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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/05/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1818/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1818/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Tornabene, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), e per essa la (P.I. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), con il patrocinio dell'Avv. Giancarlo Longo, presso il cui studio è P.IVA_2
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 10.02.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 207/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. r.g. 515/2023, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 16.202,77, a titolo di corrispettivo per la Controparte_1
fornitura di energia elettrica presso l'utenza sita in Contrada Fontana Mortilli, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2020, oltre interessi, spese e compensi del monitorio.
1.1. - A fondamento dell'opposizione, l'attore ha dedotto l'inesistenza del credito, la mancanza di prova circa l'effettiva entità dei consumi fatturati, nonché, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione biennale del diritto azionato. Ha altresì contestato la validità della ricostruzione operata da sulla base di una CP_1
presunta manomissione del contatore, avvenuta all'esito di verifica tecnica unilateralmente eseguita da E-Distribuzione in data 10.09.2020.
2. - La società opposta si è costituita in giudizio, instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. In particolare, ha dedotto la piena legittimità della propria pretesa creditoria, fondata su un contratto di fornitura stipulato con l'opponente in data 30.04.2008 e sull'accertamento tecnico compiuto da E-Distribuzione, dal quale è emerso un errore negativo di misurazione pari al 70,95%.
2.1. - La ricostruzione dei consumi è stata eseguita sulla base del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica, applicato retroattivamente al periodo
11.09.2015 - 09.09.2020. La società ha evidenziato, inoltre, che il contatore risultava manomesso, che l'utenza era attiva in favore del e che il consumo effettivo non Pt_1
poteva essere correttamente rilevato a causa della condotta dell'utente.
3. - All'udienza del 10.02.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. - L'opposizione si appalesa infondata.
4.1. - In via preliminare, occorre richiamare i principi in tema di riparto dell'onere probatorio nei rapporti contrattuali, come delineati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità
Pag. 2 di 7 contrattuale, l'attore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte negoziale del rapporto, mentre il convenuto, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile.
In tema di contratto di somministrazione relativo a energia elettrica, è stato condivisibilmente affermato che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione dei consumi da parte del fruitore, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass. n. 18195/2021).
Tuttavia, nel caso di specie, tali principi non trovano diretta applicazione, poiché non ci si trova di fronte a una mera contestazione dei consumi registrati da un contatore funzionante, bensì a una ipotesi di accertata manomissione del gruppo di misura, come da verbale di verifica del 10.09.2020 redatto dagli addetti di E-Distribuzione, soggetti incaricati di pubblico servizio.
Detto verbale è assistito da fede privilegiata fino a querela di falso.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio ai dipendenti di E-Distribuzione addetti al controllo e all'eventuale distacco del contatore, poiché tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale, ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio (cfr. Cass. pen., n.
7566/2020). Pertanto, non v'è dubbio che l'attività del dipendente di E-distribuzione
(rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica), incaricato della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente,
“rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato” (cfr. Cass. n. 7075/2020).
Una volta accertata l'alterazione del misuratore, non può riconoscersi alcuna
Pag. 3 di 7 presunzione di veridicità ai dati da esso registrati, essendo anzi necessario ricostruire i consumi sulla base di criteri presuntivi, come previsto dalla normativa sub-primaria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
In presenza di una manomissione del contatore, deve reputarsi legittima la ricostruzione presuntiva dei consumi, anche per periodi prolungati (fino a cinque anni), in deroga alla disciplina ordinaria fondata sulle letture reali. In particolare, non trova applicazione il limite annuale previsto dalle deliberazioni ARERA (es. Del. 200/1999), che si riferisce ai casi di malfunzionamento non doloso.
In tale contesto, il venditore può fare legittimo affidamento sulla ricostruzione effettuata dal distributore, fondata su criteri oggettivi, quali: il coefficiente di correzione riscontrato in sede di verifica, i consumi storici, la potenza tecnicamente prelevabile.
