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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 4643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4643 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2697/2025
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giudice istruttore, dott.ssa RL D'MB,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle le parti,
precisate le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott.ssa RL D'MB
RG. 2697/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RL D'MB ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2697/2025 promossa da
AVV. (c.f. ), del Foro di Venezia, in proprio ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale sito in Venezia Mestre, via Mestrina n 42,
RICORRENTE
contro
DOTT. (C.F. ), rappresentato e difesi dagli avv.ti CP_1 C.F._2
DR AC e RM TO, entrambi del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Brescia, alla Via Creta n. 72,
RESISTENTE
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: ““Voglia la S.V. Ill.ma accertare la rispondenza della somma richiesta per
le prestazioni rese dall'avv. alla tariffa professionale vigente rationae temporis Parte_1
(2018 – 2020) e, per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di CP_1 9.040,00 di cui: euro 980,00 in relazione al procedimento RG 14956/2017 ed euro 8.060,00 in
relazione al procedimento RG 5011/2018, o quella diversa somma che risulterà di giustizia
all'esito del presente giudizio, oltre spese generali (15%) ed accessori di legge ed altresì oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. dal dovuto al deposito
della domanda e art. 1284, comma 4, c.c. dal deposito della domanda giudiziale al saldo
effettivo”. Con Vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da riconoscersi
anche in ipotesi di difesa in proprio (Cass. civ. ord. n. 11349/2024), da liquidarsi secondo i
parametri professionali, tenuto conto degli esborsi per il versamento del contributo unificato
in misura di euro 237,00 e di 27,00 euro per diritti di cancelleria. In via subordinata, nella
denegata ipotesi in cui fosse ritenuta ammissibile e fondata l'eccezione di prescrizione
presuntiva, si insiste per l'ammissione del giuramento decisorio deferito al sig. , CP_1
nei temini di cui alla memoria ex art. 281, comma 4, c.p.c. depositata il 9 luglio 2025 con
riferimento alle seguenti circostanze: “giuro che ho raggiunto con l'avv. un Parte_1
accordo transattivo in forza del quale quest'ultima ha ridotto le proprie pretese economiche
che venivano soddisfatte per contanti”.”
Per il resistente: “in via principale e nel merito: Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 2956 e 2957 comma II, tenuto conto che sono trascorsi più di tre (3) anni a fare
data dalla revoca del mandato del 13 gennaio 2020 e dalla successiva corrispondenza
intercorsa tra le parti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione presuntiva sui crediti
azionati e conseguentemente rigettarsi il ricorso.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies e ss. c.p.c. la ricorrente, avv. , Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, il sig. , per ivi sentir CP_1
accertare e dichiarare l'inadempimento del resistente e, per gli effetti, condannarlo al pagamento di € 9.040,00, a titolo di compensi per l'attività legale e professionale svolta dalla ricorrente in suo favore, oltre interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. dal dovuto al deposito della domanda e art. 1284, comma 4, c.c. dal deposito della domanda giudiziale al saldo effettivo. In ogni caso, con il favore delle spese.
A tal fine, la ricorrente deduceva che:
- la ricorrente rappresentava e difendeva nei contenziosi insorti tra lui CP_1
e la sua ex moglie, signora a seguito della loro separazione personale ed CP_2
in occasione della domanda di divorzio;
- in particolare, la ricorrente assistiva , sino all'intervenuta revoca del CP_1
mandato: a) nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., promosso dal avanti il CP_1
Tribunale di Brescia, in relazione al mancato adempimento, da parte della ex moglie,
delle obbligazioni assunte in sede di separazione personale dei coniugi (procedimento iscritto al n. RG 14956/2017); b) nel procedimento, promosso dalla signora CP_2
nei confronti del per l'accertamento e la declaratoria dell'inefficacia della
[...] CP_1
separazione personale dei coniugi (omologata dal Tribunale di Brescia all'esito del ricorso di separazione consensuale iscritto al n. 7291/2014 del R.G.) oltre alla nullità di alcune delle clausole degli accordi che ne regolavano le condizioni (procedimento iscritto al n. RG 5011/2018);
- quanto al procedimento ex art. 702 bis c.p.c. di cui al fascicolo iscritto al n. Rg
14956/2017 del Tribunale di Brescia (valore della controversia: 187.375,00 euro) la ricorrente provvedeva, in particolare a:
1. Redigere e depositare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c al fine dell'accertamento (e relativa condanna) del credito vantato dal sig. CP_1
nei confronti di in adempimento delle obbligazioni che la stessa aveva CP_2
assunto in sede di divorzio (cfr doc. n. 5); fissata quindi l'udienza per la comparizione delle parti, il ricorso veniva tempestivamente notificato alla signora (cfr doc. n CP_2
6) che si costituiva in giudizio con la comparsa depositata in data 27 novembre 2017 (cfr doc. n. 7); la ricorrente partecipava all'udienza di discussione tenuta in data 7
dicembre 2017;
- considerato il valore della controversia di euro 187.375,00, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 (versione vigente nel 2017), il compenso professionale per l'attività
svolta dalla ricorrente, al netto degli accessori di legge, era pari ad euro: 3.980,00, di cui: euro 2.430,00 per la fase di studio, ed euro 1.550,00 per la fase introduttiva;
- nonostante detti importi (assieme alle maggiori spese liquidate dal Tribunale) fossero stati posti a carico della resistente il a titolo di compensi, CP_2 CP_1
provvedeva al pagamento, in favore dell'avv. , dell'acconto di cui alla fattura Parte_1
44/2017 pari ad euro 3.000,00; nulla corrispondeva, poi, in relazione al saldo di € 980,00
(oltre spese generali 15% ex DM 55/14 ed accessori di legge);
- quanto al procedimento ordinario di cui al fascicolo iscritto a n. rg. 5011/2018 (valore della controversia: indeterminato), la ricorrente provvedeva, in particolare a:
1. redigere la comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18 luglio 2018, in uno con i documenti allegati e la procura alle liti (cfr doc n. 12);
2. redigere la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., depositata in data 18 marzo 2019 in uno con i documenti allegati (cfr doc n. 13);
3. redigere la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.,
depositata in data 17 aprile 2019 in uno con i documenti allegati (cfr doc n. 14); 4.
redigere la memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c., depositata in data 7 maggio 2019
in uno con i documenti allegati (cfr doc n. 15.);
- oltre alla preparazione degli scritti difensivi e alla disamina e studio degli scritti avversari, la ricorrente aveva altresì partecipato personalmente a tutte le udienze;
- considerato il valore indeterminato della controversia secondo i parametri della tariffa professionale di cui al DM 55/2014 (nella versione antecedente la revisione di cui al
DM 147/2022 del 23 ottobre 2022), il compenso professionale per l'attività svolta dalla ricorrente era pari a complessivi € 7.760,00, di cui: € 2.430,00 per la fase di studio della controversia (parametri medi); € 1.550,00 per la fase introduttiva (parametri medi); €
3.780,00 per la fase di trattazione (già calcolata secondo i parametri minimi previsti per la fase, considerata l'assenza di attività istruttoria); oltre a € 300, a titolo di indennità e spese di viaggio (Venezia – Brescia) per la partecipazione alle udienze (art. 27 D.M.
55.2014);
- il compenso complessivo per l'attività svolta nel giudizio ordinario era quindi pari a €
8.060,00, oltre spese generali 15% ex DM 55/14 ed accessori di legge;
- in relazione a detto procedimento il non versava alcunché; CP_1
- la ricorrente aveva regolarmente espletato gli incarichi conferiti, con la conseguenza che aveva maturato il diritto al compenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c.;
- a nulla erano valse le precedenti diffide di pagamento trasmesse dalla ricorrente al
(cfr doc. nn. 16-22). CP_1
Tutto ciò premesso, la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e, in ogni caso, spese interamente rifuse.
Con decreto ex art. 281 undecies cpc, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti e discussione, assegnando alla parte ricorrente termine di legge per la notifica del ricorso e decreto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.6.2025, si costituiva in giudizio CP_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo, in via preliminare: di
[...]
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione presuntiva sui crediti azionati ex artt. 2956 e 2957
comma II c.c. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.
A tal fine, il resistente deduceva che:
- i rapporti professionali intercorsi tra le parti si concludevano nel gennaio 2020 a seguito della revoca del mandato da parte del come documentato dalla corrispondenza depositata CP_1
anche da parte attrice e, in particolare, dalla lettera del 15 giugno 2020 (doc. 19 fascicolo attoreo); ciò avveniva in quanto il contestava fermamente l'operato del proprio CP_1
difensore, odierna ricorrente;
- successivamente allo scambio della predetta corrispondenza, le parti trovavano una composizione bonaria alla vertenza e, in particolare: il resistente soprassedeva dal procedere in merito ad alcuni profili disciplinari che aveva rilevato sussistere nella gestione delle pratiche affidate alla ricorrente;
a sua volta, la ricorrente si impegnava a ridurre le proprie pretese economiche che, per l'effetto, venivano soddisfatte per contanti. In tale modo le parti ponevano fine ad ogni singola reciproca pretesa e pendenza;
- a distanza di cinque anni dall'intervenuto accordo e pagamento, una volta prescritti eventuali illeciti disciplinari, la ricorrente richiedeva al il pagamento delle somme già a suo CP_1
tempo concordemente ridotte e versate per contanti;
- il credito risultava prescritto ex art. 2956 n. 2 c.c., in quanto l'ultimo atto valido ai fini interruttivi della prescrizione era stata la comunicazione via e-mail del 18 giugno 2020, cui non seguiva alcuna comunicazione per i successivi quattro anni e mezzo;
- la comunicazione del 12 febbraio 2025 spedita dalla ricorrente anche alla PEC di una società
di cui il era amministratore, non poteva, in alcun modo, avere effetto interruttivo in CP_1
quanto inviata e ricevuta in un periodo certamente successivo alla scadenza del termine triennale dall'avvenuta revoca del mandato e della conseguente corrispondenza, come dato atto nella pec del 26.2.2025 inviata a mezzo di legale;
- la ricorrente ometteva di allegare al plico raccomandato AG 78530190516-3 anche il decreto di fissazione d'udienza contenente la chiara indicazione del termine concesso al resistente per la costituzione in giudizio e quello dell'udienza fissata.
Tutto ciò premesso, il resistente rassegnava le proprie conclusioni come sopra meglio trascritte.
Alla prima udienza, parte ricorrente chiedeva altresì la condanna del resistente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Alla medesima udienza, il Giudice, assegnava, su richiesta, i termini ex art. 281 duodecies IV
comma c.p.c. e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito azionato ex art. 2956 comma II c.c. formulata dal resistente.
Il resistente sostiene che i rapporti professionali intercorsi tra le parti si sarebbero conclusi nel gennaio 2020 a seguito della revoca del mandato da parte del come documentato dalla CP_1
corrispondenza depositata da parte attrice e, in particolare, dalla lettera del 15 giugno 2020 (doc.
19 fascicolo attoreo); in tesi, ciò sarebbe avvenuto in quanto il avrebbe contestato CP_1
fermamente la correttezza dell'operato del proprio difensore.
