CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/2023, n. 18536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18536 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 20284-2020 proposto da: AV NA RI, AR TR, CC LT, AS SE, ZZ RI, RA NC MARIA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 72, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato IGNAZIO FIORE;
- ricorrenti -
contro Oggetto R.G.N. 20284/2020 Cron. Rep. Ud. 23/05/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 18536 Anno 2023 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: PATTI ADRIANO OV Data pubblicazione: 28/06/2023 2 4U SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, già 4U SERVIZI S.P.A., in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BIAGIO RICCARDO MAROTTA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 281/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/04/2020 R.G.N. 1231/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere Dott. ADRIANO OV PATTI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. RO CC visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTO 1. Con sentenza 3 aprile 2020, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il reclamo dei lavoratori in epigrafe indicati avverso la sentenza di primo grado, in esito a rito Fornero, di reiezione dei loro 3 ricorsi, riuniti, di annullamento del licenziamento intimato ad ognuna dalla datrice 4U Servizi S.p.a. (oggi 4U s.r.l. in liquidazione), con comunicazioni dell’8 giugno 2018, in esito a licenziamento collettivo, per riduzione di attività, ai sensi dell’art. 24 legge n. 223/1991, con le conseguenti domande di condanna reintegratoria e risarcitoria. 2. Per quanto ancora rileva, essa ha ritenuto: a) la conformità della comunicazione di avvio della procedura (art. 4, secondo comma legge cit.), in data 27 marzo 2018, ai requisiti prescritti dall’art. 4, terzo comma legge cit.; b) l’obiettiva giustificazione dell’applicazione esclusiva del criterio di scelta, a norma dell’art. 5 legge cit., delle esigenze tecnico – produttive fondanti la riduzione del personale, con limitazione ad un unico settore aziendale, per le ragioni adeguatamente esposte nella predetta comunicazione;
c) la sicura sottoscrizione, contestuale alla convenzione del 1° gennaio 2014 tra la società datrice e Sisal s.p.a., della “clausola di esperienza biennale su Sisal” (contenuta nell’allegato sub A), censurata dai lavoratori ricorrenti siccome ad essi inopponibile ai sensi dell’art. 2704 c.c., 4 argomentata sulla base di un ragionamento presuntivo fondato sul rinvio di (altre) due clausole della convenzione agli allegati sub B e sub C (recanti il visto di autenticità di entrambe le parti contraenti); d) la natura di mera dichiarazione di intenti, e non di vincolo incondizionato, della previsione del verbale di accordo CIGD del 13 giugno 2017, sottoscritto presso il Ministero del Lavoro tra 4U Servizi S.p.a. e alcune sigle sindacali, di “formazione e riqualificazione del personale al fine di favorire il recupero di attività a favore di committenti quali la Società “Sisal” in vista di un possibile rientro di attività di call center in Italia … ”, poi non attuata;
e) l’inesistenza di alcuna violazione dei criteri di scelta, sotto il profilo della non avvenuta comparazione dei lavoratori ricorrenti con le unità di personale ritenute infungibili, ancorché aventi medesimo inquadramento contrattuale, siccome valutazione relativa non già a detto profilo, bensì a quello delle mansioni concretamente svolte, anche in riferimento ad una specifica esperienza settoriale, dalle predette non maturata. 5 3. Con atto notificato il 9 luglio 2020, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui la società ha resistito con controricorso. 4. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. n. 137/20 inserito dalla legge di conversione n. 176/20, nel senso dell’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 4 legge n. 223/1991, in relazione agli artt. 1175, 1366, 1375 c.c., per avere la Corte d’appello disatteso i principi di trasparenza, correttezza e buona fede, ispiranti la procedura di licenziamento collettivo fin dalla comunicazione di avvio, avendone ritenuto la validità, per la sua rispondenza ai requisiti prescritti dalla norma denunciata, nonostante le parziali e contrastanti informazioni della società datrice alle organizzazioni sindacali in merito all’entità (dapprima solo parziale e poi invece integrale) e del livello di esperienza maturato (dapprima un quinquennio e nella comunicazione 6 finale invece biennale) di esclusione dalla platea dei dipendenti licenziabili degli addetti alla commessa Sisal. 2. Esso è inammissibile. 3. In via di premessa, occorre ribadire che la comunicazione di apertura della procedura deve “adempiere compiutamente l'obbligo di fornire le informazioni specificate dall’art. 4, terzo comma legge n. 223/1991, così da consentire all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero: sicché, l’inadeguatezza delle informazioni, che abbia potuto condizionare la conclusione dell'accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4, determina l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell'art. 4, dodicesimo comma (Cass. 16 gennaio 2013, n. 880; Cass. 3 luglio 2015, n. 13794). Ciò che comunque conta, in funzione dell’esercizio del controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa (non 7 più, come detto, esercitato ex post dal giudice, ma) devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, è l'idoneità in concreto della comunicazione a renderle effettivamente edotte degli aspetti individuati nel citato art. 4, terzo comma, in modo da escludere maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali (Cass. 18 novembre 2016, n. 23526, con richiamo, tra le altre, di: Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541; Cass. 21 febbraio 2012, n. 2516)” (così, in particolare: Cass. 6 maggio 2021, n. 12042, in motivazione sub p.to 9). 