Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2002, n. 6582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6582 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
. A L L O 4 B ) 7 E 3 E . E C N N A , O 1 R 9 I T I 9 A 1 D - R 1 T E 1 S - I C 1 I REPUBBLICA ITALIANA G 2 E D . R U L I A 9 1.02 D G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 E E E T LA CORTE D06:582 N 6 N . E 4 T S . E S T Oggetto I T ( R Art. 375 epc. A CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 24243/00 Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Michele LO PIANO Consigliere 1.18783 Cron. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Ud. 29/01/02 - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAN UFFICIO COPIE elettivamente domiciliata in ROMA LAURIA ANNA MARIA, Richiesta copia stu dal Sig. SOLE.24.ORE PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso 10 studio VIA per diritti € 0,77 dell'avvocato STUDIO NATALE LEONE (AVV FRANCESCA R. & MAG 2002 IL CANCELLIER ROBERTO LAGHI, giusta NATALE), difesa dall'avvocato delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
COMUNE DI ROTONDA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 45, presso 10 studio dell'avvocato FRANCESCO BONIFACIO, 2002 difeso dall'avvocato CARLO BONIFACIO, giusta delega in 283 atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 88/99 del Giudice di pace di LAURIA, emessa il 22/11/99 e depositata il 26/11/99 (R.G. 52/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. Rilevato che NA RI AU ricorre per cassa- zione avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di AU ha rigettato la domanda da lei proposta nei confronti del Comune di Rotonda al fine di ottene- re dallo stesso, quale proprietario della strada, il risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura per un trabocchetto>> non visibile presente sul manto stradale;
rilevato, altresì, che con i tre motivi del ricor- so la ricorrente deduce: l'errata e falsa applicazione di legge, per avere il giudice disatteso le prove dalle quali risultava il pericolo occulto;
la contradditto- rietà della motivazione, consistente nell'erroneo con- vincimento del giudice non riscontrabile nelle prove;
2 l'errata valutazione delle prove, avendo il giudice ri- tenuto, in contrasto con le prove, che il danno poteva essere evitato;
viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con- trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chiesto a questa Corte di dichiarare, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di 113 c.p.c. è pace secondo equità, ai sensi dell'art. impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- 3 و a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, re 716); n.
ritenuto che
le doglianze contenuti nei motivi del ricorso non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione della sentenza impugnata non appare né ine- sistente né apparente, essendo chiaramente comprensibi- le la ratio decidendi adottata, mentre per altro verso le censure si risolvono in una critica al convincimento espresso dal giudice di pace;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- nifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- to, con sentenza pronunziata in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che sussistono giusti moti- vi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio per cassazione;
O 4 L 7 L ) 3 . visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c. O E N B C , E 1 A E 9 P 9 N
P.Q.M.
I 1 O - I D 1 Z 1 A E - 1 R C spese tra La Corte rigetta il ricorso;
compensa le T 2 I S . I D L G U E I 9 R 3 le parti. G A K Ë D 6 N 4 E . T . Così deciso il 29 gennaio 2002 T T N S T E I S ( R E A IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ulfero Depositata in Cancelleria 8.05.0 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa RI Aiello IL CANCELLIERE C1 Oggi, Dott.ssa RI Ajello Filaria. Ave 4