Secondo la prospettazione del resistente, le parti, a fronte delle contestazioni mosse dal CP_1
in merito all'operato dell'avvocato ricorrente, dal profilo asseritamente disciplinare, avrebbero raggiunto un accordo secondo cui:
- il avrebbe soprasseduto dal procedere in merito a profili disciplinari che aveva CP_1
rilevato sussistere nella gestione delle pratiche affidate alla ricorrente;
- la ricorrente avrebbe ridotto la propria pretesa economica.
In tal modo le parti avrebbero posto fine ad ogni reciproca pretesa.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Invero, l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal resistente risulta incompatibile con le ulteriori difese dallo stesso articolate in comparsa di costituzione e perciò inammissibile.
Ciò in quanto, la dedotta esistenza di un accordo transattivo comporta, conseguentemente, la contestazione originaria del credito e l'ammissione, implicita, dell'esistenza dell'obbligazione.
Sul punto, la Corte di Cassazione è granitica nel ritenere che “le norme applicate nella specie siano quelle contenute nell'art. 2956 cod. civ., il quale sancisce la prescrizione nel termine di tre anni, tra gli altri, del diritto dei professionisti al compenso per l'opera prestata e del rimborso spese, e nell'art. 2959 cod. civ., il quale stabilisce che l'eccezione è rigettata se chi oppone la prescrizione nei casi indicati, tra gli altri, dall'art. 2956 cod. civ. ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è estinta”.
Quest'ultima disposizione è stata interpretata dalla Corte nel senso che “l'eccezione di prescrizione in esame poggia sulla presunzione dell'avvenuto pagamento nei termini previsti
(Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766) e implica, perciò, il riconoscimento dell'esistenza del credito
nella stessa misura richiesta dal creditore (Cass., Sez. 2, 5/6/2023, n. 15665), potendo la stessa essere superata unicamente, quanto alla posizione del debitore opponente, attraverso l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione, e, quanto a quella del creditore, attraverso il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass., Sez. 3, 15/5/2007, n. 11195; Cass.,
Sez. 1, 24/9/2004, n. 19240; Cass., Sez. 2, 27/1/1998, n. 785)”.
Nel caso di specie è lo stesso ad ammettere espressamente di non aver corrisposto il CP_1
credito professionale qui azionato dall'avv. , sostenendo di averne versato solo una Parte_1
parte ridotta, in esecuzione di una presunta (non provata) transazione successiva ad asserite contestazioni.
Trattasi, ictu oculi, di difese del tutto incompatibili con l'eccezione di prescrizione presuntiva,
che postula, come detto, l'avvenuto integrale adempimento del debito;
invero, sul piano processuale, esse implicano il riconoscimento (tacito) che l'obbligazione originaria non si sia estinta, ma avrebbe trovato “ridotta” soddisfazione in un momento successivo, per effetto dell'accordo tra le parti.
Peraltro, si osserva che la ricostruzione offerta in giudizio dal risulta del tutto sfornita CP_1
di prova, sia in ordine all'avvenuto accordo, sia in ordine all'avvenuto pagamento ridotto a mezzo contanti.
Invero, non è stata fornita alcuna prova dell'avvenuta stipulazione di un accordo transattivo tra le parti, atto che, come noto, richiede, ad probationem, la forma scritta ai sensi dell'art. 1967
cod. civ. Parimenti, non vi è traccia dell'asserito pagamento in contanti, del quale non viene indicato né
l'importo né la data, né tantomeno la modalità esecutiva.
Peraltro, anche volendo attribuire credibilità alla versione fornita dal resistente circa l'esistenza di un accordo transattivo (non provato e/o documentato), va rilevato che il omette di CP_1
indicare anche le circostanze di tempo in cui tale presunto accordo sarebbe stato raggiunto,
atteso che il medesimo si è limitato ad affermare che: “successivamente alla corrispondenza in atti, le parti trovavano una composizione bonaria della vertenza” (comparsa costituzione pag. 3). CP_1
In mancanza di tale indicazione temporale non può ritenersi raggiunta la prova neppure dell'asserito parziale pagamento, onere probatorio gravante sul resistente eccipiente e che non
è stato, in concreto, soddisfatto.
Ad abundantiam, la Corte Suprema ha ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 2959 c.c.
l'eccezione di prescrizione presuntiva allorché i debitori eccipienti avevano “contestato il credito, adducendo un preteso accordo con i difensori, i quali avrebbero rinunciato a richiedere qualsiasi compenso ad eccezione delle spese distratte nella pronuncia a loro favore” in tale contesto, per la Corte di Cassazione: “tramite la deduzione sull'esistenza di quell'accordo tra le parti, i debitori avevano ammesso che l'obbligazione non era estinta”. (Cass. Civ. Sez. 2, 14-
12-2024 n. 32552/2024).
Sulla scorta di tali considerazioni, l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata.
Tutto ciò premesso e venendo al merito, la domanda è fondata e va accolta.
È pacifico in causa l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale all'avv. per Parte_1
la difesa del resistente , anche alla luce delle procure prodotte (docc. 1 e 2) e CP_1
attestata dagli atti procedimentali prodotti nei due giudizi n. RG 14956/2017 e n. RG
5011/2018: - quanto al giudizio n. RG 14956/2017: l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. CP_3
(doc. 4), il ricorso depositato e notificato (docc. 5 e 6), la comparsa di
[...]
costituzione e risposta di controparte (doc. 7) e lo storico fascicolo (doc. 8);
- quanto al giudizio n. RG 5011/2018: atto di citazione controparte (doc. 10), comparsa di costituzione e risposta del (doc. 11); memorie ex art.183, comma 6, n. 1, 2 e CP_1
3 c.p.c. del (docc. 12, 13 e 14) e lo storico fascicolo (doc. 15). CP_1
Tutta la predetta documentazione attesta che la ricorrente ha ricevuto incarico dal per CP_1
la sua difesa legale nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. RG 14956/2017,
promosso dal dott. avanti il Tribunale di Brescia, in relazione al mancato adempimento, CP_1
da parte della ex moglie, delle obbligazioni assunte in sede di separazione personale dei coniugi;
e per la difesa legale del nel procedimento, iscritto al n. RG 5011/2018, promosso dalla CP_1
signora nei suoi confronti, per l'accertamento e la declaratoria dell' inefficacia CP_2
della separazione personale dei coniugi, oltre alla nullità di alcune delle clausole degli accordi che ne regolavano le condizioni.