3.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha criticamente scrutinato la comunicazione datoriale del 27 marzo 2018 (dal penultimo capoverso di pg. 7 al primo periodo di pg. 9 della sentenza), con ragionamento congruamente argomentato − sulla premessa della non contestazione dalle lavoratrici dei dati aziendali in essa riportati (al penultimo capoverso di pg. 8 della sentenza) − con riguardo ai rilievi oggetto di denuncia (dal penultimo capoverso di pg. 9 al primo di pg. 10della sentenza), senza alcun errore di diritto: non implicando la censura un problema interpretativo della norma asseritamente violata, né di “falsa applicazione” della legge, 8 consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851). Infatti, la censura formula piuttosto una critica sotto il profilo di erronea interpretazione (neppure correttamente dedotta, in difetto di alcuna indicazione dei canoni interpretativi violati, meramente enunciati nel loro tenore letterale, né tanto meno di specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione: Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350) della comunicazione, così contestando il risultato interpretativo in sé, insindacabile in sede di legittimità qualora adeguatamente argomentato (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), contrapponendo un’interpretazione dei fatti propria della parte a quella della Corte territoriale (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 9 27197), insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254; Cass. 6 maggio 2021, n. 12042, in motivaz. sub p.to 9.1). 4. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno dedotto omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, oggetto di contraddittorio tra le parti, avendo la Corte territoriale “omesso di pronunciarsi su “un fatto storico principale” ritualmente dedotto”, quale la discordanza tra la volontà datoriale di applicazione in concorso dei tre criteri legali di scelta (carichi di famiglia;
anzianità; esigenze tecnico-produttive ed organizzative), espressa nella comunicazione finale e l’applicazione di fatto solo di quest’ultimo, senza alcuna preclusione, in assenza dell’ipotesi di cd. “doppia conforme”, per essersi soltanto il Tribunale, sia pure con interpretazione erronea del suo contenuto e della sua portata, espresso sulla puntuale censura contenuta nel reclamo, oggetto di contraddittorio con la controparte (come da trascrizione, per la parte d’interesse, della sua memoria difensiva nel giudizio di reclamo). 5. Esso è inammissibile. 10 6. Nell’ipotesi di “doppia conforme”, sussistente nel caso di specie, prevista dall’art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656): non operando, tuttavia, alcuna ragione ostativa alla sua applicabilità – come invece nelle diverse ipotesi di totale assenza di istruzione probatoria (Cass. 12 novembre 2019, n. 29222) ovvero di travisamento della prova (Cass. 5 novembre 2018, n. 28174) – qualora la decisione delle "questioni di fatto" sia stata resa in entrambi i gradi di merito in base alle "stesse ragioni" (Cass. 8 novembre 2021, n. 32542, in motivazione sub p.to 15). 6.1. Appare evidente che l’inammissibilità del mezzo esiga che quella della sentenza d’appello si fondi sulle "stesse ragioni inerenti alle questioni di 11 fatto poste a base" della sentenza di primo grado: locuzione normativa ancora più chiaramente esplicitata nel novellato testo della norma (peraltro inapplicabile ratione temporis all’odierna controversia), inserito dall’art. 3, comma 27 d.lgs. 149/2022, dell’art. 360, quarto comma c.p.c., secondo cui essa ricorre: “Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata”. 6.2. Nel caso di specie, entrambe le sentenze di merito hanno deciso la stessa questione di fatto (applicazione del criterio delle esigenze tecnico- produttive ed organizzative, ai sensi dell’art. 5 legge n. 223/1991), in base alle medesime ragioni (di volontà datoriale di adottare con assoluta prevalenza tale criterio nella scelta dei lavoratori da licenziare). Mentre il Tribunale le ha esplicitate (secondo la trascrizione della parte d’interesse, al quinto capoverso di pg. 19 del ricorso), la Corte d’appello la ha espresse implicitamente, ma non meno chiaramente, avendo giustificato obiettivamente tali esigenze tecnico-produttive ed organizzative, che hanno motivato la limitazione, da parte della società 12 datrice, della platea dei dipendenti licenziabili ad un settore (così al terzo capoverso di pg. 9 della sentenza), adeguatamente esposta nella comunicazione di avvio della procedura, ai sensi dell’art. 4, terzo comma legge cit. (così al penultimo capoverso di pg. 10 della sentenza), in riferimento alle ragioni oggetto del precedente motivo scrutinato. 7. Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2704, 2697 c.c., per inesistenza di alcun fatto tipico, né ad esso equipollente, idoneo all’attribuzione di data certa anteriore alle clausole negoziali applicate (in particolare di “esperienza biennale su Sisal”, contenuta nell’allegato sub A), non ravvisabile nel generico cenno (al punto 7, “alle ragioni produttive ed organizzative correlate al mantenimento della commessa sisal unica attività rilevante ancora in portafoglio aziendale”) contenuto nella comunicazione di avvio del 27 marzo 2018, in mancanza di alcun riferimento esplicito né alla Convenzione né al suo “Allegato A”. E ciò in base ad un ragionamento presuntivo, incompatibile con il conferimento della loro opponibilità censurata: comportante l’inversione dell’onere 13 probatorio, posto a carico dei lavoratori, in ordine alla produzione di un diverso accordo. 8. Con il quarto, essi hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c., per erroneità del ragionamento presuntivo, meramente inferenziale da un fatto (certezza della data del 1° gennaio 2014 della Convenzione e dei suoi Allegati B e C) assunto come tale, in realtà semplicemente presunto, da cui sarebbe stata tratta un’ulteriore presunzione (contestualità dell’allegato A, contenente la clausola contestata), in violazione del divieto di doppia presunzione;
