Sentenza 6 marzo 1998
Massime • 2
Nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l'interessato allegare la comprovata impossibilità dell'adempimento.
La condizione del risarcimento del danno o dell'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, cui può essere subordinata la sospensione della pena, non può mai avere contenuto generico o indeterminato, incombendo sul giudice l'obbligo di provvedere a quantificare l'entità dell'importo dovuto alla persona offesa e specificare quale somma il condannato è tenuto a pagare - in corrispettivo della mancata riconsegna dei beni - per liberarsi del vincolo dell'adempimento.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/1998, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pietro GRASSANO Presidente del 06/03/98
1. Dott. Giorgio DI IORIO Consigliere SENTENZA
2. " Antonio ESPOSITO Consigliere N. 1656
3. " Diana LAUDATI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Alessandro CONSATTI Consigliere N.32306/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto : TA MI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza emessa in data 3.6.1997 dal Pretore di La Spezia, in funzione di Giudice dell'esecuzione, che revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato AN LE con sentenza del 28/9/1995 del Pretore di La Spezia. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Antonio Esposito Letto il parere del Pubblico Ministero nella persona del P.G. Dr. M. Iannelli
che ha concluso per l'annullamento della impugnata ordinanza per violazione di legge disponendosi il rinvio degli atti allo stesso giudice.
O S S E R V A
Con sentenza 28 settembre 1995 (irrev. dal 16 marzo 1996) il Pretore di La Spezia condannava AN LE per il reato ex art. 646 c.p. alla pena di mesi due di reclusione e L. duecentomila di multa, che dichiarava sospesa subordinatamente alla condizione del "pagamento del debito" o della "restituzione dei beni alla parte offesa" entro il termine di un mese dal passaggio in giudicato della sentenza". Poiché il AN, alla scadenza del termine, non aveva prevveduto a quanto gli era stato prescritto, il P.M. richiese la revoca del beneficio sospensivo, che il pretore, in veste di giudice dell'esecuzione, dispose con ordinanza 3 luglio 1997 sul rilievo che l'interessato, nonostante gli fossero state concesse numerose dilazioni, non aveva pagato il dovuto ne' restituito i beni senza fornire alcuna prova della impossibilità di adempiere l'uno o l'altro dei due obblighi alternativamente impostigli. Per l'annullamento dell'ordinanza suddetta il AN ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo per denunciare una pretesa violazione della legge penale, che renderebbe illegittima sotto tale profilo l'adottata decisione.
Il ricorso è fondato.
Rileva, invero, questa Corte di legittimità che, in opposizione alla richiesta del P.M. di revoca della sospensione condizionale, il ricorrente aveva prospettato e documentato l'impossibilità - dal G.E. non presa in alcuna considerazione - di dare esecuzione all'obbligo di restituzione dei beni, in quanto sottoposti, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, a sequestro penale e successivamente a pignoramento nell'ambito della procedura esecutiva promossa dalla parte creditrice ed esauritasi con l'assegnazione a quest'ultima della somma ricavata dalla vendita all'asta dei beni stessi.
Il AN era, quindi, nella impossibilità giuridica e materiale di adempiere all'obbligo impostogli in quanto non aveva mai avuto la libera disponibilità dei beni, ed anzi, al fine di adempiere a quanto prescrittogli, si era attivato, con apposita istanza, per ottenere dal giudice dell'esecuzione civile la declaratoria di nullità del pignoramento in quanto eseguito sui beni assoggettati a sequestro penale, ma il giudice suddetto, con ordinanza del 16/4/1997, aveva ritenuto inaccoglibile l'istanza "in quanto diretta a porre nel nulla una procedura esecutiva mobiliare che risultava ormai esaurita per effetto dell'assegnazione al creditore procedente della somma ricavata dalla vendita del bene".
La condizione imposta in sentenza cui era subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena era, quindi, divenuta irrealizzabile e di tanto avrebbe dovuto prendere atto il giudice dell'esecuzione cui tale circostanza era stata portata a conoscenza e documentata con la esibizione dell'ordinanza prima indicata, sicché non era assolutamente possibile, sotto tale profilo, revocare il beneficio. Invero, è principio affermato da questa Corte di legittimità che, nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio potendo il soggetto allegare la comprovata impossibilità dell'adempimento (Cass. sez. VI, 16/2/1994, n. 3944, Socito).
Neanche in relazione all'obbligo del "pagamento del debito" può parlarsi di colpevole inadempimento.
A prescindere da ogni rilievo, pur possibile, in ordine ad una statuizione che subordina - pur in mancanza dell'esercizio dell'azione civile e, quindi, in mancanza di costituzione di parte civile - il beneficio della sospensione condizionale della pena al "pagamento del debito", in alternativa alla "restituzione dei beni", osserva questa Corte di legittimità che una siffatta condizione non può mai avere contenuto generico ed indeterminato incombendo al giudice l'obbligo di provvedere a quantificare l'entità dell'importo dovuto alla persona offesa indicando e specificando al condannato la somma di denaro che - in corrispettivo della mancata riconsegna dei beni - è tenuto a pagare per liberarsi dal vincolo dell'adempimento. Escluso, per i motivi di cui sopra, l'obbligo di qualsiasi pagamento per risarcimento del danno, andava, nella specie, determinato, nel suo esatto e preciso ammontare, il "debito" tenendo conto sia degli interessi (se, ed in quale misura, dovuti) sia della circostanza che i beni erano stati, ad istanza del creditore, venduti all'asta con assegnazione allo stesso della somma ricavata.
Di tanto non ha tenuto conto il Giudice dell'esecuzione che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante la documentata prospettazione difensiva e le stesse conclusioni del P.M. - (che inizialmente aveva attivato con la sua richiesta del 18/10/1996 al G.E. la procedura di revoca) - il quale, nel concordare con le deduzioni difensive, ha rilevato, all'udienza conclusiva del 3/6/1997, che "nei casi di oggettiva impossibilità di adempimento della prescrizione cui è subordinato il beneficio, si deve tener conto di tale impossibilità e, quindi, concedere la sospensione condizionale della pena".
L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio degli atti alla Pretura circondariale di La Spezia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sez. penale, annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Pretore circondariale di La Spezia, nella qualità di giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, in C.C., il 6 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998