In tutti tali atti processuali inerenti ai due giudizi sopra indicati, l'avv. viene indicato Parte_1
quale difensore del sig. . CP_1
La ricorrente ha altresì prodotto in giudizio la lettera raccomandata trasmessa in data 6.2.2020
al (e per conoscenza al legale del medesimo, doc. 16 e 17) e avente ad oggetto le somme CP_1
ad ella dovute a titolo di compensi relativi alle competenze professionali per le attività svolte sino alla revoca dei mandati (doc. 3).
Tanto basta per affermare l'esistenza e l'esecuzione dell'incarico professionale.
Non vale a smentire tali considerazioni quanto sostenuto dal resistente secondo cui sarebbe intervenuto un accordo tra le parti, avente ad oggetto asserite reciproche concessioni.
Sul punto, si ribadisce che non è stata fornita alcuna prova dell'avvenuta stipulazione di un accordo transattivo tra le parti e, parimenti, non vi è traccia dell'asserito pagamento in contanti,
del quale il resistente non indica né l'importo né la data, né tantomeno la modalità esecutiva. In merito alla quantificazione del compenso, va anzitutto osservato che le parti non hanno concordato la misura del compenso con la conseguenza che soccorrono le tariffe vigenti all'epoca dell'esecuzione della prestazione, la quale si è compiuta con la pronuncia della sentenza di corte d'appello del marzo 2021, quindi nella vigenza delle precedenti tariffe.
Tanto premesso, questo Giudice ritiene di dover avallare la quantificazione degli importi esposta in ricorso dall'avv. e, in particolare: Parte_1
- quanto al giudizio n. RG 14956/2017: considerato il valore della controversia di euro
187.375,00, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 (versione vigente nel 2017),
il compenso professionale per l'attività svolta dalla ricorrente, al netto degli accessori di legge, era pari ad euro: 3.980,00, di cui: euro 2.430,00 per la fase di studio, ed euro
1.550,00 per la fase introduttiva;
il a titolo di compensi, si è limitato a CP_1
corrispondere l'acconto di cui alla fattura 44/2017 pari ad euro 3.000,00, con la conseguenza che residua in favore della ricorrente il residuo importo a saldo pari a €
980,00 (oltre spese generali 15% ex DM 55/14 ed accessori di legge);
- quanto al giudizio n. RG 5011/2018: considerato il valore indeterminato della controversia secondo i parametri della tariffa professionale di cui al DM 55/2014 (nella versione antecedente la revisione di cui al DM 147/2022 del 23 ottobre 2022), il compenso professionale per l'attività svolta dalla ricorrente era pari a complessivi €
7.760,00, di cui: € 2.430,00 per la fase di studio della controversia (parametri medi); €
1.550,00 per la fase introduttiva (parametri medi); € 3.780,00 per la fase di trattazione
(già calcolata secondo i parametri minimi previsti per la fase, considerata l'assenza di attività istruttoria); oltre a € 300, a titolo di indennità e spese di viaggio (Venezia –
Brescia) per la partecipazione alle udienze (art. 27 D.M. 55.2014), per un totale complessivo pari a € 8.060,00, oltre spese generali 15% ex DM 55/14 ed accessori di legge;
in relazione a detto procedimento il non ha corrisposto alcunché, con la CP_1 conseguenza che residua in favore della ricorrente il credito di € 8.060,00 (oltre spese generali 15% ex DM 55/14 ed accessori di legge).
Il resistente non produce in giudizio alcuna quietanza di pagamento e/o distinta di bonifico in virtù delle quali possa ritenersi provato l'avvenuto pagamento.
Nessuna risultanza di segno contrario è emersa nel corso del giudizio.
In definitiva, il compenso complessivamente liquidabile in favore della ricorrente per l'attività
professionale svolta nell'interesse del resistente in entrambi i giudizi è pari a € 9.040,00, oltre rimborso forfettario IVA e Cpa.
Il resistente deve quindi essere condannato al pagamento in favore della CP_1
ricorrente avv. della somma complessiva di € 9.040,00, oltre interessi legali Parte_1
ex art. 1284, primo comma, c.c. dal primo sollecito avvenuto in data 6.2.2020 (doc. 16) al deposito della domanda e art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, omessi i compensi per la fase istruttoria, non tenuta, e con applicazione dei parametri minimi per tutte le altre fasi (studio e introduttiva e decisoria), attesa la costituzione in proprio.
Non si provvede sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc, formulata dalla ricorrente in prima udienza, in quanto non specificamente reiterata in sede di note conclusive e dunque da reputarsi implicitamente rinunciata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento del ricorso,
condanna al pagamento in favore dell'avv. della somma di € CP_1 Parte_1
9.040,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa, oltre interessi come esposto in motivazione;
condanna a rifondere all'avv. le spese del presente CP_1 Parte_1
procedimento che liquida in € 237,00 per anticipazioni, € 1.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge.
Brescia, 3 novembre 2025.
