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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/12/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 585/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 585/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
3.04.2025,
DA
(C.F. ), nato il [...] a [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Aliventi e dall'Abogado
NO LA ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via Mazzini n.
119, presso il difensore;
e
(C.F. ), nata il [...] a [...]_2 C.F._2
(Bielorussia), residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Clelia
AR ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via Pico della Mirandola n. 44, presso il difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Minsk (Bielorussia) in data 25.09.2004, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Foligno, al n. 40, parte II, serie C, anno
2004; pagina 1 di 4 con il figlio: nato l'[...]; Per_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 3.04.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2 dello stesso presso la madre a Foligno in Via Monte Pizzuto n. 7;
2) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con se il figlio, come segue: ogni fine settimana dal venerdì alla domenica, sempre compatibilmente alle esigenze scolastiche e sportive del minore, durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
3) Porre a carico di un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento del figlio.
4) Porre a carico del sig. il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Controparte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva pagina 2 di 4 rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
All'udienza del 5.11.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. pagina 3 di 4 Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Minsk (Bielorussia) in data 25.09.2004,
[...] Parte_2 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Foligno, al n. 40, parte II, serie C, anno 2004;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 18.12.2025
Il Presidente est.
IA AT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 585/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
3.04.2025,
DA
(C.F. ), nato il [...] a [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Aliventi e dall'Abogado
NO LA ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via Mazzini n.
119, presso il difensore;
e
(C.F. ), nata il [...] a [...]_2 C.F._2
(Bielorussia), residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Clelia
AR ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via Pico della Mirandola n. 44, presso il difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Minsk (Bielorussia) in data 25.09.2004, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Foligno, al n. 40, parte II, serie C, anno
2004; pagina 1 di 4 con il figlio: nato l'[...]; Per_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 3.04.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2 dello stesso presso la madre a Foligno in Via Monte Pizzuto n. 7;
2) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con se il figlio, come segue: ogni fine settimana dal venerdì alla domenica, sempre compatibilmente alle esigenze scolastiche e sportive del minore, durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
3) Porre a carico di un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento del figlio.
4) Porre a carico del sig. il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Controparte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva pagina 2 di 4 rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
All'udienza del 5.11.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. pagina 3 di 4 Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Minsk (Bielorussia) in data 25.09.2004,
[...] Parte_2 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Foligno, al n. 40, parte II, serie C, anno 2004;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 18.12.2025
Il Presidente est.
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