Sentenza 5 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2018, n. 15192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15192 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO LI nato il [...] a [...]( SVIZZERA) avverso la sentenza del 03/05/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
MARIAROSARIA BRUNO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso per l'inammissibilita' A(Oitkiriti 0011 rmo 44"cciv~rt Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3/5/2017, la Corte d'appello di Trieste, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Udine in data 1/7/2015, riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, rideterminava la pena inflitta a AC IV in quella di anni uno mesi due di arresto ed euro 4.000 di ammenda.
2. Questa, in sintesi, la vicenda processuale da cui ha avuto origine il ricorso: il Tribunale di Udine, con sentenza del 01.07.2015, aveva ritenuto tempestiva l'eccezione di inutilízzabilità del verbale di accertamenti ematici, eseguiti sulla persona dell'attuale ricorrente, senza l'avviso di cui all'art. 114, disp. att., cod. proc. penale. Tale eccezione era stata proposta dal difensore, al dibattimento, in sede di discussione. Il giudizio si era instaurato in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 461, cod. proc. penale. L'originaria contestazione prevista nel decreto penale di condanna, riguardante l'ipotesi di cui all'ad. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, era riqualificata dal giudice di primo grado in quella di cui all'art.186, comma 2, lettera b), cod. strada, per effetto della ritenuta inutilizzabilità dell'esito degli accertamenti ematici. Il giudice di appello, in accoglimento della impugnazione proposta da! Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste, reputava tardiva l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa dell'imputato innanzi al Tribunale di Udine e, ritenuta la piena utilizzabilità del risultato degli accertamenti ematici, affermava la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla originaria ipotesi di reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, condannandolo alla pena di cui sopra.
3. Proponeva ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo, nell'unico motivo di ricorso, la nullità della sentenza d'appello per erronea applicazione degli artt. 180 e 182, cod. proc. penale. Riferendosi al contenuto della sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 5396 del 29/01/2015, Rv. 263025, sosteneva la possibilità di eccepire la nullità dell'atto in questione, fino al limite temporale della deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. penale. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Come ha correttamente chiarito il giudice di appello, nel caso in esame, il limite di deducibilità dell'eccezione di nullità dell'accertamento ematico disposto sulla persona del ricorrente, è rappresentato dall'opposizione al decreto penale di condanna. Invero, il Supremo Consesso, nella sentenza sopra citata, ha statuito che «la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado". Tuttavia, nel corpo della motivazione, le Sezioni Unite della Cassazione, hanno precisato che il decreto penale di condanna «equivale alla sentenza di primo grado, cui si riferisce come termine ultimo l'art. 180 cod. proc. pen., richiamato, come detto, dall'art. 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. penale». Da tale chiaro riferimento esplicativo deriva che il termine ultimo per dedurre la nullità dell'atto in questione, è rappresentato dall'atto di opposizione al decreto penale di condanna.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 16 gennaio 2018 Il Consigliere estensore Mari arosaria Bruno /1 • /__.... LiA..tli Urgi i t Li' De