Il giudice
RL D'MB
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giudice istruttore, dott.ssa RL D'MB,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle le parti,
precisate le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott.ssa RL D'MB
RG. 2697/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RL D'MB ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2697/2025 promossa da
AVV. (c.f. ), del Foro di Venezia, in proprio ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale sito in Venezia Mestre, via Mestrina n 42,
RICORRENTE
contro
DOTT. (C.F. ), rappresentato e difesi dagli avv.ti CP_1 C.F._2
DR AC e RM TO, entrambi del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Brescia, alla Via Creta n. 72,
RESISTENTE
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: ““Voglia la S.V. Ill.ma accertare la rispondenza della somma richiesta per
le prestazioni rese dall'avv. alla tariffa professionale vigente rationae temporis Parte_1
(2018 – 2020) e, per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di CP_1 9.040,00 di cui: euro 980,00 in relazione al procedimento RG 14956/2017 ed euro 8.060,00 in
relazione al procedimento RG 5011/2018, o quella diversa somma che risulterà di giustizia
all'esito del presente giudizio, oltre spese generali (15%) ed accessori di legge ed altresì oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. dal dovuto al deposito
della domanda e art. 1284, comma 4, c.c. dal deposito della domanda giudiziale al saldo
effettivo”. Con Vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da riconoscersi
anche in ipotesi di difesa in proprio (Cass. civ. ord. n. 11349/2024), da liquidarsi secondo i
parametri professionali, tenuto conto degli esborsi per il versamento del contributo unificato
in misura di euro 237,00 e di 27,00 euro per diritti di cancelleria. In via subordinata, nella
denegata ipotesi in cui fosse ritenuta ammissibile e fondata l'eccezione di prescrizione
presuntiva, si insiste per l'ammissione del giuramento decisorio deferito al sig. , CP_1
nei temini di cui alla memoria ex art. 281, comma 4, c.p.c. depositata il 9 luglio 2025 con
riferimento alle seguenti circostanze: “giuro che ho raggiunto con l'avv. un Parte_1
accordo transattivo in forza del quale quest'ultima ha ridotto le proprie pretese economiche
che venivano soddisfatte per contanti”.”
Per il resistente: “in via principale e nel merito: Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 2956 e 2957 comma II, tenuto conto che sono trascorsi più di tre (3) anni a fare
data dalla revoca del mandato del 13 gennaio 2020 e dalla successiva corrispondenza
intercorsa tra le parti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione presuntiva sui crediti
azionati e conseguentemente rigettarsi il ricorso.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies e ss. c.p.c. la ricorrente, avv. , Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, il sig. , per ivi sentir CP_1
accertare e dichiarare l'inadempimento del resistente e, per gli effetti, condannarlo al pagamento di € 9.040,00, a titolo di compensi per l'attività legale e professionale svolta dalla ricorrente in suo favore, oltre interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. dal dovuto al deposito della domanda e art. 1284, comma 4, c.c. dal deposito della domanda giudiziale al saldo effettivo. In ogni caso, con il favore delle spese.
A tal fine, la ricorrente deduceva che:
- la ricorrente rappresentava e difendeva nei contenziosi insorti tra lui CP_1
e la sua ex moglie, signora a seguito della loro separazione personale ed CP_2
in occasione della domanda di divorzio;
- in particolare, la ricorrente assistiva , sino all'intervenuta revoca del CP_1
mandato: a) nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., promosso dal avanti il CP_1
Tribunale di Brescia, in relazione al mancato adempimento, da parte della ex moglie,
delle obbligazioni assunte in sede di separazione personale dei coniugi (procedimento iscritto al n. RG 14956/2017); b) nel procedimento, promosso dalla signora CP_2
nei confronti del per l'accertamento e la declaratoria dell'inefficacia della
[...] CP_1
separazione personale dei coniugi (omologata dal Tribunale di Brescia all'esito del ricorso di separazione consensuale iscritto al n. 7291/2014 del R.G.) oltre alla nullità di alcune delle clausole degli accordi che ne regolavano le condizioni (procedimento iscritto al n. RG 5011/2018);
- quanto al procedimento ex art. 702 bis c.p.c. di cui al fascicolo iscritto al n. Rg
14956/2017 del Tribunale di Brescia (valore della controversia: 187.375,00 euro) la ricorrente provvedeva, in particolare a:
1. Redigere e depositare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c al fine dell'accertamento (e relativa condanna) del credito vantato dal sig. CP_1
nei confronti di in adempimento delle obbligazioni che la stessa aveva CP_2
assunto in sede di divorzio (cfr doc. n. 5); fissata quindi l'udienza per la comparizione delle parti, il ricorso veniva tempestivamente notificato alla signora (cfr doc. n CP_2
6) che si costituiva in giudizio con la comparsa depositata in data 27 novembre 2017 (cfr doc. n. 7); la ricorrente partecipava all'udienza di discussione tenuta in data 7
dicembre 2017;
- considerato il valore della controversia di euro 187.375,00, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 (versione vigente nel 2017), il compenso professionale per l'attività
svolta dalla ricorrente, al netto degli accessori di legge, era pari ad euro: 3.980,00, di cui: euro 2.430,00 per la fase di studio, ed euro 1.550,00 per la fase introduttiva;
- nonostante detti importi (assieme alle maggiori spese liquidate dal Tribunale) fossero stati posti a carico della resistente il a titolo di compensi, CP_2 CP_1
provvedeva al pagamento, in favore dell'avv. , dell'acconto di cui alla fattura Parte_1
44/2017 pari ad euro 3.000,00; nulla corrispondeva, poi, in relazione al saldo di € 980,00
(oltre spese generali 15% ex DM 55/14 ed accessori di legge);
- quanto al procedimento ordinario di cui al fascicolo iscritto a n. rg. 5011/2018 (valore della controversia: indeterminato), la ricorrente provvedeva, in particolare a:
1. redigere la comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18 luglio 2018, in uno con i documenti allegati e la procura alle liti (cfr doc n. 12);
2. redigere la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., depositata in data 18 marzo 2019 in uno con i documenti allegati (cfr doc n. 13);
3. redigere la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.,
depositata in data 17 aprile 2019 in uno con i documenti allegati (cfr doc n. 14); 4.
