TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 02/03/2026, n. 3926
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità degli atti impugnati per molteplici motivi di censura

    Il Tribunale ha ritenuto che le determinazioni impugnate siano legittime in quanto adottate nel rispetto della normativa europea e nazionale, con adeguata istruttoria e motivazione, e che i criteri utilizzati dall'AIFA per l'inserimento dei farmaci nella "export ban list" siano appropriati e proporzionati alla tutela della salute pubblica.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti impugnati per molteplici motivi di censura

    Il Tribunale ha ritenuto che le determinazioni impugnate siano legittime in quanto adottate nel rispetto della normativa europea e nazionale, con adeguata istruttoria e motivazione, e che i criteri utilizzati dall'AIFA per l'inserimento dei farmaci nella "export ban list" siano appropriati e proporzionati alla tutela della salute pubblica.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti impugnati per molteplici motivi di censura

    Il Tribunale ha ritenuto che le determinazioni impugnate siano legittime in quanto adottate nel rispetto della normativa europea e nazionale, con adeguata istruttoria e motivazione, e che i criteri utilizzati dall'AIFA per l'inserimento dei farmaci nella "export ban list" siano appropriati e proporzionati alla tutela della salute pubblica.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti impugnati per molteplici motivi di censura

    Il Tribunale ha ritenuto che le determinazioni impugnate siano legittime in quanto adottate nel rispetto della normativa europea e nazionale, con adeguata istruttoria e motivazione, e che i criteri utilizzati dall'AIFA per l'inserimento dei farmaci nella "export ban list" siano appropriati e proporzionati alla tutela della salute pubblica.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti impugnati per molteplici motivi di censura

    Il Tribunale ha ritenuto che le determinazioni impugnate siano legittime in quanto adottate nel rispetto della normativa europea e nazionale, con adeguata istruttoria e motivazione, e che i criteri utilizzati dall'AIFA per l'inserimento dei farmaci nella "export ban list" siano appropriati e proporzionati alla tutela della salute pubblica.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti impugnati per molteplici motivi di censura

    Il Tribunale ha ritenuto che le determinazioni impugnate siano legittime in quanto adottate nel rispetto della normativa europea e nazionale, con adeguata istruttoria e motivazione, e che i criteri utilizzati dall'AIFA per l'inserimento dei farmaci nella "export ban list" siano appropriati e proporzionati alla tutela della salute pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 02/03/2026, n. 3926
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3926
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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