A proposito dei criteri di ricostruzione presuntiva, deve privilegiarsi, in primo luogo, il criterio che fonda la ricostruzione presuntiva dei consumi sull'errore di misurazione del contatore manomesso, ove tale errore sia stato rilevato dagli accertatori della società di distribuzione mediante un apposito misuratore di controllo: tale criterio, infatti, è quello che consente la maggiore approssimazione del dato ricostruito a quello reale. In tal caso, sarà sufficiente aumentare il consumo registrato sulla base dell'errore di misurazione
(per difetto) rilevato dagli accertatori per tutto il periodo di accertato o presunto prelievo abusivo.
In mancanza della rilevazione dell'errore di misurazione, la ricostruzione può essere condotta sulla base dei consumi storici dell'utenza nei periodi precedenti e/o successivi al periodo accertato o presunto di prelievo abusivo.
In via residuale, può farsi ricorso al criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, ossia la massima potenza che può essere assorbita tramite il cavo di minor sezione tra la presa E-Distribuzione e quello utilizzato dall'utente per il prelievo dell'energia, considerato al limite termico di funzionamento del cavo, come disciplinato dalle Norme
CEI-UNEL 35024 vigenti per Cavi unipolari in rame.
4.2. - Nel caso in esame, la ricostruzione è avvenuta secondo il coefficiente di sottostima rilevato in sede di sopralluogo, pari al -70,95%, e applicato per l'intero periodo di anomalia accertata (11.09.2015 - 09.09.2020), secondo modalità coerenti con
Pag. 4 di 7 la regolazione ARERA e la prassi operativa consolidata.
Il prospetto mensile allegato dalla società distributrice e incluso nel verbale di verifica conferma il criterio seguito e documenta puntualmente i valori attribuiti per ciascun mese, consentendo una valutazione analitica del quantum richiesto.
In particolare, dalla tabella di certificazione dei consumi mensili predisposta da E- distribuzione S.p.A. si evince chiaramente che i consumi sono stati ricostruiti tenendo conto delle tre fasce orarie (A1, A2, A3) per ogni mese, e che l'applicazione del coefficiente correttivo negativo del 70,95% ha determinato un moltiplicatore inverso di circa 3,44. Tale fattore è stato applicato in modo proporzionale e coerente ai consumi grezzi, come ad esempio nel mese di luglio 2020, in cui il totale delle letture registrate era pari a 2.338,80 kWh (somma delle tre fasce), che rapportato al coefficiente indicato produce un consumo effettivo stimato di circa 8.060 kWh, valore perfettamente compatibile con una fruizione intensiva e alterata del servizio.
In chiave presuntiva, va peraltro aggiunto che la consapevolezza della sottomisurazione dei consumi - determinata dalla manomissione volontaria del contatore - può indurre l'utente ad aumentare deliberatamente l'uso dell'energia elettrica, confidando nel fatto che l'effettivo consumo non verrà registrato né addebitato integralmente. Tale comportamento opportunistico, razionalmente prevedibile, rende ancor più plausibile l'incremento dei valori consumati e giustifica l'adozione di coefficienti correttivi proporzionati.
La progressione mensile dei dati, la costanza del criterio adottato, nonché la provenienza della documentazione da un soggetto terzo indipendente e incaricato di pubblico servizio (E-distribuzione S.p.A.) consentono di attribuire alla certificazione in parola piena attendibilità e idoneità a fondare la pretesa azionata in sede monitoria, in assenza di querela di falso e di prova contraria documentata da parte dell'utente.
4.3. - Va, poi, disattesa l'eccezione di prescrizione biennale sollevata dall'opponente.
Nessun ambito di applicazione, infatti, può riconoscersi alla delibera ARERA n.
97/2018/R/COM - la quale ha dato applicazione a quanto stabilito dalla Legge di
Bilancio n. 205/2017 in tema di riduzione da cinque a due anni del periodo di prescrizione dei consumi di energia elettrica, gas e acqua - posto che la stessa, all'art. 1, comma 5, esclude l'applicabilità della disciplina “qualora la mancata o erronea
Pag. 5 di 7 rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”.