redigere la memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c., depositata in data 7 maggio 2019
in uno con i documenti allegati (cfr doc n. 15.);
- oltre alla preparazione degli scritti difensivi e alla disamina e studio degli scritti avversari, la ricorrente aveva altresì partecipato personalmente a tutte le udienze;
- considerato il valore indeterminato della controversia secondo i parametri della tariffa professionale di cui al DM 55/2014 (nella versione antecedente la revisione di cui al
DM 147/2022 del 23 ottobre 2022), il compenso professionale per l'attività svolta dalla ricorrente era pari a complessivi € 7.760,00, di cui: € 2.430,00 per la fase di studio della controversia (parametri medi); € 1.550,00 per la fase introduttiva (parametri medi); €
3.780,00 per la fase di trattazione (già calcolata secondo i parametri minimi previsti per la fase, considerata l'assenza di attività istruttoria); oltre a € 300, a titolo di indennità e spese di viaggio (Venezia – Brescia) per la partecipazione alle udienze (art. 27 D.M.
55.2014);
- il compenso complessivo per l'attività svolta nel giudizio ordinario era quindi pari a €
8.060,00, oltre spese generali 15% ex DM 55/14 ed accessori di legge;
- in relazione a detto procedimento il non versava alcunché; CP_1
- la ricorrente aveva regolarmente espletato gli incarichi conferiti, con la conseguenza che aveva maturato il diritto al compenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c.;
- a nulla erano valse le precedenti diffide di pagamento trasmesse dalla ricorrente al
(cfr doc. nn. 16-22). CP_1
Tutto ciò premesso, la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e, in ogni caso, spese interamente rifuse.
Con decreto ex art. 281 undecies cpc, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti e discussione, assegnando alla parte ricorrente termine di legge per la notifica del ricorso e decreto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.6.2025, si costituiva in giudizio CP_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo, in via preliminare: di
[...]
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione presuntiva sui crediti azionati ex artt. 2956 e 2957
comma II c.c. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.
A tal fine, il resistente deduceva che:
- i rapporti professionali intercorsi tra le parti si concludevano nel gennaio 2020 a seguito della revoca del mandato da parte del come documentato dalla corrispondenza depositata CP_1
anche da parte attrice e, in particolare, dalla lettera del 15 giugno 2020 (doc. 19 fascicolo attoreo); ciò avveniva in quanto il contestava fermamente l'operato del proprio CP_1
difensore, odierna ricorrente;
- successivamente allo scambio della predetta corrispondenza, le parti trovavano una composizione bonaria alla vertenza e, in particolare: il resistente soprassedeva dal procedere in merito ad alcuni profili disciplinari che aveva rilevato sussistere nella gestione delle pratiche affidate alla ricorrente;
a sua volta, la ricorrente si impegnava a ridurre le proprie pretese economiche che, per l'effetto, venivano soddisfatte per contanti. In tale modo le parti ponevano fine ad ogni singola reciproca pretesa e pendenza;
- a distanza di cinque anni dall'intervenuto accordo e pagamento, una volta prescritti eventuali illeciti disciplinari, la ricorrente richiedeva al il pagamento delle somme già a suo CP_1
tempo concordemente ridotte e versate per contanti;
- il credito risultava prescritto ex art. 2956 n. 2 c.c., in quanto l'ultimo atto valido ai fini interruttivi della prescrizione era stata la comunicazione via e-mail del 18 giugno 2020, cui non seguiva alcuna comunicazione per i successivi quattro anni e mezzo;
- la comunicazione del 12 febbraio 2025 spedita dalla ricorrente anche alla PEC di una società
di cui il era amministratore, non poteva, in alcun modo, avere effetto interruttivo in CP_1
quanto inviata e ricevuta in un periodo certamente successivo alla scadenza del termine triennale dall'avvenuta revoca del mandato e della conseguente corrispondenza, come dato atto nella pec del 26.2.2025 inviata a mezzo di legale;
- la ricorrente ometteva di allegare al plico raccomandato AG 78530190516-3 anche il decreto di fissazione d'udienza contenente la chiara indicazione del termine concesso al resistente per la costituzione in giudizio e quello dell'udienza fissata.
Tutto ciò premesso, il resistente rassegnava le proprie conclusioni come sopra meglio trascritte.
Alla prima udienza, parte ricorrente chiedeva altresì la condanna del resistente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Alla medesima udienza, il Giudice, assegnava, su richiesta, i termini ex art. 281 duodecies IV
comma c.p.c. e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito azionato ex art. 2956 comma II c.c. formulata dal resistente.
Il resistente sostiene che i rapporti professionali intercorsi tra le parti si sarebbero conclusi nel gennaio 2020 a seguito della revoca del mandato da parte del come documentato dalla CP_1
corrispondenza depositata da parte attrice e, in particolare, dalla lettera del 15 giugno 2020 (doc.
19 fascicolo attoreo); in tesi, ciò sarebbe avvenuto in quanto il avrebbe contestato CP_1
fermamente la correttezza dell'operato del proprio difensore.
