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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 09/10/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 866/2022 la Giudice ER ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BONALUME Parte_1 P.IVA_1
PAOLO attore e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 convenuto contumace
CONCLUSIONI per l'attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 8.266,57 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al Parte_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per:
[...]
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in
[...] favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
pag. 2/6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Part ( ) instaurava il presente giudizio al fine di ottenere la condanna del Parte_1
al pagamento dei seguenti crediti, di cui allegava di essere Controparte_1 divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto,:
“i. € 8.266,57 per sorte capitale, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2, emesse dalle società indicate nel medesimo elenco;
ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
iv. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale.”
Quanto alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2, si trattava di fatture emesse da EDISON ENERGIA S.P.A. nei confronti di i cui crediti erano stati Controparte_1 successivamente ceduti all'odierna attrice.
Parte attrice ha chiesto altresì la condanna del al pagamento in suo Controparte_1 favore di ogni diversa somma ritenuta dovuta a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il comune rimaneva contumace, la causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza del
18 febbraio 2025, l'attrice precisava le conclusioni e la giudice tratteneva la causa in decisione.
Si deve innanzitutto precisare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare la fonte pag. 3/6 (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Sul punto, si vedano, ex multis, Cassazione civile, Sezioni
Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387;
Cassazione civile, sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674).
In particolare, chi agisce per il pagamento di un credito di fonte contrattuale sorto nei confronti di una P.A. deve fornire la prova scritta del titolo fondante il preteso credito, che non può sostanziarsi nella sola prova dell'intervenuta cessione del credito;
a tale onere è assoggettato anche colui il quale è subentrato nella titolarità del credito in forza di cessione e al quale, peraltro, si deve presumere siano stati consegnati i documenti probatori del credito, stante l'espresso obbligo in tal senso del cedente ex art. 1262 c.c..
Infatti, costituisce ius receptum, fondato sul dato testuale desumibile dal R.D. n. 2440 del
1923, art. 16, che i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione debbano essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, rappresentando essa strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della p.a., nell'interesse sia del cittadino sia della stessa Amministrazione, in quanto tale forma solenne è in grado di agevolare l'espletamento della funzione di controllo e di garantire la concreta osservanza dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, sanciti dall'art. 97
Cost” (inter alia, Cass. 12316/2015, 14099/2004; Cass. 9428/2001 e CdA Milano n.
1006/21).
Essendo la forma scritta prevista ad substantiam, è escluso che l'accordo possa perfezionarsi mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi o, ancora, con l'inizio dell'esecuzione prima della risposta dell'accettante, ai sensi dell'art. 1327 c.c. (cfr. Cass., sent. n. 20690/2016; Cass. sent. n. 22994/2015; Cass. sent. n. 12323/2005).
L'assenza del contratto scritto previsto a pena di nullità deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti sicché è esclusa la possibilità di ritenere sottratto a controllo probatorio la relativa circostanza alla luce del mero fatto che la P.A.
pag. 4/6 convenuta per l'inadempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma. D'altra parte, deve comunque e in ogni caso ritenersi esclusa l'applicabilità del cd. principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c. tenuto conto che, nel caso di specie, la parte convenuta è rimasta contumace.
Come noto, la mancanza di forma determina una nullità del contratto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. da ultimo Cassazione Civile, a Sezioni Unite sentenza n.
9775/2022).
Si deve dunque valutare se sia stata fornita la prova scritta di cui sopra.
Orbene, nulla risulta prodotto con riferimento alla fonte contrattuale del credito essendosi parte attrice limitata a produrre
- con l'atto di citazione:
1) procura di conferimento dei poteri al procuratore di;
Parte_2
2) elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale;
3) contratti di cessione dei crediti per sorta capitale;
4) Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011;
5) FAQS relative alla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 e riscontro fornito dall'Unione Europea;
- con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.: doc. 8 la fattura emessa da ON GI s.p.a., con l'esito dell'invio al CP_1 convenuto, nonchè le fatture emesse dal distributore locale, sulla base delle quali il fornitore ha emesso la fattura.
Ne deriva che la mancata prova del contratto scritto si risolve nell'omessa dimostrazione di un titolo valido fondante le azionate ragioni creditorie nei confronti di ON GI
S.p.A. e comporta, di conseguenza, il rigetto della relativa domanda.
La domanda subordinata di ingiustificato arricchimento deve, invece, essere dichiarata inammissibile non potendo essa costituire un espediente per ovviare all'omessa prova del titolo fondante la domanda: mai l'attrice ha allegato che il contratto di cui trattasi non fosse stato stipulato in forma scritta ma ha agito sul contrario e implicito presupposto della sussistenza di titoli validi, non assolvendo però all'onere di provarli. Ciò assorbe le questioni, riguardanti il merito, della dimostrazione dell'avvenuto acquisito (anche) delle pag. 5/6 ragioni di credito per ingiustificato arricchimento nonché dell'assolvimento della prova dei crediti fondati su tale specifico titolo.
Le domande devono dunque essere integralmente rigettate.
Nulla sulle spese, essendo la parte convenuta rimasta contumace.
P.Q.M.
la Giudice, definendo il giudizio, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande
2) Nulla sulle spese.
