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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6590/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to CINOTTI PIETRO;
Parte_1
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il difensore, per parte ricorrente, concludeva all'udienza 4.03.2025 riportandosi agli atti di causa.
Il P.M. ha espresso parere favorevole;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.11.2024, la ricorrente, premesso di essere spostata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Curti (CE) in data 20.05.1999 con parte resistente, dalla cui unione non sono nati figli.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n.18446/2022 del
14.12.2022 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Curti di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
chiedeva, altresì, l'assegnazione a sé della casa coniugale e rinunciava all'assegno divorzile.
All'udienza del 4.03.2025 il difensore, per parte ricorrente presente personalmente, esibiva il ricorso notificato a mani proprie il 10.12.2024; parte ricorrente chiedeva solo LA pronuncia di divorzio non essendoci figli e rinunciava al mantenimento;
il giudice, vista la ritualità della notifica e rilevata l'assenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, rimetteva la decisione al Collegio sulla pronuncia di divorzio.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del sig. , regolarmente convenuto in Controparte_1
giudizio e non costituitosi.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta dal resistente nel corso del giudizio. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare. Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
20.05.1999 in Curti (CE) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
Parte ricorrente ha rinunciato espressamente all'assegno divorzile, pertanto, null'altro si dispone. La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Curti (CE) il 20/05/1999 da nata in [...] Parte_1
(CE) il 4.09.1972 e nato in [...] il [...]; Controparte_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Curti (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n.1, parte I, serie,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 5/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6590/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to CINOTTI PIETRO;
Parte_1
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il difensore, per parte ricorrente, concludeva all'udienza 4.03.2025 riportandosi agli atti di causa.
Il P.M. ha espresso parere favorevole;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.11.2024, la ricorrente, premesso di essere spostata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Curti (CE) in data 20.05.1999 con parte resistente, dalla cui unione non sono nati figli.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n.18446/2022 del
14.12.2022 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Curti di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
chiedeva, altresì, l'assegnazione a sé della casa coniugale e rinunciava all'assegno divorzile.
All'udienza del 4.03.2025 il difensore, per parte ricorrente presente personalmente, esibiva il ricorso notificato a mani proprie il 10.12.2024; parte ricorrente chiedeva solo LA pronuncia di divorzio non essendoci figli e rinunciava al mantenimento;
il giudice, vista la ritualità della notifica e rilevata l'assenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, rimetteva la decisione al Collegio sulla pronuncia di divorzio.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del sig. , regolarmente convenuto in Controparte_1
giudizio e non costituitosi.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta dal resistente nel corso del giudizio. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare. Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
20.05.1999 in Curti (CE) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
Parte ricorrente ha rinunciato espressamente all'assegno divorzile, pertanto, null'altro si dispone. La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Curti (CE) il 20/05/1999 da nata in [...] Parte_1
(CE) il 4.09.1972 e nato in [...] il [...]; Controparte_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Curti (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n.1, parte I, serie,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 5/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio