Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei
SInori Magistrati:
Dott.ssa AM IN - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 8923/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/08/2024
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. DANELUTTI VALERIA, per mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
03/11/2022 – decr. om. del 13/12/2022 – cron. 5225/2022 sub. R.G.
3348/2022);
1
(il 28/07/2013) e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in AMPEZZO
(UD) il 16/08/2008 tra , nata a [...] Parte_1
(REGNO UNITO) il 30/01/1983, e , nato a Parte_2
(BUJUMBURA) BURUNDI il 16/04/1983, alle seguenti condizioni:
1. dà atto che la casa coniugale sita in Ampezzo, via Nane n. 27, di esclusiva proprietà della SI.ra , rimarrà alla stessa assegnata. Parte_1
2. dispone che i figli , atteso il trasferimento della madre in Per_1 Per_2
Portogallo, siano collocati presso il padre con cui abiteranno e risiederanno stabilmente in Ampezzo, via Nazionale n. 194.
3. dispone che la madre veda e stia con i figli ogni qual volta venga in
Italia, salvo preavviso al SI. di almeno 10 giorni, Parte_2
e che la stessa possa sentirli quotidianamente telefonicamente.
Fermo restando un tanto, dispone che la SI.ra Parte_1
veda e tenga con sé i figli secondo le modalità di seguito indicate:
- metà delle vacanze Natalizie con alternanza del giorno di Natale e
Capodanno da un anno all'altro tra i genitori;
in detto periodo di competenza materna i figli si recheranno in Portogallo presso la madre o,
in alternativa, la SI.ra verrà in Italia;
Parte_1
- l'intero periodo delle vacanze Pasquali ad anni alterni (un anno interamente con la madre, l'anno successivo con il padre, e così via); in
2 detto periodo di competenza materna i figli si recheranno in Portogallo
presso la madre o, in alternativa, la SI.ra verrà in Parte_1
Italia;
- durante le vacanze estive, sei settimane di cui al massimo tre settimane consecutive;
in detto periodo di competenza materna i figli si recheranno in
Portogallo presso la madre o, in alternativa, la SI.ra Parte_1
verrà in Italia.
[...]
I periodi di vacanza estiva di ciascun genitore saranno concordati e comunicati tra loro entro il mese di aprile di ogni anno.
Dà atto che il costo dei biglietti aerei dei figli per il Portogallo saranno a carico della SI.ra . Parte_1
Dà atto, inoltre, che il SI. si impegna ad Parte_2
accompagnare, e andare a riprendere i figli, presso l'aeroporto.
4. La responsabilità genitoriale spetterà ad entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e le scelte esistenziali. I genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione ed in ogni caso si impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine a tutti gli aspetti della vita dei figli rilevanti per una equilibrata crescita psico-fisica, con la finalità di condividere ogni decisione rilevante per il benessere dei minori nonché si impegnano a garantire il reciproco scambio di informazioni riguardanti i rispettivi numeri telefonici ed indirizzi, gli eventi speciali, i luoghi in cui i figli si recheranno (vacanze, gite etc..).
5. Dispone che la SI.ra versi al SI. Parte_1
, a titolo di mantenimento per i figli, la somma di € Parte_2
3 200,00 mensili (€ 100,00 cadauno) entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento, con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici ISTAT.
6. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e di svago), così
come indicate nel Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, sezione di Udine, nonché – esclusivamente fino al mese di dicembre 2024 compreso – le spese di abbigliamento (da concordarsi) e la mensa scolastica dei figli, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Dà atto che dal mese di gennaio 2025 l'assegno unico verrà percepito interamente (100%) dal SI. . Parte_2
Dà atto che le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno al 50% tra i coniugi
7. Dà atto che i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere, l'uno dall'altro.
8. Dà atto che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio di carta d'identità e passaporto valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
9. Dà atto che, per volontà delle parti, le condizioni di cui al presente provvedimento hanno preso avvio a partire dal mese di settembre 2024.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AMPEZZO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte II, serie C, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2009.
Udine, li 20/01/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
4 Il Presidente
Dott.ssa AM IN
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