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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/10/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1583/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 14.10.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordi- nario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione
E' presente nell'interesse di parte convenuta, l'avv. Filomena Diglio per delega dell'avv. Alberto Borzillo, la quale contesta per quanto di ragione tutto quanto affermato, prodotto ed eccepito, nonché la consulenza tecnica d'ufficio per le ragioni evidenziate nelle note di udienza del 24.09.2020, nel verbale di causa del 22.01.2021 e del 26.06.2025. In particolare, si riporta alle note e deduzioni del proprio CTP, contestando essenzialmente il metodo adottato dal CTU, dovendosi piuttosto ritenere applicabile il metodo prospet- tato dal consulente di parte, ovvero il calcolo del consumo giornaliero medio scorporandolo dal totale delle singole bollette. Si evidenzia che l'apposizione dei contatori in sotto lettura era preesistente al consumo anomalo in questio- ne, qualora per ragioni bonarie non ne venisse rilevata la lettura, dando atto che la prima lettura fu effettuata in contraddittorio successivamente alla bollet- ta anomala. Ancora si rileva che il CTU non ha tenuto conto dello scaglione di riferimento delle tabelle Gori nel quale rientrerebbe la Framar in ragione dei propri consumi. Pertanto, l'avv. Diglio si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni di cui chiede l'accoglimento con condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali con attribuzione.
È altresì presente per parte attrice e per delega dell'avvocato Aulino
IU l'avvocato Pedano Leonardo il quale si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi e in particolare alla memoria conclusionale già depositata in atti
1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con vittoria di spese e competenze, come da nota depositata, con attribuzione al difensore anticipa- tario ex art. 93 cpc. Chiede decisione della causa. Si impugna e contesta esten- sivamente tutto quanto ex adverso richiesto, dedotto ed eccepito rilevandone l'inammissibilità, l'improponibilita' e l'infondatezza in fatto e in diritto. Si rile- va che tutto quanto dedotto da controparte è già stato ampiamente discusso e valutato e che il CTU ha reso gli opportuni chiarimenti all'udienza del
22/06/2021 rettificando e rideterminando la somma corrispondente all'ina- dempimento del convenuto. Si insiste, pertanto, per l'accoglimento della do- manda.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si ripor- tano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, allorquando i difensori si sono alontanati, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo e della con- cisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul pre- sente verbale nella parte che segue.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
N. 1583/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, Sezione I Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando
2
con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1583/2018 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliata in Napoli alla via Emilio Scaglione, n. 23 presso lo studio dell'Avv. Giu- seppe Aulino (c.f. ) dal quale è rappresento e difeso in C.F._2
virtù di procura in atti.
- INTIMANTE
E
FRA. (c.f.: ), in per- Parte_2 P.IVA_1
sona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in San
Felice a Cancello (CE) alla via Padre Vittorio de Marino, n. 7 presso lo studio dell'Avv. Alberto Borzillo (c.f.: ) dal quale è rappre- C.F._3
sentata e difesa in virtù di procura in atti
- INTIMATA
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo)
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla legge 69/2009, ed in combinato disposto
3
con l'art. 429, 1° comma c.p.c., ovvero mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del pro- cesso.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto con- Parte_1
validarsi lo sfratto per morosità di conduttore Controparte_1
dell'appartamento sito in Brusciano (NA) alla via Roma, n. 22 scala U piano 1 composto di vani 3, oltre cucina e servizi e riportato al NCEU del Comune di
Brusciano al foglio 4 particella 741 sub 8 cat. A/4 meglio identificato in atti, in virtù di contratto di locazione sottoscritto in data 1.10.2015 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Nola in data 8.10.2015. Parte intimata chiedeva al- tresì emettersi decreto ingiuntivo pari alla somma degli oneri e accessori non pagati, oltre interessi, spese e competenze professionali. Segnatamente il ricor- rente avrebbe omesso il pagamento di quanto dovuto pro quota come corri- spettivo dell'utenza idrica ed elettrica, per un ammontare complessivo di
€.1.299,33.
Con comparsa di costituzione in giudizio la Fra Parte_2
opponendosi allo sfratto, chiedeva in via preliminare rigettarsi la do-
[...]
manda in quanto infondata, inammissibile ed improponibile in fatto ed in di- ritto in quanto non vi è inadempimento per somme superiori a due mensilità.