in assenza di considerazione del fatto contrario dell’assunzione datoriale, con l’accordo CIGD, dell’“obbligo di rotazione di tutto il personale sulle commesse in portafoglio”. 9. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati. 10. Giova ribadire il principio secondo cui la certezza della data, ai sensi dell’art. 2704 c.c., e Pertanto, il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento, siccome terzo in sede di accertamento del passivo: Cass. S.U. 28 agosto 1990, n. 8879; Cass. S.U. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. 14 20 ottobre 2015, n. 21273; Cass. 12 agosto 2016, n. 17080; Cass. 8 agosto 2019, n. 21199), riguarda la data della scrittura prodotta, ma non il negozio. Pertanto, il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso (Cass. 7 ottobre 1963, n. 2664; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4705; Cass. 5 febbraio 2016, n. 2319; Cass. 22 marzo 2018, n. 7207; Cass. 14 dicembre 2022, n. 36602). 10.1. Ebbene, la Corte territoriale ha accertato di fatto l’anteriorità (non già della data della scrittura privata del 1° gennaio 2014, di convenzione tra 4U Servizi S.p.a. e Sisal s.p.a. e del suo allegato A, recante la “clausola di esperienza biennale su Sisal” oggetto di censura, bensì) della stipulazione del patto negoziale in tale scrittura contenuto, a prescindere dal suddetto documento, ma con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento e, in particolare, mediante la comunicazione di avvio della procedura del 27 marzo 2018 e il richiamo, da parte di alcune sue clausole, 15 agli allegati B) e C) della citata scrittura privata del 1° gennaio 2014, in base ad un articolato e criticamente argomentato (per le ragioni esposte dal secondo al terz’ultimo capoverso di pg. 8 della sentenza) ragionamento presuntivo. 10.2. Ora, è noto che la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è deducibile,in base all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., qualora il giudice di merito abbia sussunto erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (“gravità”, “precisione”, “concordanza”) fatti concreti che non siano invece rispondenti a quei requisiti: integrando vizio di sussunzione l’avere il giudice di merito, qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, ritenuti tuttavia inidonei a fornire la prova presuntiva oppure, pur avendoli considerati non gravi, non precisi né concordanti, averli reputati sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 13 febbraio 2020, n. 3541). La violazione delle norme di diritto in esame non è invece denunciabile alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360, competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 16 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 16 novembre 2018, n. 29635). Nondimeno la critica, per restare nell'ambito della violazione di legge, deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, non potendo invece svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione): vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità stabiliti dall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. 30 giugno 2021, n. 18611). 10.3. Non sussiste allora il percorso presuntivo inferenziale da un fatto (certezza della data del 1° gennaio 2014 della Convenzione e dei suoi Allegati B e C) assunto come conosciuto, così come prospettato dai ricorrenti, ma in realtà semplicemente presunto, da cui la Corte territoriale abbia tratto un’ulteriore presunzione (la contestualità 17 dell’allegato A, contenente la clausola contestata), in quanto palesemente smentito dall’accertamento di fatto della Corte palermitana sopra illustrato. Essa l’ha fondato, non già sulla scrittura privata del 1° gennaio 2014, ma sulla comunicazione del 27 marzo 2018, di cui non è in discussione la certezza di data: con la conseguente insussistenza della violazione del divieto di doppia presunzione, integrato dalla cessazione della serie lineare di inferenze, caratterizzante la relativa prova, così da interrompere quell’apprezzamento del giudice di gravità, precisione e concordanza sequenziale, tale per cui il fatto “noto” attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto “ignorato” (Cass. 7 dicembre 2020, n. 27982). E ciò, quand’anche esista un divieto di presunzioni di secondo grado, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo, secondo un indirizzo giurisprudenziale, il fatto noto accertato in via presuntiva costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea, in quanto a propria volta adeguata, a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass. 16 giugno 2017, n. 15003; Cass. 1 agosto 2019, n. 20748). 18 11. Con il quinto motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., oltre che degli artt. 2 Cost., 1175 c.c., 4 e 35 Cost., per erronea interpretazione, alla stregua di mera dichiarazione di intenti, anziché di vincolo incondizionato – in violazione dei canoni ermeneutici di interpretazione secondo la comune intenzione delle parti, di sistematicità e di buona fede – della suindicata previsione del verbale di accordo CIGD del 13 giugno 2017, quale “obbligazione di mezzi” alla rotazione, formazione e riqualificazione di tutto il personale per la garanzia dei livelli occupazionali, che avrebbe dovuto prevalere – in sede di licenziamento collettivo, secondo i principi “nemo venire contra factum suum” e di “favor praestatoris” – sulla limitativa clausola di infungibilità convenzionale del 1° gennaio 2014, da considerare rinunciata o da disapplicare. 12. Esso è inammissibile. 13. UL premessa dell’“evidente autonomia temporale e contenutistica fra la procedura di CIGD e quella di licenziamento collettivo;