4.4. - Le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente si appalesano infondate e prive di adeguato riscontro probatorio.
In particolare, la contestazione circa l'asserita incongruenza tra il coefficiente di correzione applicato e il totale dei consumi ricostruiti non è supportata da alcuna prova tecnica contraria. L'opponente si è limitato ad allegare il risultato di un calcolo teorico, senza produrre alcuna relazione tecnica, documentazione alternativa o ricostruzione storica dei consumi effettivamente avvenuti.
Parimenti infondata è la censura circa la mancata partecipazione personale alla verifica del 10.09.2020: risulta infatti che, al momento del sopralluogo, fosse presente un familiare dell'opponente (la moglie), circostanza sufficiente ad assicurare il contraddittorio. In ogni caso, l'efficacia fidefacente del verbale non viene meno, in assenza di querela di falso.
Quanto alla dedotta irragionevolezza della retrodatazione dell'anomalia al 2015, si osserva che tale data è stata determinata sulla base delle informazioni disponibili presso il distributore e dell'entità dell'errore rilevato, ed è coerente con i criteri di stima presuntiva riconosciuti dalla giurisprudenza.
Non risultano agli atti elementi documentali idonei a contrastare detta ricostruzione.
4.5. - In definitiva, le eccezioni sollevate si rivelano generiche e meramente assertive, a fronte di una pretesa creditoria analiticamente documentata, fondata su verbale di verifica fidefacente e conforme alla normativa vigente in materia di accertamenti e ricostruzione dei consumi.
4.6. - Conclusivamente, l'opposizione è respinta.
4.7. - A norma dell'art. 653, co. 1, c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
5. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente e in
Pag. 6 di 7 favore dell'opposta, per la fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle difese spiegate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1818/2023 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 207/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. r.g. 515/2023.
2) Visto l'art. 653, comma 1, c.p.c., dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo.
3) Condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.387,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 8 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1818/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Tornabene, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), e per essa la (P.I. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), con il patrocinio dell'Avv. Giancarlo Longo, presso il cui studio è P.IVA_2
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 10.02.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 207/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. r.g. 515/2023, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 16.202,77, a titolo di corrispettivo per la Controparte_1
fornitura di energia elettrica presso l'utenza sita in Contrada Fontana Mortilli, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2020, oltre interessi, spese e compensi del monitorio.
1.1. - A fondamento dell'opposizione, l'attore ha dedotto l'inesistenza del credito, la mancanza di prova circa l'effettiva entità dei consumi fatturati, nonché, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione biennale del diritto azionato. Ha altresì contestato la validità della ricostruzione operata da sulla base di una CP_1
presunta manomissione del contatore, avvenuta all'esito di verifica tecnica unilateralmente eseguita da E-Distribuzione in data 10.09.2020.
2. - La società opposta si è costituita in giudizio, instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. In particolare, ha dedotto la piena legittimità della propria pretesa creditoria, fondata su un contratto di fornitura stipulato con l'opponente in data 30.04.2008 e sull'accertamento tecnico compiuto da E-Distribuzione, dal quale è emerso un errore negativo di misurazione pari al 70,95%.
2.1. - La ricostruzione dei consumi è stata eseguita sulla base del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica, applicato retroattivamente al periodo
11.09.2015 - 09.09.2020. La società ha evidenziato, inoltre, che il contatore risultava manomesso, che l'utenza era attiva in favore del e che il consumo effettivo non Pt_1
poteva essere correttamente rilevato a causa della condotta dell'utente.
3. - All'udienza del 10.02.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. - L'opposizione si appalesa infondata.
4.1. - In via preliminare, occorre richiamare i principi in tema di riparto dell'onere probatorio nei rapporti contrattuali, come delineati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità
Pag. 2 di 7 contrattuale, l'attore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte negoziale del rapporto, mentre il convenuto, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile.