In via principale chiedeva dichiararsi l'avvenuto versamento di complessivi
€.350,00 e di conseguenza rigettare la domanda in quanto inammissibile, im- proponibile in fatto e diritto e comunque dichiarare che nulla è dovuto da par- te convenuta in quanto le somme sono illegittimamente addebitate sia per er- rati conteggi che per l'illegittimità dell'addebito delle fatture di conguaglio data la responsabilità e l'inadempimento di parte locatrice nell'amministrazione.
Chiedeva altresì la condanna di parte intimante ex art. 96 c.p.c. e in subordine chiedeva rigettarsi la domanda di risoluzione per mancato superamento delle due mensilità, con condanna alla refusione delle spese di lite oltre accessori con attribuzione.
Con ordinanza del 2.03.2018 veniva disposto il mutamento del rito, previa as-
4
segnazione dei termini per l'espletamento dell'obbligatorio procedimento di mediazione.
Istruita la causa e depositata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Nel merito, la domanda di risoluzione contrattuale è fondata e va, pertanto, accolta in ragione delle motivazioni di seguito esplicitate.
Per quanto rileva nel caso di specie, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura ap- prezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, con- sistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco ina- dempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità.” (cfr., ex multis, Cass. Sez.
3, 22/10/2014, n. 22346; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10995 del 27/05/2015;
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8220 del 24/03/2021).
Applicando tali principi ermeneutici al caso di specie deve concludersi per la gravità dell'inadempimento del conduttore tale da giustificare la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c. Ed invero, all'esito dell'istruttoria è emerso preliminarmente che l'immobile locato fa parte di un fabbricato nel quale insiste un ulteriore appartamento condotto in locazione a terzi e per en- trambi gli appartamenti vi è un unico contatore di energia elettrica ed un unico contatore di acqua e soltanto a quest'ultimo è apposto un sotto-contatore. De- stinato a rilavare il consumo parziale effettivo delle singole unità abitative, di tal che, il C.T.U. - le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far
5
proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documentazione pro- dotta in atti - ha quindi ricalcolato, i consumi elettrici di ar utilazzando Pt_3
quale paramentro la percentuale di riparto tra unità per il corrispondente con- sumo idrico ed applicando anche al consumo elettrico un riparto che addebita a Framar il solo 21,34%. Tale percentuale, in assenza di sotto-misuratore dell'energia elettrica, considerato l'uso effettivamente fatto dalla società dell'unità locata ed il riparto bonario documentato in atti avvenuto sempre in maniera spontanea e pacifica, appare criterio equo ed idoneo anche a questo giudicante. Dunque, il CTU, all'esito del ricalcolo espletato alla luce del criterio innanzi indicato, ha rideterminato le somma dovute da Fra.Mar.
a titolo di oneri e accessori, corrispondenti, per l'appunto, all'inadempimento del conduttore, in €.666,44 (cfr. verbale d'udienza del
22.06.2021). Tale inadempimento, superando le due mensilità della somma dovuta a titolo di canone, è da ritenersi di gravità tale da giusti- ficare la risoluzione contrattuale. Del resto, lo stesso contratto di locazione
- il cui canone mensile è pari ad €.300,00 - all'art. 6 prevede che “Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto, anche per gli oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento del canone, ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituirà motivo di risolu- zione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della L. 27 luglio
1978, n. 392”.
Ne discende l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale per ina- dempimento e la condanna della alla corresponsione della Controparte_1
somma di €.666,44 per consumi idrici ed elettrici.
