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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/10/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CE LA RI SS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4648 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per infortunio sul lavoro, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Domenico Papaleo, presso il cui studio in Mirabella Eclano, via Raimondo Guarini n.
25, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Avellino, via Iannaccone
n. 12/14,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/11/2024 il ricorrente, premesso che il 5 settembre 2022, mentre espletava la propria attività di operaio addetto all'installazione di impianti in fibra ottica alle dipendenze della era rimasto vittima di un infortunio nel quale aveva riportato un CP_3
“trauma distorsivo polso sx con limitazione algofunzionale”, che successivamente era emersa l'esistenza di una “sindrome ulnare al gomito sinistro”, che l' , al quale l'infortunio era stato CP_1 denunciato, gli aveva liquidato un'indennità per inabilità temporanea pari a 135 giorni, ma non aveva riscontrato postumi permanenti, e che aveva inutilmente proposto opposizione evidenziando di avere riportato postumi permanenti di ordine estetico e algico-disfunzionale valutabili in misura del 7-8%, ha adìto il giudice del lavoro al fine di sentire: “Accertare, previa ammissione di C.T.U. medico-legale, che in conseguenza dell'infortunio sul Parte_1 lavoro del 5 settembre 2022, ha subito una riduzione permanente dell'integrità fisica in misura del
7-8%, o comunque almeno pari al 6%, salvo il diverso e maggior grado di invalidità che risulterà accertato in corso di causa, con la conseguente condanna dell' , in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 13, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 38/2000;
Il tutto con rivalutazione ed interessi dal 28.12.2022, data della guarigione”; con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi.
1 Si è costituito, tardivamente, l' , chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e tramite CTU, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La controversia verte unicamente sull'esistenza e sull'entità dei postumi permanenti residuati quali conseguenza dell'evento lesivo occorso al ricorrente in data 5/09/2022, la cui qualificazione come infortunio sul lavoro è incontestata.
È infatti pacifico in causa che il ricorrente, operaio addetto alla realizzazione di impianti in fibra ottica, in data 5/09/2022, alle 15.45 circa, sia rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, allorquando, mentre manovrava una scala portatile, avvertiva un forte dolore a polso e mano sinistri, per cui gli veniva inizialmente diagnosticato un “trauma distorsivo polso sx con limitazione algofunzionale”, e poi un “edema del nervo ulnare ed entesopatia del tendine del tricipite gomito sinistro”. Con provvedimento del 6/01/2023 l' gli ha riconosciuto un'indennità per inabilità CP_1 temporanea dal 9/09/2022 al 27/12/2022, ma non ha riscontrato menomazione dell'integrità psico- fisica.
Il ricorrente ritiene, invece, di avere riportato postumi permanenti, valutabili in misura pari al 7-
8% o, comunque, superiore al 6%.
Il CTU nominato nel presente giudizio, espletate le necessarie indagini, ha concluso che il ricorrente presenta postumi permanenti consistenti in “Esiti cicatriziali di neurolisi per decompressione del nervo ulnare al gomito ed al canale di Guyon del polso con deficit di forza minimo-parestesie (riferite)-scarsa sensibilità all'anulare ed al mignolo della mano sinistra”, valutabili, con riferimento alla voce n. 165 della Tabella delle menomazioni, con una percentuale del 5%, inferiore al minimo indennizzabile.
Il parere del consulente merita condivisione, siccome è sorretto da una congrua ed esaustiva motivazione di carattere medico-legale, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica agli atti.
Ed invero, la voce n. 165 attribuisce fino a 6 punti percentuali a “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel/canale di Guyon, canale cubitale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento, a seconda della mono o bilateralità”. Al riguardo, l'ausiliare ha convincentemente argomentato che la percentuale assegnata è idonea a ricomprendere tutti gli esiti, compresi quelli cicatriziali con i connessi riflessi sul piano estetico, tenuto conto della monolateralità del danno (in arto non dominante) e del minimo deficit di forza, con conservazione dei movimenti di flessione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, il danno (biologico da malattia professionale o da infortunio sul lavoro) è indennizzabile in capitale solo se è pari o superiore al sei per cento, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore (Cass. 3 luglio 2014, n. 15247). E lo stesso d.lgs. n. 38 del
2000 stabilisce che solo dal 16% in poi di invalidità è possibile avere diritto alla costituzione di una rendita per malattia professionale, comprensiva di una quota per danno biologico e dì una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali (retribuzione) delle menomazioni riportate.
Ne deriva che, in presenza di un danno quantificato dal CTU in misura inferiore a quella minima stabilita anche solo per ottenere un indennizzo in capitale del danno biologico, la domanda non
2 può che essere respinta, siccome tale inabilità, non raggiungendo i limiti di legge, da sola non produce effetto alcuno (vedi: Cass. 5 giugno 1996, n. 5240).
Il ricorso va conseguentemente respinto.
Non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, in misura minima e con riduzione tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata. Le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti in uguale misura, per il principio per cui “il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013; cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n.
17739 del 07/09/2016).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Benevento, 1° ottobre 2025.
Il Giudice
CE LA RI SS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CE LA RI SS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4648 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per infortunio sul lavoro, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Domenico Papaleo, presso il cui studio in Mirabella Eclano, via Raimondo Guarini n.
25, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Avellino, via Iannaccone
n. 12/14,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/11/2024 il ricorrente, premesso che il 5 settembre 2022, mentre espletava la propria attività di operaio addetto all'installazione di impianti in fibra ottica alle dipendenze della era rimasto vittima di un infortunio nel quale aveva riportato un CP_3
“trauma distorsivo polso sx con limitazione algofunzionale”, che successivamente era emersa l'esistenza di una “sindrome ulnare al gomito sinistro”, che l' , al quale l'infortunio era stato CP_1 denunciato, gli aveva liquidato un'indennità per inabilità temporanea pari a 135 giorni, ma non aveva riscontrato postumi permanenti, e che aveva inutilmente proposto opposizione evidenziando di avere riportato postumi permanenti di ordine estetico e algico-disfunzionale valutabili in misura del 7-8%, ha adìto il giudice del lavoro al fine di sentire: “Accertare, previa ammissione di C.T.U. medico-legale, che in conseguenza dell'infortunio sul Parte_1 lavoro del 5 settembre 2022, ha subito una riduzione permanente dell'integrità fisica in misura del
7-8%, o comunque almeno pari al 6%, salvo il diverso e maggior grado di invalidità che risulterà accertato in corso di causa, con la conseguente condanna dell' , in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 13, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 38/2000;
Il tutto con rivalutazione ed interessi dal 28.12.2022, data della guarigione”; con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi.
1 Si è costituito, tardivamente, l' , chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e tramite CTU, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La controversia verte unicamente sull'esistenza e sull'entità dei postumi permanenti residuati quali conseguenza dell'evento lesivo occorso al ricorrente in data 5/09/2022, la cui qualificazione come infortunio sul lavoro è incontestata.
È infatti pacifico in causa che il ricorrente, operaio addetto alla realizzazione di impianti in fibra ottica, in data 5/09/2022, alle 15.45 circa, sia rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, allorquando, mentre manovrava una scala portatile, avvertiva un forte dolore a polso e mano sinistri, per cui gli veniva inizialmente diagnosticato un “trauma distorsivo polso sx con limitazione algofunzionale”, e poi un “edema del nervo ulnare ed entesopatia del tendine del tricipite gomito sinistro”. Con provvedimento del 6/01/2023 l' gli ha riconosciuto un'indennità per inabilità CP_1 temporanea dal 9/09/2022 al 27/12/2022, ma non ha riscontrato menomazione dell'integrità psico- fisica.
Il ricorrente ritiene, invece, di avere riportato postumi permanenti, valutabili in misura pari al 7-
8% o, comunque, superiore al 6%.
Il CTU nominato nel presente giudizio, espletate le necessarie indagini, ha concluso che il ricorrente presenta postumi permanenti consistenti in “Esiti cicatriziali di neurolisi per decompressione del nervo ulnare al gomito ed al canale di Guyon del polso con deficit di forza minimo-parestesie (riferite)-scarsa sensibilità all'anulare ed al mignolo della mano sinistra”, valutabili, con riferimento alla voce n. 165 della Tabella delle menomazioni, con una percentuale del 5%, inferiore al minimo indennizzabile.
Il parere del consulente merita condivisione, siccome è sorretto da una congrua ed esaustiva motivazione di carattere medico-legale, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica agli atti.
Ed invero, la voce n. 165 attribuisce fino a 6 punti percentuali a “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel/canale di Guyon, canale cubitale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento, a seconda della mono o bilateralità”. Al riguardo, l'ausiliare ha convincentemente argomentato che la percentuale assegnata è idonea a ricomprendere tutti gli esiti, compresi quelli cicatriziali con i connessi riflessi sul piano estetico, tenuto conto della monolateralità del danno (in arto non dominante) e del minimo deficit di forza, con conservazione dei movimenti di flessione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, il danno (biologico da malattia professionale o da infortunio sul lavoro) è indennizzabile in capitale solo se è pari o superiore al sei per cento, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore (Cass. 3 luglio 2014, n. 15247). E lo stesso d.lgs. n. 38 del
2000 stabilisce che solo dal 16% in poi di invalidità è possibile avere diritto alla costituzione di una rendita per malattia professionale, comprensiva di una quota per danno biologico e dì una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali (retribuzione) delle menomazioni riportate.
Ne deriva che, in presenza di un danno quantificato dal CTU in misura inferiore a quella minima stabilita anche solo per ottenere un indennizzo in capitale del danno biologico, la domanda non
2 può che essere respinta, siccome tale inabilità, non raggiungendo i limiti di legge, da sola non produce effetto alcuno (vedi: Cass. 5 giugno 1996, n. 5240).
Il ricorso va conseguentemente respinto.
Non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, in misura minima e con riduzione tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata. Le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti in uguale misura, per il principio per cui “il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013; cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n.
17739 del 07/09/2016).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Benevento, 1° ottobre 2025.
Il Giudice
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