Cremona, 09/10/2025.
la Giudice
ER ON
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 866/2022 la Giudice ER ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BONALUME Parte_1 P.IVA_1
PAOLO attore e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 convenuto contumace
CONCLUSIONI per l'attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 8.266,57 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al Parte_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per:
[...]
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in
[...] favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
pag. 2/6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Part ( ) instaurava il presente giudizio al fine di ottenere la condanna del Parte_1
al pagamento dei seguenti crediti, di cui allegava di essere Controparte_1 divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto,:
“i. € 8.266,57 per sorte capitale, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2, emesse dalle società indicate nel medesimo elenco;
ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
iv. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale.”
Quanto alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2, si trattava di fatture emesse da EDISON ENERGIA S.P.A. nei confronti di i cui crediti erano stati Controparte_1 successivamente ceduti all'odierna attrice.
Parte attrice ha chiesto altresì la condanna del al pagamento in suo Controparte_1 favore di ogni diversa somma ritenuta dovuta a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il comune rimaneva contumace, la causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza del
18 febbraio 2025, l'attrice precisava le conclusioni e la giudice tratteneva la causa in decisione.
Si deve innanzitutto precisare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare la fonte pag. 3/6 (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Sul punto, si vedano, ex multis, Cassazione civile, Sezioni
Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387;
Cassazione civile, sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674).
In particolare, chi agisce per il pagamento di un credito di fonte contrattuale sorto nei confronti di una P.A. deve fornire la prova scritta del titolo fondante il preteso credito, che non può sostanziarsi nella sola prova dell'intervenuta cessione del credito;
a tale onere è assoggettato anche colui il quale è subentrato nella titolarità del credito in forza di cessione e al quale, peraltro, si deve presumere siano stati consegnati i documenti probatori del credito, stante l'espresso obbligo in tal senso del cedente ex art. 1262 c.c..
Infatti, costituisce ius receptum, fondato sul dato testuale desumibile dal R.D. n. 2440 del
1923, art. 16, che i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione debbano essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, rappresentando essa strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della p.a., nell'interesse sia del cittadino sia della stessa Amministrazione, in quanto tale forma solenne è in grado di agevolare l'espletamento della funzione di controllo e di garantire la concreta osservanza dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, sanciti dall'art. 97
Cost” (inter alia, Cass. 12316/2015, 14099/2004; Cass. 9428/2001 e CdA Milano n.
1006/21).
Essendo la forma scritta prevista ad substantiam, è escluso che l'accordo possa perfezionarsi mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi o, ancora, con l'inizio dell'esecuzione prima della risposta dell'accettante, ai sensi dell'art. 1327 c.c. (cfr. Cass., sent. n. 20690/2016; Cass. sent. n. 22994/2015; Cass. sent. n. 12323/2005).
L'assenza del contratto scritto previsto a pena di nullità deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti sicché è esclusa la possibilità di ritenere sottratto a controllo probatorio la relativa circostanza alla luce del mero fatto che la P.A.
pag. 4/6 convenuta per l'inadempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma. D'altra parte, deve comunque e in ogni caso ritenersi esclusa l'applicabilità del cd. principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c. tenuto conto che, nel caso di specie, la parte convenuta è rimasta contumace.
Come noto, la mancanza di forma determina una nullità del contratto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. da ultimo Cassazione Civile, a Sezioni Unite sentenza n.
9775/2022).
Si deve dunque valutare se sia stata fornita la prova scritta di cui sopra.
Orbene, nulla risulta prodotto con riferimento alla fonte contrattuale del credito essendosi parte attrice limitata a produrre
- con l'atto di citazione:
1) procura di conferimento dei poteri al procuratore di;
Parte_2
2) elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale;
3) contratti di cessione dei crediti per sorta capitale;
4) Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011;
5) FAQS relative alla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 e riscontro fornito dall'Unione Europea;
- con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.: doc. 8 la fattura emessa da ON GI s.p.a., con l'esito dell'invio al CP_1 convenuto, nonchè le fatture emesse dal distributore locale, sulla base delle quali il fornitore ha emesso la fattura.
Ne deriva che la mancata prova del contratto scritto si risolve nell'omessa dimostrazione di un titolo valido fondante le azionate ragioni creditorie nei confronti di ON GI
S.p.A. e comporta, di conseguenza, il rigetto della relativa domanda.
La domanda subordinata di ingiustificato arricchimento deve, invece, essere dichiarata inammissibile non potendo essa costituire un espediente per ovviare all'omessa prova del titolo fondante la domanda: mai l'attrice ha allegato che il contratto di cui trattasi non fosse stato stipulato in forma scritta ma ha agito sul contrario e implicito presupposto della sussistenza di titoli validi, non assolvendo però all'onere di provarli. Ciò assorbe le questioni, riguardanti il merito, della dimostrazione dell'avvenuto acquisito (anche) delle pag. 5/6 ragioni di credito per ingiustificato arricchimento nonché dell'assolvimento della prova dei crediti fondati su tale specifico titolo.
Le domande devono dunque essere integralmente rigettate.
Nulla sulle spese, essendo la parte convenuta rimasta contumace.
P.Q.M.
la Giudice, definendo il giudizio, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande
2) Nulla sulle spese.
Cremona, 09/10/2025.
la Giudice
ER ON
pag. 6/6