Secondo la prospettazione del resistente, le parti, a fronte delle contestazioni mosse dal CP_1
in merito all'operato dell'avvocato ricorrente, dal profilo asseritamente disciplinare, avrebbero raggiunto un accordo secondo cui:
- il avrebbe soprasseduto dal procedere in merito a profili disciplinari che aveva CP_1
rilevato sussistere nella gestione delle pratiche affidate alla ricorrente;
- la ricorrente avrebbe ridotto la propria pretesa economica.
In tal modo le parti avrebbero posto fine ad ogni reciproca pretesa.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Invero, l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal resistente risulta incompatibile con le ulteriori difese dallo stesso articolate in comparsa di costituzione e perciò inammissibile.
Ciò in quanto, la dedotta esistenza di un accordo transattivo comporta, conseguentemente, la contestazione originaria del credito e l'ammissione, implicita, dell'esistenza dell'obbligazione.
Sul punto, la Corte di Cassazione è granitica nel ritenere che “le norme applicate nella specie siano quelle contenute nell'art. 2956 cod. civ., il quale sancisce la prescrizione nel termine di tre anni, tra gli altri, del diritto dei professionisti al compenso per l'opera prestata e del rimborso spese, e nell'art. 2959 cod. civ., il quale stabilisce che l'eccezione è rigettata se chi oppone la prescrizione nei casi indicati, tra gli altri, dall'art. 2956 cod. civ. ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è estinta”.
Quest'ultima disposizione è stata interpretata dalla Corte nel senso che “l'eccezione di prescrizione in esame poggia sulla presunzione dell'avvenuto pagamento nei termini previsti
(Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766) e implica, perciò, il riconoscimento dell'esistenza del credito
nella stessa misura richiesta dal creditore (Cass., Sez. 2, 5/6/2023, n. 15665), potendo la stessa essere superata unicamente, quanto alla posizione del debitore opponente, attraverso l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione, e, quanto a quella del creditore, attraverso il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass., Sez. 3, 15/5/2007, n. 11195; Cass.,
Sez. 1, 24/9/2004, n. 19240; Cass., Sez. 2, 27/1/1998, n. 785)”.
Nel caso di specie è lo stesso ad ammettere espressamente di non aver corrisposto il CP_1
credito professionale qui azionato dall'avv. , sostenendo di averne versato solo una Parte_1
parte ridotta, in esecuzione di una presunta (non provata) transazione successiva ad asserite contestazioni.
Trattasi, ictu oculi, di difese del tutto incompatibili con l'eccezione di prescrizione presuntiva,
che postula, come detto, l'avvenuto integrale adempimento del debito;
invero, sul piano processuale, esse implicano il riconoscimento (tacito) che l'obbligazione originaria non si sia estinta, ma avrebbe trovato “ridotta” soddisfazione in un momento successivo, per effetto dell'accordo tra le parti.
Peraltro, si osserva che la ricostruzione offerta in giudizio dal risulta del tutto sfornita CP_1
di prova, sia in ordine all'avvenuto accordo, sia in ordine all'avvenuto pagamento ridotto a mezzo contanti.
Invero, non è stata fornita alcuna prova dell'avvenuta stipulazione di un accordo transattivo tra le parti, atto che, come noto, richiede, ad probationem, la forma scritta ai sensi dell'art. 1967
cod. civ. Parimenti, non vi è traccia dell'asserito pagamento in contanti, del quale non viene indicato né
l'importo né la data, né tantomeno la modalità esecutiva.
Peraltro, anche volendo attribuire credibilità alla versione fornita dal resistente circa l'esistenza di un accordo transattivo (non provato e/o documentato), va rilevato che il omette di CP_1
indicare anche le circostanze di tempo in cui tale presunto accordo sarebbe stato raggiunto,
atteso che il medesimo si è limitato ad affermare che: “successivamente alla corrispondenza in atti, le parti trovavano una composizione bonaria della vertenza” (comparsa costituzione pag. 3). CP_1
In mancanza di tale indicazione temporale non può ritenersi raggiunta la prova neppure dell'asserito parziale pagamento, onere probatorio gravante sul resistente eccipiente e che non
è stato, in concreto, soddisfatto.
Ad abundantiam, la Corte Suprema ha ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 2959 c.c.
l'eccezione di prescrizione presuntiva allorché i debitori eccipienti avevano “contestato il credito, adducendo un preteso accordo con i difensori, i quali avrebbero rinunciato a richiedere qualsiasi compenso ad eccezione delle spese distratte nella pronuncia a loro favore” in tale contesto, per la Corte di Cassazione: “tramite la deduzione sull'esistenza di quell'accordo tra le parti, i debitori avevano ammesso che l'obbligazione non era estinta”. (Cass. Civ. Sez. 2, 14-
12-2024 n. 32552/2024).
Sulla scorta di tali considerazioni, l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata.
Tutto ciò premesso e venendo al merito, la domanda è fondata e va accolta.
È pacifico in causa l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale all'avv. per Parte_1
la difesa del resistente , anche alla luce delle procure prodotte (docc. 1 e 2) e CP_1
attestata dagli atti procedimentali prodotti nei due giudizi n. RG 14956/2017 e n. RG
5011/2018: - quanto al giudizio n. RG 14956/2017: l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. CP_3
(doc. 4), il ricorso depositato e notificato (docc. 5 e 6), la comparsa di
[...]
costituzione e risposta di controparte (doc. 7) e lo storico fascicolo (doc. 8);
- quanto al giudizio n. RG 5011/2018: atto di citazione controparte (doc. 10), comparsa di costituzione e risposta del (doc. 11); memorie ex art.183, comma 6, n. 1, 2 e CP_1
3 c.p.c. del (docc. 12, 13 e 14) e lo storico fascicolo (doc. 15). CP_1
Tutta la predetta documentazione attesta che la ricorrente ha ricevuto incarico dal per CP_1
la sua difesa legale nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. RG 14956/2017,
promosso dal dott. avanti il Tribunale di Brescia, in relazione al mancato adempimento, CP_1
da parte della ex moglie, delle obbligazioni assunte in sede di separazione personale dei coniugi;
e per la difesa legale del nel procedimento, iscritto al n. RG 5011/2018, promosso dalla CP_1
signora nei suoi confronti, per l'accertamento e la declaratoria dell' inefficacia CP_2
della separazione personale dei coniugi, oltre alla nullità di alcune delle clausole degli accordi che ne regolavano le condizioni.
