Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario,
Addì F.A. _________________ ______ dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.7698/2024 R.G.L. promossa ______
__
D A
[...]
nato a [...] il [...], c.f. ivi spedizion Parte_1 C.F._1
e in residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv, Erasmo Tarantino, per mandato in forma esecutiva all'Avv. atti.
________
Ricorrente ________ ______
C O N T R O ________
________
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale centrale a Roma (CAP ______ Pt_2
00144) nella via Ciro il Grande n. 21, C.F rappresentato e difeso dall'avv. Delia per P.IVA_1 ________ ________ Cernigliaro, per mandato in atti. ___
Resistente ________ ________
______ All'esito dell'udienza del 9.1.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha
________ pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente ________
______
S E N T E N Z A Il Cancellie Completa di dispositivo e motivazione re
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
-Dichiara illegittimo il recupero da parte dell' della somma di euro 1.622,63, effettuato nei Pt_2
confronti del ricorrente, mediante trattenuta mensile sull'importo corrisposto per l'assegno sociale n.04028420 /AS;
gli interessi legali, come per legge;
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €.850,00 oltre spese generali, Pt_2
Iva, Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.5.2024, conveniva in giudizio l' e Parte_1 Pt_2
premettendo : che con nota del 2 gennaio 2024, l' gli contestava il pagamento non dovuto CP_1
della somma di euro 1.622,63 sul proprio assegno sociale n.04028420 /AS, nel periodo compreso fra il gennaio 2020 e l'aprile 2022, operando, dal mese di marzo 2024, una trattenuta mensile di euro
68,00 sulla detta prestazione;
che la trattenuta era illegittima per impignorabilità delle somme ai sensi dell'art.545, comma 2, c.p.c.; che invano presentava ricorso amministrativo, chiedeva di “
Ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti 545, comma 2, c.p.c., che l'assegno sociale
n.04028420/AS di cui è titolare il Sig. non poteva essere oggetto di trattenuta;
e Parte_1
per l'effetto➔ Condannare l' al pagamento in favore del Controparte_2
ricorrente, a titolo di restituzione, di tutte le somme trattenute a titolo di indebito sull'assegno sociale
n.04028420/AS”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso, Pt_2
chiedendone il rigetto. In particolar, eccepiva l'inconferenza del richiamo all'art. 545 c.p.c da considerarsi limitato alle ipotesi di pignoramento presso terzi, trovando invece applicazione l'art. 69
della l. 153 del 1969 che consentiva all'Istituto di recuperare sull'assegno sociale nei limiti del quinto e che “Pertanto, poiché, l'importo lordo dell'assegno sociale è pari ad € 300,46, la trattenuta di €
60,00, che è divenuta operativa dalla mensilità di luglio (v. all.), è conforme al dettato normativo.”
La causa, senza alcuna istruttoria, all'esito dell'udienza del 9.1.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa
La domanda è fondata e merita accoglimento. In via preliminare va osservato che, come correttamente rilevato dall' , il disposto dell'art. 545 Pt_2
comma 2° C.p.c. non deve ritenersi applicabile sul tema, atteso che: “ In tema di indebito, l' Pt_2
salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti
previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione
dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto
comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità
di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv.
con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022,
conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da
soggetti diversi dall' o quando l'agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni Pt_2
a suo carico o da omissioni contributive” (cfr. Cass. ord. 26580/2024).
Ciò posto, nell'odierna fattispecie trova invece applicazione, l'art. 69 della L. 153 del 30.4.1969 che dispone “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' gli assegni di cui all'articolo 11
della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un
quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti da indebite prestazioni percepite a Pt_2
carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in Pt_2
questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie
liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo
corrispondente al trattamento minimo”.
L' , pertanto, fatto salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 cc, Pt_2
può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto,
comunque, salvo il trattamento minimo della pensione. Com'è ben noto per minimo vitale s'intende quella parte di pensione impignorabile in quanto necessaria a garantire al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita, personale e familiare. Il trattamento minimo di pensione è per l'anno 2024 di €. 614,77 e per il 2025 di € 616,67.
Ebbene nel caso di specie, avuto riguardo a tali limiti di impignorabilità, la trattenuta di un quinto poteva effettuarsi, al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 07/02/2019, n. 3648), solo sulla parte residua della pensione oltre la soglia del minimo vitale (così Cass. n. 3220/2019).
Ora, poiché l'assegno sociale del ricorrente risultava di €. 306,00 mensili e quindi già al di sotto del minimo vitale, l' non avrebbe potuto disporre il recupero dovendo salvaguardare il suddetto Pt_2
limite, ne consegue l'illegittimità della trattenuta mensile (di € 68,00 per i mesi da marzo a giugno
2024 e di €. 60.00 dal mese di luglio) operata dall'Istituto.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto, dichiarando illegittimo il recupero da parte dell' della somma di euro 1.622,63, con condanna dell' a restituire al ricorrente le Pt_2 CP_1
somme illegittimamente trattenute a tale titolo con gli interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 3.3.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile