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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 3054/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3054/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Laura Fierro;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Carmelina Bisogno
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 9 ottobre 2025, sentite le parti, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni precisate, la causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.04.2025, premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 con nel Comune di EC AI (Sa) in data 27.06.2019 e che dalla loro Controparte_1 unione erano nati (18.07.2007) e (19.08.2011). Per_1 Per_2
1 r.g. 3054/2025
In particolare, la ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno con sentenza n. 320/2024 pubbl. il 19/06/2024 aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 05.09.2025 anche il resistente, , si costituiva in Controparte_1 giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
2. All'udienza del 09.10.2025, inerente al presente giudizio di divorzio, le parti manifestavano la loro volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “La ricorrente rimette il debito del resistente di tutte le impagate rate del mutuo e si accolla tutte le rate del mutuo impagate
e da pagare sino a integrale soddisfo del credito. Rinuncia, altresì, all'insoluto mantenimento. Il resistente pagherà, a titolo di mantenimento dei propri figli, che risiedono ancora nella casa familiare in EC collocati presso la madre, la somma di euro 850,00, oltre rivalutazione
ISTAT FOI. Tale ultima somma va divisa a metà per ogni figlio. Delle spese straordinarie si faranno carico al 50% entrambi i coniugi. L'assegno unico verrà percepito dalla ricorrente per intero.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure). Circa il diritto di visita, le parti
2 r.g. 3054/2025
dichiarano che quanto alla figlia minore, sarà libera di gestire l'organizzazione relazionale, in conformità alla loro capacità di discernimento: entrambe le parti riconoscono, infatti, di avere due figli sufficientemente maturi ed autonomi per gestirsi in modo libero, tendenzialmente rispettando il diritto di visita concordato in sede di separazione”.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione. merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto rispondenti alle esigenze della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4.In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27.06.2019 nel comune di
EC AI (SA) tra , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di EC AI C.F._2
(Sa) al n. 10, parte I, Vol. I, anno 2019, alle condizioni indicate in motivazione;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EC AI (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
3 r.g. 3054/2025
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3054/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Laura Fierro;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Carmelina Bisogno
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 9 ottobre 2025, sentite le parti, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni precisate, la causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.04.2025, premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 con nel Comune di EC AI (Sa) in data 27.06.2019 e che dalla loro Controparte_1 unione erano nati (18.07.2007) e (19.08.2011). Per_1 Per_2
1 r.g. 3054/2025
In particolare, la ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno con sentenza n. 320/2024 pubbl. il 19/06/2024 aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 05.09.2025 anche il resistente, , si costituiva in Controparte_1 giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
2. All'udienza del 09.10.2025, inerente al presente giudizio di divorzio, le parti manifestavano la loro volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “La ricorrente rimette il debito del resistente di tutte le impagate rate del mutuo e si accolla tutte le rate del mutuo impagate
e da pagare sino a integrale soddisfo del credito. Rinuncia, altresì, all'insoluto mantenimento. Il resistente pagherà, a titolo di mantenimento dei propri figli, che risiedono ancora nella casa familiare in EC collocati presso la madre, la somma di euro 850,00, oltre rivalutazione
ISTAT FOI. Tale ultima somma va divisa a metà per ogni figlio. Delle spese straordinarie si faranno carico al 50% entrambi i coniugi. L'assegno unico verrà percepito dalla ricorrente per intero.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure). Circa il diritto di visita, le parti
2 r.g. 3054/2025
dichiarano che quanto alla figlia minore, sarà libera di gestire l'organizzazione relazionale, in conformità alla loro capacità di discernimento: entrambe le parti riconoscono, infatti, di avere due figli sufficientemente maturi ed autonomi per gestirsi in modo libero, tendenzialmente rispettando il diritto di visita concordato in sede di separazione”.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione. merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto rispondenti alle esigenze della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4.In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27.06.2019 nel comune di
EC AI (SA) tra , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di EC AI C.F._2
(Sa) al n. 10, parte I, Vol. I, anno 2019, alle condizioni indicate in motivazione;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EC AI (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
3 r.g. 3054/2025
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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