cosicché eventuali vizi della prima non possono inficiare la 19 validità della seconda” (così al penultimo capoverso di pg. 11 della sentenza), non specificamente confutata (nella palese inidoneità del passaggio apodittico al p.to 10 di pg. 28 del ricorso: “ … va poi disattesa… ”), la Corte territoriale ha compiuto una critica interpretazione del verbale di accordo CIGD del 13 giugno 2017, e in particolare della sua previsione di rotazione, formazione e riqualificazione di tutto il personale, alla stregua di una mera dichiarazione di intenti e non di vincolo incondizionato (per le ragioni esposte dall’ultimo capoverso di pg. 11 al primo di pg. 12 della sentenza). Essa non è stata censurata in modo appropriato, per la mera enunciazione dei canoni interpretativi asseritamente violati, in difetto di alcuna specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), con la sostanziale contestazione del risultato interpretativo in sé, insindacabile in sede di legittimità qualora adeguatamente argomentato (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), per contrapposizione di 20 un’interpretazione dei fatti propria della parte a quella della Corte territoriale (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197), insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254; Cass. 6 maggio 2021, n. 12042, in motivazione sub p.to 9.1), peraltro ben plausibile né essendo necessario che essa sia l'unica possibile o la migliore in astratto (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044; ancora Cass. 6 maggio 2021, n. 12042, in motivazione sub p.to 9.1). 14. Con il sesto motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge n. 223/1991, in relazione all’art. 2697 c.c., per inversione dell’onere probatorio di infungibilità dei lavoratori, in riferimento alle mansioni concretamente svolte, avendolo la Corte d’appello posto sulle lavoratrici (a fronte della loro allegazione di presenza nell’organigramma aziendale di altre figure aventi professionalità equivalente o inferiore rispetto alla loro di operatrici di call center), anziché sulla datrice di lavoro, con la conseguenza di una scelta operata in modo 21 irragionevole e discriminatorio, non osservando una corretta applicazione dei criteri di scelta. 15. Anch’esso è inammissibile. 16. Non si configurano le violazioni di legge denunciate, non implicando le censure un problema interpretativo delle stesse, né di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851); quanto piuttosto di allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 22 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. In particolare, sussiste violazione dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395). 16.1. La censura si risolve, nella sostanza, in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987): spettante esclusivamente al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico- 23 giuridico alla base della decisione, come appunto nel caso di specie (per le ragioni esposte dal terzo al penultimo capoverso di pg. 13 della sentenza). 17. Con il settimo motivo, i ricorrenti hanno, infine, dedotto nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente e perplessa in ordine alla ravvisata “diversità” delle mansioni espletate dai ricorrenti rispetto a quelle caratterizzanti le quotidiane incombenze dei quattro dipendenti esclusi dal licenziamento, da parte della Corte territoriale, a giustificazione dell’incomparabilità delle prime con i secondi, a causa dell’infungibilità delle mansioni svolte da questi ultimi. 18. Esso è infondato. 19. Non sussiste il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché contenente argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice 24 per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758); ma neppure perplessa o incomprensibile, tale da integrare, così come la motivazione apparente, ipotesi di violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost., tale da convertire il vizio in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., comportante nullità della sentenza (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090). 19.1. Deve inoltre essere ribadita la legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati – qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda – agli addetti ivi impiegati, sulla base soltanto di oggettive esigenze aziendali, purché siano dotati di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; 25 Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387; Cass. 6 maggio 2021, n. 12042, in motivazione sub p.to 10.1). 19.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, al di là del termine utilizzato in ordine all’accertamento delle mansioni concretamente svolte (“fungibilità”: all’ultimo capoverso di pg. 12 della sentenza;
“diversità”: al primo capoverso di pg. 13 della sentenza) in funzione della possibilità di una comparazione, si è tuttavia sempre espressa in ragione delle “incombenze professionali concretamente svolte”, in riferimento alla “fungibilità” e in ragione delle “quotidiane incombenze (non contestate dalle istanti) dei … quattro dipendenti addetti … ”, in riferimento alla “diversità”; e pertanto alludendo inequivocabilmente a quel “complesso di attitudini, prerogative e potenzialità in grado di differenziare ovvero di omologare qualitativamente le professionalità rispetto alle mere differenze delle mansioni in concreto svolte” (così: Cass. 27 settembre 2018, n. 23347, in motivazione sub p.to 1.2). 20. Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo 26 unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i lavoratori alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2023 Il Presidente (dott. Lucia Tria) Il consigliere est. (dott. Adriano Patti) 27