In tutti tali atti processuali inerenti ai due giudizi sopra indicati, l'avv. viene indicato Parte_1
quale difensore del sig. . CP_1
La ricorrente ha altresì prodotto in giudizio la lettera raccomandata trasmessa in data 6.2.2020
al (e per conoscenza al legale del medesimo, doc. 16 e 17) e avente ad oggetto le somme CP_1
ad ella dovute a titolo di compensi relativi alle competenze professionali per le attività svolte sino alla revoca dei mandati (doc. 3).
Tanto basta per affermare l'esistenza e l'esecuzione dell'incarico professionale.
Non vale a smentire tali considerazioni quanto sostenuto dal resistente secondo cui sarebbe intervenuto un accordo tra le parti, avente ad oggetto asserite reciproche concessioni.
Sul punto, si ribadisce che non è stata fornita alcuna prova dell'avvenuta stipulazione di un accordo transattivo tra le parti e, parimenti, non vi è traccia dell'asserito pagamento in contanti,
del quale il resistente non indica né l'importo né la data, né tantomeno la modalità esecutiva. In merito alla quantificazione del compenso, va anzitutto osservato che le parti non hanno concordato la misura del compenso con la conseguenza che soccorrono le tariffe vigenti all'epoca dell'esecuzione della prestazione, la quale si è compiuta con la pronuncia della sentenza di corte d'appello del marzo 2021, quindi nella vigenza delle precedenti tariffe.
Tanto premesso, questo Giudice ritiene di dover avallare la quantificazione degli importi esposta in ricorso dall'avv. e, in particolare: Parte_1
- quanto al giudizio n. RG 14956/2017: considerato il valore della controversia di euro
187.375,00, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 (versione vigente nel 2017),
il compenso professionale per l'attività svolta dalla ricorrente, al netto degli accessori di legge, era pari ad euro: 3.980,00, di cui: euro 2.430,00 per la fase di studio, ed euro
1.550,00 per la fase introduttiva;
il a titolo di compensi, si è limitato a CP_1
corrispondere l'acconto di cui alla fattura 44/2017 pari ad euro 3.000,00, con la conseguenza che residua in favore della ricorrente il residuo importo a saldo pari a €
980,00 (oltre spese generali 15% ex DM 55/14 ed accessori di legge);
- quanto al giudizio n. RG 5011/2018: considerato il valore indeterminato della controversia secondo i parametri della tariffa professionale di cui al DM 55/2014 (nella versione antecedente la revisione di cui al DM 147/2022 del 23 ottobre 2022), il compenso professionale per l'attività svolta dalla ricorrente era pari a complessivi €
7.760,00, di cui: € 2.430,00 per la fase di studio della controversia (parametri medi); €
1.550,00 per la fase introduttiva (parametri medi); € 3.780,00 per la fase di trattazione
(già calcolata secondo i parametri minimi previsti per la fase, considerata l'assenza di attività istruttoria); oltre a € 300, a titolo di indennità e spese di viaggio (Venezia –
Brescia) per la partecipazione alle udienze (art. 27 D.M. 55.2014), per un totale complessivo pari a € 8.060,00, oltre spese generali 15% ex DM 55/14 ed accessori di legge;
in relazione a detto procedimento il non ha corrisposto alcunché, con la CP_1 conseguenza che residua in favore della ricorrente il credito di € 8.060,00 (oltre spese generali 15% ex DM 55/14 ed accessori di legge).
Il resistente non produce in giudizio alcuna quietanza di pagamento e/o distinta di bonifico in virtù delle quali possa ritenersi provato l'avvenuto pagamento.
Nessuna risultanza di segno contrario è emersa nel corso del giudizio.
In definitiva, il compenso complessivamente liquidabile in favore della ricorrente per l'attività
professionale svolta nell'interesse del resistente in entrambi i giudizi è pari a € 9.040,00, oltre rimborso forfettario IVA e Cpa.
Il resistente deve quindi essere condannato al pagamento in favore della CP_1
ricorrente avv. della somma complessiva di € 9.040,00, oltre interessi legali Parte_1
ex art. 1284, primo comma, c.c. dal primo sollecito avvenuto in data 6.2.2020 (doc. 16) al deposito della domanda e art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, omessi i compensi per la fase istruttoria, non tenuta, e con applicazione dei parametri minimi per tutte le altre fasi (studio e introduttiva e decisoria), attesa la costituzione in proprio.
Non si provvede sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc, formulata dalla ricorrente in prima udienza, in quanto non specificamente reiterata in sede di note conclusive e dunque da reputarsi implicitamente rinunciata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento del ricorso,
condanna al pagamento in favore dell'avv. della somma di € CP_1 Parte_1
9.040,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa, oltre interessi come esposto in motivazione;
condanna a rifondere all'avv. le spese del presente CP_1 Parte_1
procedimento che liquida in € 237,00 per anticipazioni, € 1.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge.
Brescia, 3 novembre 2025.
Il giudice
RL D'MB
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”