In tema di contratto di somministrazione relativo a energia elettrica, è stato condivisibilmente affermato che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione dei consumi da parte del fruitore, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass. n. 18195/2021).
Tuttavia, nel caso di specie, tali principi non trovano diretta applicazione, poiché non ci si trova di fronte a una mera contestazione dei consumi registrati da un contatore funzionante, bensì a una ipotesi di accertata manomissione del gruppo di misura, come da verbale di verifica del 10.09.2020 redatto dagli addetti di E-Distribuzione, soggetti incaricati di pubblico servizio.
Detto verbale è assistito da fede privilegiata fino a querela di falso.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio ai dipendenti di E-Distribuzione addetti al controllo e all'eventuale distacco del contatore, poiché tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale, ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio (cfr. Cass. pen., n.
7566/2020). Pertanto, non v'è dubbio che l'attività del dipendente di E-distribuzione
(rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica), incaricato della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente,
“rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato” (cfr. Cass. n. 7075/2020).
Una volta accertata l'alterazione del misuratore, non può riconoscersi alcuna
Pag. 3 di 7 presunzione di veridicità ai dati da esso registrati, essendo anzi necessario ricostruire i consumi sulla base di criteri presuntivi, come previsto dalla normativa sub-primaria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
In presenza di una manomissione del contatore, deve reputarsi legittima la ricostruzione presuntiva dei consumi, anche per periodi prolungati (fino a cinque anni), in deroga alla disciplina ordinaria fondata sulle letture reali. In particolare, non trova applicazione il limite annuale previsto dalle deliberazioni ARERA (es. Del. 200/1999), che si riferisce ai casi di malfunzionamento non doloso.
In tale contesto, il venditore può fare legittimo affidamento sulla ricostruzione effettuata dal distributore, fondata su criteri oggettivi, quali: il coefficiente di correzione riscontrato in sede di verifica, i consumi storici, la potenza tecnicamente prelevabile.
A proposito dei criteri di ricostruzione presuntiva, deve privilegiarsi, in primo luogo, il criterio che fonda la ricostruzione presuntiva dei consumi sull'errore di misurazione del contatore manomesso, ove tale errore sia stato rilevato dagli accertatori della società di distribuzione mediante un apposito misuratore di controllo: tale criterio, infatti, è quello che consente la maggiore approssimazione del dato ricostruito a quello reale. In tal caso, sarà sufficiente aumentare il consumo registrato sulla base dell'errore di misurazione
(per difetto) rilevato dagli accertatori per tutto il periodo di accertato o presunto prelievo abusivo.
In mancanza della rilevazione dell'errore di misurazione, la ricostruzione può essere condotta sulla base dei consumi storici dell'utenza nei periodi precedenti e/o successivi al periodo accertato o presunto di prelievo abusivo.
In via residuale, può farsi ricorso al criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, ossia la massima potenza che può essere assorbita tramite il cavo di minor sezione tra la presa E-Distribuzione e quello utilizzato dall'utente per il prelievo dell'energia, considerato al limite termico di funzionamento del cavo, come disciplinato dalle Norme
CEI-UNEL 35024 vigenti per Cavi unipolari in rame.
4.2. - Nel caso in esame, la ricostruzione è avvenuta secondo il coefficiente di sottostima rilevato in sede di sopralluogo, pari al -70,95%, e applicato per l'intero periodo di anomalia accertata (11.09.2015 - 09.09.2020), secondo modalità coerenti con
Pag. 4 di 7 la regolazione ARERA e la prassi operativa consolidata.
Il prospetto mensile allegato dalla società distributrice e incluso nel verbale di verifica conferma il criterio seguito e documenta puntualmente i valori attribuiti per ciascun mese, consentendo una valutazione analitica del quantum richiesto.
In particolare, dalla tabella di certificazione dei consumi mensili predisposta da E- distribuzione S.p.A. si evince chiaramente che i consumi sono stati ricostruiti tenendo conto delle tre fasce orarie (A1, A2, A3) per ogni mese, e che l'applicazione del coefficiente correttivo negativo del 70,95% ha determinato un moltiplicatore inverso di circa 3,44. Tale fattore è stato applicato in modo proporzionale e coerente ai consumi grezzi, come ad esempio nel mese di luglio 2020, in cui il totale delle letture registrate era pari a 2.338,80 kWh (somma delle tre fasce), che rapportato al coefficiente indicato produce un consumo effettivo stimato di circa 8.060 kWh, valore perfettamente compatibile con una fruizione intensiva e alterata del servizio.
In chiave presuntiva, va peraltro aggiunto che la consapevolezza della sottomisurazione dei consumi - determinata dalla manomissione volontaria del contatore - può indurre l'utente ad aumentare deliberatamente l'uso dell'energia elettrica, confidando nel fatto che l'effettivo consumo non verrà registrato né addebitato integralmente. Tale comportamento opportunistico, razionalmente prevedibile, rende ancor più plausibile l'incremento dei valori consumati e giustifica l'adozione di coefficienti correttivi proporzionati.
La progressione mensile dei dati, la costanza del criterio adottato, nonché la provenienza della documentazione da un soggetto terzo indipendente e incaricato di pubblico servizio (E-distribuzione S.p.A.) consentono di attribuire alla certificazione in parola piena attendibilità e idoneità a fondare la pretesa azionata in sede monitoria, in assenza di querela di falso e di prova contraria documentata da parte dell'utente.
4.3. - Va, poi, disattesa l'eccezione di prescrizione biennale sollevata dall'opponente.
Nessun ambito di applicazione, infatti, può riconoscersi alla delibera ARERA n.
97/2018/R/COM - la quale ha dato applicazione a quanto stabilito dalla Legge di
Bilancio n. 205/2017 in tema di riduzione da cinque a due anni del periodo di prescrizione dei consumi di energia elettrica, gas e acqua - posto che la stessa, all'art. 1, comma 5, esclude l'applicabilità della disciplina “qualora la mancata o erronea
Pag. 5 di 7 rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”.
4.4. - Le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente si appalesano infondate e prive di adeguato riscontro probatorio.
In particolare, la contestazione circa l'asserita incongruenza tra il coefficiente di correzione applicato e il totale dei consumi ricostruiti non è supportata da alcuna prova tecnica contraria. L'opponente si è limitato ad allegare il risultato di un calcolo teorico, senza produrre alcuna relazione tecnica, documentazione alternativa o ricostruzione storica dei consumi effettivamente avvenuti.
Parimenti infondata è la censura circa la mancata partecipazione personale alla verifica del 10.09.2020: risulta infatti che, al momento del sopralluogo, fosse presente un familiare dell'opponente (la moglie), circostanza sufficiente ad assicurare il contraddittorio. In ogni caso, l'efficacia fidefacente del verbale non viene meno, in assenza di querela di falso.
Quanto alla dedotta irragionevolezza della retrodatazione dell'anomalia al 2015, si osserva che tale data è stata determinata sulla base delle informazioni disponibili presso il distributore e dell'entità dell'errore rilevato, ed è coerente con i criteri di stima presuntiva riconosciuti dalla giurisprudenza.
Non risultano agli atti elementi documentali idonei a contrastare detta ricostruzione.
4.5. - In definitiva, le eccezioni sollevate si rivelano generiche e meramente assertive, a fronte di una pretesa creditoria analiticamente documentata, fondata su verbale di verifica fidefacente e conforme alla normativa vigente in materia di accertamenti e ricostruzione dei consumi.
4.6. - Conclusivamente, l'opposizione è respinta.
4.7. - A norma dell'art. 653, co. 1, c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
5. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente e in
Pag. 6 di 7 favore dell'opposta, per la fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle difese spiegate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1818/2023 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 207/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. r.g. 515/2023.
2) Visto l'art. 653, comma 1, c.p.c., dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo.
3) Condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.387,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 8 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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