Le spese, ivi comprese quelle di C.T.U. seguono la soccombenza e si liqui- dano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi
6
del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 e successive modifiche, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa od as- sorbita, accertata la nullità del contratto di locazione sorto tra le parti e tardi- vamente registrato:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara risolto il contratto di loca- zione intervenuto tra le parti per grave inadempimento del conduttore e, per l'effetto,
2. condanna a rilasciare immediata- Controparte_2
mente l'immobile libero da persona e vuoto da cose;
3. condanna al pagamento, in favore Controparte_2
di , della somma di €.666,44 per consumi;
Parte_1
4. condanna al pagamento, in favore Controparte_2
di , delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Parte_1
€.76,00 per spese ed €.332,00 per compensi oltre rimborso spese genera- li nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, come per legge con attri- buzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
5. pone definitivamente a carico di le Controparte_2
spese di C.T.U.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
7
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 14.10.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordi- nario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione
E' presente nell'interesse di parte convenuta, l'avv. Filomena Diglio per delega dell'avv. Alberto Borzillo, la quale contesta per quanto di ragione tutto quanto affermato, prodotto ed eccepito, nonché la consulenza tecnica d'ufficio per le ragioni evidenziate nelle note di udienza del 24.09.2020, nel verbale di causa del 22.01.2021 e del 26.06.2025. In particolare, si riporta alle note e deduzioni del proprio CTP, contestando essenzialmente il metodo adottato dal CTU, dovendosi piuttosto ritenere applicabile il metodo prospet- tato dal consulente di parte, ovvero il calcolo del consumo giornaliero medio scorporandolo dal totale delle singole bollette. Si evidenzia che l'apposizione dei contatori in sotto lettura era preesistente al consumo anomalo in questio- ne, qualora per ragioni bonarie non ne venisse rilevata la lettura, dando atto che la prima lettura fu effettuata in contraddittorio successivamente alla bollet- ta anomala. Ancora si rileva che il CTU non ha tenuto conto dello scaglione di riferimento delle tabelle Gori nel quale rientrerebbe la Framar in ragione dei propri consumi. Pertanto, l'avv. Diglio si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni di cui chiede l'accoglimento con condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali con attribuzione.
È altresì presente per parte attrice e per delega dell'avvocato Aulino
IU l'avvocato Pedano Leonardo il quale si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi e in particolare alla memoria conclusionale già depositata in atti
1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con vittoria di spese e competenze, come da nota depositata, con attribuzione al difensore anticipa- tario ex art. 93 cpc. Chiede decisione della causa. Si impugna e contesta esten- sivamente tutto quanto ex adverso richiesto, dedotto ed eccepito rilevandone l'inammissibilità, l'improponibilita' e l'infondatezza in fatto e in diritto. Si rile- va che tutto quanto dedotto da controparte è già stato ampiamente discusso e valutato e che il CTU ha reso gli opportuni chiarimenti all'udienza del
22/06/2021 rettificando e rideterminando la somma corrispondente all'ina- dempimento del convenuto. Si insiste, pertanto, per l'accoglimento della do- manda.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si ripor- tano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, allorquando i difensori si sono alontanati, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo e della con- cisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul pre- sente verbale nella parte che segue.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
N. 1583/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, Sezione I Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando
2
con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1583/2018 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliata in Napoli alla via Emilio Scaglione, n. 23 presso lo studio dell'Avv. Giu- seppe Aulino (c.f. ) dal quale è rappresento e difeso in C.F._2
virtù di procura in atti.
- INTIMANTE
E
FRA. (c.f.: ), in per- Parte_2 P.IVA_1
sona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in San
Felice a Cancello (CE) alla via Padre Vittorio de Marino, n. 7 presso lo studio dell'Avv. Alberto Borzillo (c.f.: ) dal quale è rappre- C.F._3
sentata e difesa in virtù di procura in atti
- INTIMATA
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo)
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla legge 69/2009, ed in combinato disposto
3
con l'art. 429, 1° comma c.p.c., ovvero mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del pro- cesso.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto con- Parte_1
validarsi lo sfratto per morosità di conduttore Controparte_1
dell'appartamento sito in Brusciano (NA) alla via Roma, n. 22 scala U piano 1 composto di vani 3, oltre cucina e servizi e riportato al NCEU del Comune di
Brusciano al foglio 4 particella 741 sub 8 cat. A/4 meglio identificato in atti, in virtù di contratto di locazione sottoscritto in data 1.10.2015 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Nola in data 8.10.2015. Parte intimata chiedeva al- tresì emettersi decreto ingiuntivo pari alla somma degli oneri e accessori non pagati, oltre interessi, spese e competenze professionali. Segnatamente il ricor- rente avrebbe omesso il pagamento di quanto dovuto pro quota come corri- spettivo dell'utenza idrica ed elettrica, per un ammontare complessivo di
€.1.299,33.
Con comparsa di costituzione in giudizio la Fra Parte_2
opponendosi allo sfratto, chiedeva in via preliminare rigettarsi la do-
[...]
manda in quanto infondata, inammissibile ed improponibile in fatto ed in di- ritto in quanto non vi è inadempimento per somme superiori a due mensilità.
In via principale chiedeva dichiararsi l'avvenuto versamento di complessivi
€.350,00 e di conseguenza rigettare la domanda in quanto inammissibile, im- proponibile in fatto e diritto e comunque dichiarare che nulla è dovuto da par- te convenuta in quanto le somme sono illegittimamente addebitate sia per er- rati conteggi che per l'illegittimità dell'addebito delle fatture di conguaglio data la responsabilità e l'inadempimento di parte locatrice nell'amministrazione.
Chiedeva altresì la condanna di parte intimante ex art. 96 c.p.c. e in subordine chiedeva rigettarsi la domanda di risoluzione per mancato superamento delle due mensilità, con condanna alla refusione delle spese di lite oltre accessori con attribuzione.
Con ordinanza del 2.03.2018 veniva disposto il mutamento del rito, previa as-
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segnazione dei termini per l'espletamento dell'obbligatorio procedimento di mediazione.
Istruita la causa e depositata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Nel merito, la domanda di risoluzione contrattuale è fondata e va, pertanto, accolta in ragione delle motivazioni di seguito esplicitate.
Per quanto rileva nel caso di specie, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura ap- prezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, con- sistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco ina- dempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità.” (cfr., ex multis, Cass. Sez.
3, 22/10/2014, n. 22346; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10995 del 27/05/2015;
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8220 del 24/03/2021).
Applicando tali principi ermeneutici al caso di specie deve concludersi per la gravità dell'inadempimento del conduttore tale da giustificare la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c. Ed invero, all'esito dell'istruttoria è emerso preliminarmente che l'immobile locato fa parte di un fabbricato nel quale insiste un ulteriore appartamento condotto in locazione a terzi e per en- trambi gli appartamenti vi è un unico contatore di energia elettrica ed un unico contatore di acqua e soltanto a quest'ultimo è apposto un sotto-contatore. De- stinato a rilavare il consumo parziale effettivo delle singole unità abitative, di tal che, il C.T.U. - le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far
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proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documentazione pro- dotta in atti - ha quindi ricalcolato, i consumi elettrici di ar utilazzando Pt_3
quale paramentro la percentuale di riparto tra unità per il corrispondente con- sumo idrico ed applicando anche al consumo elettrico un riparto che addebita a Framar il solo 21,34%. Tale percentuale, in assenza di sotto-misuratore dell'energia elettrica, considerato l'uso effettivamente fatto dalla società dell'unità locata ed il riparto bonario documentato in atti avvenuto sempre in maniera spontanea e pacifica, appare criterio equo ed idoneo anche a questo giudicante. Dunque, il CTU, all'esito del ricalcolo espletato alla luce del criterio innanzi indicato, ha rideterminato le somma dovute da Fra.Mar.
a titolo di oneri e accessori, corrispondenti, per l'appunto, all'inadempimento del conduttore, in €.666,44 (cfr. verbale d'udienza del
22.06.2021). Tale inadempimento, superando le due mensilità della somma dovuta a titolo di canone, è da ritenersi di gravità tale da giusti- ficare la risoluzione contrattuale. Del resto, lo stesso contratto di locazione
- il cui canone mensile è pari ad €.300,00 - all'art. 6 prevede che “Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto, anche per gli oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento del canone, ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituirà motivo di risolu- zione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della L. 27 luglio
1978, n. 392”.
Ne discende l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale per ina- dempimento e la condanna della alla corresponsione della Controparte_1
somma di €.666,44 per consumi idrici ed elettrici.
Le spese, ivi comprese quelle di C.T.U. seguono la soccombenza e si liqui- dano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi
6
del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 e successive modifiche, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa od as- sorbita, accertata la nullità del contratto di locazione sorto tra le parti e tardi- vamente registrato:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara risolto il contratto di loca- zione intervenuto tra le parti per grave inadempimento del conduttore e, per l'effetto,
2. condanna a rilasciare immediata- Controparte_2
mente l'immobile libero da persona e vuoto da cose;
3. condanna al pagamento, in favore Controparte_2
di , della somma di €.666,44 per consumi;
Parte_1
4. condanna al pagamento, in favore Controparte_2
di , delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Parte_1
€.76,00 per spese ed €.332,00 per compensi oltre rimborso spese genera- li nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, come per legge con attri- buzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
5. pone definitivamente a carico di le Controparte_2
spese di C.T.U.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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