Cass. pen., sez. III, sentenza 26/08/1999, n. 2756
CASS
Sentenza 26 agosto 1999

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In tema di procedimento di riesame, il termine di cinque giorni entro il quale l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere, a pena di inefficacia della misura, gli atti previsti dal quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen. al tribunale della libertà, decorre dal giorno della presentazione della richiesta di riesame.

Il mancato rispetto del termine di cui all'art.309, comma quinto, cod proc. pen., con la conseguente perdita, a norma del successivo comma decimo, di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, ove non dedotto dall'interessato ne' rilevato di ufficio nel procedimento di riesame, non determina la formazione del c.d. giudicato cautelare idoneo a precludere la cognizione della relativa questione nel giudizio di revoca. Il giudicato cautelare ha, infatti, natura di mera preclusione in quanto include solo le questioni dedotte e non anche quelle deducibili. Ne consegue che l'effetto preclusivo non può derivare se non da un'esplicita deduzione dell'inefficacia e da un'esplicito provvedimento di diniego, ovvero da un'espressa statuizione resa di ufficio dal giudice, senza che possano rilevare statuizioni "virtuali" su questioni ne' dedotte ne' rilevate di ufficio dallo stesso giudice.

Commentario1

  • 1Come si deve svolgere il procedimento di riesame nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020

    (Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/08/1999, n. 2756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2756
Data del deposito : 26 agosto 1999

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