma ingiunta, irregolarità consistenti nella asserita inclusione, nella somma domandata, di importi già versati. Orbene, la predetta doglianza non ha trovato conferma nella documentazione prodotta a sostegno dal debitore e non consente, pertanto, nemmeno la domandata riduzione dell'importo da riconoscere per la soddisfazione del credito vantato dall'opposto.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, l'opposizione deve ritenersi infondata e va rigettata, con conseguente condanna dell'opponente, stante il principio della soccombenza, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento in base al liquidato, tenuto conto delle fasi espletate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte opponente, nei confronti di così provvede:
- per le ragioni esposte, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
216/2012 emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V.:
- condanna l'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi € 24.668,00, oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
S.M.C.V., 03.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli