Legge 17 ottobre 1991, n. 334

Commentario1

  • 1Risoluzione del 23/10/1992 n. 20 - Min. Finanze - Imposte Dirette
    Min. Finanze · 23 ottobre 1992

    Con la nota n. 11/879 del 25 novembre c.a., che si allega in copia, la scrivente ha ribadito che la non applicazione della ritenuta d\'acconto ai contributi assegnati dallo Stato ed altri Enti pubblici agli Enti lirici, prevista dall\'art. 2 - comma 8 - della legge numero 54 del 6 marzo 1980, per nulla esclude i contributi in argomento dal computo del reddito imponibile degli Enti medesimi ai sensi dell\'art. 53, lettera f), del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Conferma tale indirizzo la disposizione recata dall\'art. 3 della legge 17 ottobre 1991, n. 334, con la quale e\' stato stabilito che i contributi straordinari assegnati agli Enti autonomi teatro …

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Giurisprudenza0

    Versioni del testo

    • Art. 1. 1. In relazione all'avvenuta ricostruzione del teatro "Carlo Felice" di Genova e' assegnato all'Ente autonomo teatro comunale dell'opera di Genova un contributo straordinario di lire 27 miliardi per l'anno 1991.
    • Art. 2. 1. In relazione alla celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del teatro regio di Torino recentemente ricostruito, del cinquantesimo anniversario della stagione lirica alle Terme di Caracalla e del bicentenario della fondazione del teatro La Fenice di Venezia, sono assegnati agli Enti autonomi teatro regio di Torino, teatro dell'opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia contributi straordinari rispettivamente di lire 7 miliardi, di lire 3 miliardi e di lire 3 miliardi per l'anno 1991.
    • Art. 3. 1. I contributi straordinari di cui agli articoli 1 e 2 non concorrono a formare il reddito degli enti beneficiari agli effetti delle vigenti norme fiscali e tributarie e non possono essere utilizzati per coprire maggiori spese derivanti da accordi sindacali aziendali.