- ricorrenti -
contro Oggetto R.G.N. 20284/2020 Cron. Rep. Ud. 23/05/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 18536 Anno 2023 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: PATTI ADRIANO OV Data pubblicazione: 28/06/2023 2 4U SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, già 4U SERVIZI S.P.A., in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BIAGIO RICCARDO MAROTTA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 281/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/04/2020 R.G.N. 1231/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere Dott. ADRIANO OV PATTI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. RO CC visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTO 1. Con sentenza 3 aprile 2020, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il reclamo dei lavoratori in epigrafe indicati avverso la sentenza di primo grado, in esito a rito Fornero, di reiezione dei loro 3 ricorsi, riuniti, di annullamento del licenziamento intimato ad ognuna dalla datrice 4U Servizi S.p.a. (oggi 4U s.r.l. in liquidazione), con comunicazioni dell’8 giugno 2018, in esito a licenziamento collettivo, per riduzione di attività, ai sensi dell’art. 24 legge n. 223/1991, con le conseguenti domande di condanna reintegratoria e risarcitoria. 2. Per quanto ancora rileva, essa ha ritenuto: a) la conformità della comunicazione di avvio della procedura (art. 4, secondo comma legge cit.), in data 27 marzo 2018, ai requisiti prescritti dall’art. 4, terzo comma legge cit.; b) l’obiettiva giustificazione dell’applicazione esclusiva del criterio di scelta, a norma dell’art. 5 legge cit., delle esigenze tecnico – produttive fondanti la riduzione del personale, con limitazione ad un unico settore aziendale, per le ragioni adeguatamente esposte nella predetta comunicazione;
c) la sicura sottoscrizione, contestuale alla convenzione del 1° gennaio 2014 tra la società datrice e Sisal s.p.a., della “clausola di esperienza biennale su Sisal” (contenuta nell’allegato sub A), censurata dai lavoratori ricorrenti siccome ad essi inopponibile ai sensi dell’art. 2704 c.c., 4 argomentata sulla base di un ragionamento presuntivo fondato sul rinvio di (altre) due clausole della convenzione agli allegati sub B e sub C (recanti il visto di autenticità di entrambe le parti contraenti); d) la natura di mera dichiarazione di intenti, e non di vincolo incondizionato, della previsione del verbale di accordo CIGD del 13 giugno 2017, sottoscritto presso il Ministero del Lavoro tra 4U Servizi S.p.a. e alcune sigle sindacali, di “formazione e riqualificazione del personale al fine di favorire il recupero di attività a favore di committenti quali la Società “Sisal” in vista di un possibile rientro di attività di call center in Italia … ”, poi non attuata;
e) l’inesistenza di alcuna violazione dei criteri di scelta, sotto il profilo della non avvenuta comparazione dei lavoratori ricorrenti con le unità di personale ritenute infungibili, ancorché aventi medesimo inquadramento contrattuale, siccome valutazione relativa non già a detto profilo, bensì a quello delle mansioni concretamente svolte, anche in riferimento ad una specifica esperienza settoriale, dalle predette non maturata. 5 3. Con atto notificato il 9 luglio 2020, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui la società ha resistito con controricorso. 4. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. n. 137/20 inserito dalla legge di conversione n. 176/20, nel senso dell’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 4 legge n. 223/1991, in relazione agli artt. 1175, 1366, 1375 c.c., per avere la Corte d’appello disatteso i principi di trasparenza, correttezza e buona fede, ispiranti la procedura di licenziamento collettivo fin dalla comunicazione di avvio, avendone ritenuto la validità, per la sua rispondenza ai requisiti prescritti dalla norma denunciata, nonostante le parziali e contrastanti informazioni della società datrice alle organizzazioni sindacali in merito all’entità (dapprima solo parziale e poi invece integrale) e del livello di esperienza maturato (dapprima un quinquennio e nella comunicazione 6 finale invece biennale) di esclusione dalla platea dei dipendenti licenziabili degli addetti alla commessa Sisal. 2. Esso è inammissibile. 3. In via di premessa, occorre ribadire che la comunicazione di apertura della procedura deve “adempiere compiutamente l'obbligo di fornire le informazioni specificate dall’art. 4, terzo comma legge n. 223/1991, così da consentire all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero: sicché, l’inadeguatezza delle informazioni, che abbia potuto condizionare la conclusione dell'accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4, determina l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell'art. 4, dodicesimo comma (Cass. 16 gennaio 2013, n. 880; Cass. 3 luglio 2015, n. 13794). Ciò che comunque conta, in funzione dell’esercizio del controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa (non 7 più, come detto, esercitato ex post dal giudice, ma) devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, è l'idoneità in concreto della comunicazione a renderle effettivamente edotte degli aspetti individuati nel citato art. 4, terzo comma, in modo da escludere maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali (Cass. 18 novembre 2016, n. 23526, con richiamo, tra le altre, di: Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541; Cass. 21 febbraio 2012, n. 2516)” (così, in particolare: Cass. 6 maggio 2021, n. 12042, in motivazione sub p.to 9). 3.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha criticamente scrutinato la comunicazione datoriale del 27 marzo 2018 (dal penultimo capoverso di pg. 7 al primo periodo di pg. 9 della sentenza), con ragionamento congruamente argomentato − sulla premessa della non contestazione dalle lavoratrici dei dati aziendali in essa riportati (al penultimo capoverso di pg. 8 della sentenza) − con riguardo ai rilievi oggetto di denuncia (dal penultimo capoverso di pg. 9 al primo di pg. 10della sentenza), senza alcun errore di diritto: non implicando la censura un problema interpretativo della norma asseritamente violata, né di “falsa applicazione” della legge, 8 consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851). Infatti, la censura formula piuttosto una critica sotto il profilo di erronea interpretazione (neppure correttamente dedotta, in difetto di alcuna indicazione dei canoni interpretativi violati, meramente enunciati nel loro tenore letterale, né tanto meno di specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione: Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350) della comunicazione, così contestando il risultato interpretativo in sé, insindacabile in sede di legittimità qualora adeguatamente argomentato (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), contrapponendo un’interpretazione dei fatti propria della parte a quella della Corte territoriale (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 9 27197), insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254; Cass. 6 maggio 2021, n. 12042, in motivaz. sub p.to 9.1). 4. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno dedotto omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, oggetto di contraddittorio tra le parti, avendo la Corte territoriale “omesso di pronunciarsi su “un fatto storico principale” ritualmente dedotto”, quale la discordanza tra la volontà datoriale di applicazione in concorso dei tre criteri legali di scelta (carichi di famiglia;
anzianità; esigenze tecnico-produttive ed organizzative), espressa nella comunicazione finale e l’applicazione di fatto solo di quest’ultimo, senza alcuna preclusione, in assenza dell’ipotesi di cd. “doppia conforme”, per essersi soltanto il Tribunale, sia pure con interpretazione erronea del suo contenuto e della sua portata, espresso sulla puntuale censura contenuta nel reclamo, oggetto di contraddittorio con la controparte (come da trascrizione, per la parte d’interesse, della sua memoria difensiva nel giudizio di reclamo). 5. Esso è inammissibile. 10 6. Nell’ipotesi di “doppia conforme”, sussistente nel caso di specie, prevista dall’art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656): non operando, tuttavia, alcuna ragione ostativa alla sua applicabilità – come invece nelle diverse ipotesi di totale assenza di istruzione probatoria (Cass. 12 novembre 2019, n. 29222) ovvero di travisamento della prova (Cass. 5 novembre 2018, n. 28174) – qualora la decisione delle "questioni di fatto" sia stata resa in entrambi i gradi di merito in base alle "stesse ragioni" (Cass. 8 novembre 2021, n. 32542, in motivazione sub p.to 15). 6.1. Appare evidente che l’inammissibilità del mezzo esiga che quella della sentenza d’appello si fondi sulle "stesse ragioni inerenti alle questioni di 11 fatto poste a base" della sentenza di primo grado: locuzione normativa ancora più chiaramente esplicitata nel novellato testo della norma (peraltro inapplicabile ratione temporis all’odierna controversia), inserito dall’art. 3, comma 27 d.lgs. 149/2022, dell’art. 360, quarto comma c.p.c., secondo cui essa ricorre: “Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata”. 6.2. Nel caso di specie, entrambe le sentenze di merito hanno deciso la stessa questione di fatto (applicazione del criterio delle esigenze tecnico- produttive ed organizzative, ai sensi dell’art. 5 legge n. 223/1991), in base alle medesime ragioni (di volontà datoriale di adottare con assoluta prevalenza tale criterio nella scelta dei lavoratori da licenziare). Mentre il Tribunale le ha esplicitate (secondo la trascrizione della parte d’interesse, al quinto capoverso di pg. 19 del ricorso), la Corte d’appello la ha espresse implicitamente, ma non meno chiaramente, avendo giustificato obiettivamente tali esigenze tecnico-produttive ed organizzative, che hanno motivato la limitazione, da parte della società 12 datrice, della platea dei dipendenti licenziabili ad un settore (così al terzo capoverso di pg. 9 della sentenza), adeguatamente esposta nella comunicazione di avvio della procedura, ai sensi dell’art. 4, terzo comma legge cit. (così al penultimo capoverso di pg. 10 della sentenza), in riferimento alle ragioni oggetto del precedente motivo scrutinato. 7. Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2704, 2697 c.c., per inesistenza di alcun fatto tipico, né ad esso equipollente, idoneo all’attribuzione di data certa anteriore alle clausole negoziali applicate (in particolare di “esperienza biennale su Sisal”, contenuta nell’allegato sub A), non ravvisabile nel generico cenno (al punto 7, “alle ragioni produttive ed organizzative correlate al mantenimento della commessa sisal unica attività rilevante ancora in portafoglio aziendale”) contenuto nella comunicazione di avvio del 27 marzo 2018, in mancanza di alcun riferimento esplicito né alla Convenzione né al suo “Allegato A”. E ciò in base ad un ragionamento presuntivo, incompatibile con il conferimento della loro opponibilità censurata: comportante l’inversione dell’onere 13 probatorio, posto a carico dei lavoratori, in ordine alla produzione di un diverso accordo. 8. Con il quarto, essi hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c., per erroneità del ragionamento presuntivo, meramente inferenziale da un fatto (certezza della data del 1° gennaio 2014 della Convenzione e dei suoi Allegati B e C) assunto come tale, in realtà semplicemente presunto, da cui sarebbe stata tratta un’ulteriore presunzione (contestualità dell’allegato A, contenente la clausola contestata), in violazione del divieto di doppia presunzione;
in assenza di considerazione del fatto contrario dell’assunzione datoriale, con l’accordo CIGD, dell’“obbligo di rotazione di tutto il personale sulle commesse in portafoglio”. 9. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati. 10. Giova ribadire il principio secondo cui la certezza della data, ai sensi dell’art. 2704 c.c., e Pertanto, il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento, siccome terzo in sede di accertamento del passivo: Cass. S.U. 28 agosto 1990, n. 8879; Cass. S.U. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. 14 20 ottobre 2015, n. 21273; Cass. 12 agosto 2016, n. 17080; Cass. 8 agosto 2019, n. 21199), riguarda la data della scrittura prodotta, ma non il negozio. Pertanto, il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso (Cass. 7 ottobre 1963, n. 2664; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4705; Cass. 5 febbraio 2016, n. 2319; Cass. 22 marzo 2018, n. 7207; Cass. 14 dicembre 2022, n. 36602). 10.1. Ebbene, la Corte territoriale ha accertato di fatto l’anteriorità (non già della data della scrittura privata del 1° gennaio 2014, di convenzione tra 4U Servizi S.p.a. e Sisal s.p.a. e del suo allegato A, recante la “clausola di esperienza biennale su Sisal” oggetto di censura, bensì) della stipulazione del patto negoziale in tale scrittura contenuto, a prescindere dal suddetto documento, ma con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento e, in particolare, mediante la comunicazione di avvio della procedura del 27 marzo 2018 e il richiamo, da parte di alcune sue clausole, 15 agli allegati B) e C) della citata scrittura privata del 1° gennaio 2014, in base ad un articolato e criticamente argomentato (per le ragioni esposte dal secondo al terz’ultimo capoverso di pg. 8 della sentenza) ragionamento presuntivo. 10.2. Ora, è noto che la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è deducibile,in base all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., qualora il giudice di merito abbia sussunto erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (“gravità”, “precisione”, “concordanza”) fatti concreti che non siano invece rispondenti a quei requisiti: integrando vizio di sussunzione l’avere il giudice di merito, qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, ritenuti tuttavia inidonei a fornire la prova presuntiva oppure, pur avendoli considerati non gravi, non precisi né concordanti, averli reputati sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 13 febbraio 2020, n. 3541). La violazione delle norme di diritto in esame non è invece denunciabile alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360, competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 16 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 16 novembre 2018, n. 29635). Nondimeno la critica, per restare nell'ambito della violazione di legge, deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, non potendo invece svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione): vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità stabiliti dall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. 30 giugno 2021, n. 18611). 10.3. Non sussiste allora il percorso presuntivo inferenziale da un fatto (certezza della data del 1° gennaio 2014 della Convenzione e dei suoi Allegati B e C) assunto come conosciuto, così come prospettato dai ricorrenti, ma in realtà semplicemente presunto, da cui la Corte territoriale abbia tratto un’ulteriore presunzione (la contestualità 17 dell’allegato A, contenente la clausola contestata), in quanto palesemente smentito dall’accertamento di fatto della Corte palermitana sopra illustrato. Essa l’ha fondato, non già sulla scrittura privata del 1° gennaio 2014, ma sulla comunicazione del 27 marzo 2018, di cui non è in discussione la certezza di data: con la conseguente insussistenza della violazione del divieto di doppia presunzione, integrato dalla cessazione della serie lineare di inferenze, caratterizzante la relativa prova, così da interrompere quell’apprezzamento del giudice di gravità, precisione e concordanza sequenziale, tale per cui il fatto “noto” attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto “ignorato” (Cass. 7 dicembre 2020, n. 27982). E ciò, quand’anche esista un divieto di presunzioni di secondo grado, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo, secondo un indirizzo giurisprudenziale, il fatto noto accertato in via presuntiva costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea, in quanto a propria volta adeguata, a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass. 16 giugno 2017, n. 15003; Cass. 1 agosto 2019, n. 20748). 18 11. Con il quinto motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., oltre che degli artt. 2 Cost., 1175 c.c., 4 e 35 Cost., per erronea interpretazione, alla stregua di mera dichiarazione di intenti, anziché di vincolo incondizionato – in violazione dei canoni ermeneutici di interpretazione secondo la comune intenzione delle parti, di sistematicità e di buona fede – della suindicata previsione del verbale di accordo CIGD del 13 giugno 2017, quale “obbligazione di mezzi” alla rotazione, formazione e riqualificazione di tutto il personale per la garanzia dei livelli occupazionali, che avrebbe dovuto prevalere – in sede di licenziamento collettivo, secondo i principi “nemo venire contra factum suum” e di “favor praestatoris” – sulla limitativa clausola di infungibilità convenzionale del 1° gennaio 2014, da considerare rinunciata o da disapplicare. 12. Esso è inammissibile. 13. UL premessa dell’“evidente autonomia temporale e contenutistica fra la procedura di CIGD e quella di licenziamento collettivo;
cosicché eventuali vizi della prima non possono inficiare la 19 validità della seconda” (così al penultimo capoverso di pg. 11 della sentenza), non specificamente confutata (nella palese inidoneità del passaggio apodittico al p.to 10 di pg. 28 del ricorso: “ … va poi disattesa… ”), la Corte territoriale ha compiuto una critica interpretazione del verbale di accordo CIGD del 13 giugno 2017, e in particolare della sua previsione di rotazione, formazione e riqualificazione di tutto il personale, alla stregua di una mera dichiarazione di intenti e non di vincolo incondizionato (per le ragioni esposte dall’ultimo capoverso di pg. 11 al primo di pg. 12 della sentenza). Essa non è stata censurata in modo appropriato, per la mera enunciazione dei canoni interpretativi asseritamente violati, in difetto di alcuna specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), con la sostanziale contestazione del risultato interpretativo in sé, insindacabile in sede di legittimità qualora adeguatamente argomentato (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), per contrapposizione di 20 un’interpretazione dei fatti propria della parte a quella della Corte territoriale (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197), insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254; Cass. 6 maggio 2021, n. 12042, in motivazione sub p.to 9.1), peraltro ben plausibile né essendo necessario che essa sia l'unica possibile o la migliore in astratto (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044; ancora Cass. 6 maggio 2021, n. 12042, in motivazione sub p.to 9.1). 14. Con il sesto motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge n. 223/1991, in relazione all’art. 2697 c.c., per inversione dell’onere probatorio di infungibilità dei lavoratori, in riferimento alle mansioni concretamente svolte, avendolo la Corte d’appello posto sulle lavoratrici (a fronte della loro allegazione di presenza nell’organigramma aziendale di altre figure aventi professionalità equivalente o inferiore rispetto alla loro di operatrici di call center), anziché sulla datrice di lavoro, con la conseguenza di una scelta operata in modo 21 irragionevole e discriminatorio, non osservando una corretta applicazione dei criteri di scelta. 15. Anch’esso è inammissibile. 16. Non si configurano le violazioni di legge denunciate, non implicando le censure un problema interpretativo delle stesse, né di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851); quanto piuttosto di allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 22 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. In particolare, sussiste violazione dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395). 16.1. La censura si risolve, nella sostanza, in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987): spettante esclusivamente al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico- 23 giuridico alla base della decisione, come appunto nel caso di specie (per le ragioni esposte dal terzo al penultimo capoverso di pg. 13 della sentenza). 17. Con il settimo motivo, i ricorrenti hanno, infine, dedotto nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente e perplessa in ordine alla ravvisata “diversità” delle mansioni espletate dai ricorrenti rispetto a quelle caratterizzanti le quotidiane incombenze dei quattro dipendenti esclusi dal licenziamento, da parte della Corte territoriale, a giustificazione dell’incomparabilità delle prime con i secondi, a causa dell’infungibilità delle mansioni svolte da questi ultimi. 18. Esso è infondato. 19. Non sussiste il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché contenente argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice 24 per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758); ma neppure perplessa o incomprensibile, tale da integrare, così come la motivazione apparente, ipotesi di violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost., tale da convertire il vizio in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., comportante nullità della sentenza (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090). 19.1. Deve inoltre essere ribadita la legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati – qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda – agli addetti ivi impiegati, sulla base soltanto di oggettive esigenze aziendali, purché siano dotati di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; 25 Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387; Cass. 6 maggio 2021, n. 12042, in motivazione sub p.to 10.1). 19.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, al di là del termine utilizzato in ordine all’accertamento delle mansioni concretamente svolte (“fungibilità”: all’ultimo capoverso di pg. 12 della sentenza;
“diversità”: al primo capoverso di pg. 13 della sentenza) in funzione della possibilità di una comparazione, si è tuttavia sempre espressa in ragione delle “incombenze professionali concretamente svolte”, in riferimento alla “fungibilità” e in ragione delle “quotidiane incombenze (non contestate dalle istanti) dei … quattro dipendenti addetti … ”, in riferimento alla “diversità”; e pertanto alludendo inequivocabilmente a quel “complesso di attitudini, prerogative e potenzialità in grado di differenziare ovvero di omologare qualitativamente le professionalità rispetto alle mere differenze delle mansioni in concreto svolte” (così: Cass. 27 settembre 2018, n. 23347, in motivazione sub p.to 1.2). 20. Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo 26 unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i lavoratori alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2023 Il Presidente (dott. Lucia Tria) Il consigliere est. (dott. Adriano Patti) 27