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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 888/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4156/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15349/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240009936057000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 303/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente aveva impugnato la cartella esattoriale di cui in epigrafe, notificata il 15 marzo 2024, per euro
1.015,74 - relativa a tasse auto anno 2018 chiedendone l'annullamento per intervenuta decadenza, in capo all'Ente, dell'azione di recupero del credito tributario relativa alla predetta cartella esattoriale.
Si era costituita l'A.D.E.R. dichiarando il proprio difetto di legittimazione passiva e la Regione Campania contestando quanto assunto dal ricorrente con i motivi di ricorso e deducendo l'intervenuta notifica dell'avviso di accertamento, in data 6 novembre 2021, in capo al ricorrente.
Con memorie integrative il ricorrente faceva rilevare che mancherebbe la firma dell'agente postale sulla cartolina di ritorno.
In primo grado il ricorso è stato rigettato sul presupposto della regolare notifica dell'atto presupposto provata dalla Regione.
Ha proposto appello il contribuente eccependo la nullità della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione.
In particolare, si contesta che i primi giudici hanno ritenuto provata la notifica di tutti gli atti prodromici alla impugnata cartella, sulla base di avvisi di ricevimento, dai quali risulterebbe l'annotazione “compiuta giacenza” senza alcuna sottoscrizione da parte dell'agente postale, che avrebbe dovuto certificare, nella sua qualità di pubblico ufficiale, la compiuta giacenza.
Un avviso di ricevimento, che non reca la sottoscrizione dell'agente postale, non può essere qualificato come atto pubblico;
pertanto, non idoneo a dare prova dei fatti in esso riportati, proprio perché non risultano attestati con la sottoscrizione dell'agente postale.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate ribadendo quanto dedotto in primo, riportandosi anche alle difese della
Regione e chiedendo la conferma della sentenza impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti, merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
Vale la pena evidenziare, come emerso nel corso del giudizio di prime cure sulla base delle deduzioni ed allegazioni della Regione, che il recapito degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata, in tre casi su quattro non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), per cui i relativi avvisi sono stati restituiti al mittente per compiuta giacenza.
Gli atti di accertamento sono stati notificati al contribuente con semplice raccomandata A.R., modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del
D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007, con la conseguenza che alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal Decreto del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni, come già rilevato correttamente dai primi giudici (in proposito si deve rammentare il principio, più volte enunciato dalla Corte di cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte costituzionale n.
346/1998, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/1982. In riferimento, poi, all'aspetto del perfezionamento per compiuta giacenza ed anche più in generale in ordine alle norme applicabili alla notificazione a mezzo posta dell'atto tributario, la difesa della regione Campania aveva avuto modo di riferire che la giurisprudenza di legittimità ha precisato, con Ordinanza n. 2339/2021 sez. VI, come costituisca principio consolidato nella giurisprudenzadi legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n.12083/2016, Cass.
n.17598/2010) e ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD)).
Ne consegue che alcuna decadenza si è verificata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte appellata costituita liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4156/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15349/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240009936057000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 303/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente aveva impugnato la cartella esattoriale di cui in epigrafe, notificata il 15 marzo 2024, per euro
1.015,74 - relativa a tasse auto anno 2018 chiedendone l'annullamento per intervenuta decadenza, in capo all'Ente, dell'azione di recupero del credito tributario relativa alla predetta cartella esattoriale.
Si era costituita l'A.D.E.R. dichiarando il proprio difetto di legittimazione passiva e la Regione Campania contestando quanto assunto dal ricorrente con i motivi di ricorso e deducendo l'intervenuta notifica dell'avviso di accertamento, in data 6 novembre 2021, in capo al ricorrente.
Con memorie integrative il ricorrente faceva rilevare che mancherebbe la firma dell'agente postale sulla cartolina di ritorno.
In primo grado il ricorso è stato rigettato sul presupposto della regolare notifica dell'atto presupposto provata dalla Regione.
Ha proposto appello il contribuente eccependo la nullità della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione.
In particolare, si contesta che i primi giudici hanno ritenuto provata la notifica di tutti gli atti prodromici alla impugnata cartella, sulla base di avvisi di ricevimento, dai quali risulterebbe l'annotazione “compiuta giacenza” senza alcuna sottoscrizione da parte dell'agente postale, che avrebbe dovuto certificare, nella sua qualità di pubblico ufficiale, la compiuta giacenza.
Un avviso di ricevimento, che non reca la sottoscrizione dell'agente postale, non può essere qualificato come atto pubblico;
pertanto, non idoneo a dare prova dei fatti in esso riportati, proprio perché non risultano attestati con la sottoscrizione dell'agente postale.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate ribadendo quanto dedotto in primo, riportandosi anche alle difese della
Regione e chiedendo la conferma della sentenza impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti, merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
Vale la pena evidenziare, come emerso nel corso del giudizio di prime cure sulla base delle deduzioni ed allegazioni della Regione, che il recapito degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata, in tre casi su quattro non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), per cui i relativi avvisi sono stati restituiti al mittente per compiuta giacenza.
Gli atti di accertamento sono stati notificati al contribuente con semplice raccomandata A.R., modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del
D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007, con la conseguenza che alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal Decreto del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni, come già rilevato correttamente dai primi giudici (in proposito si deve rammentare il principio, più volte enunciato dalla Corte di cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte costituzionale n.
346/1998, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/1982. In riferimento, poi, all'aspetto del perfezionamento per compiuta giacenza ed anche più in generale in ordine alle norme applicabili alla notificazione a mezzo posta dell'atto tributario, la difesa della regione Campania aveva avuto modo di riferire che la giurisprudenza di legittimità ha precisato, con Ordinanza n. 2339/2021 sez. VI, come costituisca principio consolidato nella giurisprudenzadi legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n.12083/2016, Cass.
n.17598/2010) e ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD)).
Ne consegue che alcuna decadenza si è verificata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte appellata costituita liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori.