Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL PO0 2 14 7 /02 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente e Relatore Dott. Franco PONTORIERI R.G. N. 523/99 Cron. 5188 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 593 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.07/12/01 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE - ha pronunciato la seguente Oggetto: SENTENZA Pagaments sul ricorso proposto da: ER IN, elettivamente domiciliato in Somma_ presso lo studio ROMA VIA ROMEO ROMEI 19, dell'avvocato RIITANO BRUNO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASS UFFICIO COPIE
contro
Michiesta copia studio IL SOLE 24 ORE cal Sig. ER OL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Bersill 155 I GHERZI 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO 15 FEB 2002 IL CANCELLIERE NAPOLI, difesa dall'avvocato BENITO INFANTINO, giusta 3000 delega in atti;
€1.55 CANCELLERIA - controricorrente 2001 nonchè contro 1670 OG720695 -1- ZA CONCETTA, ER IO, ER FA, ER TO;
intimati avverso la sentenza n. 132/98 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 20/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Presidente Dott. Franco PONTORIERI;
udito 1'Avvocato RIITANO Bruno, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 5 dicembre 1978, OL ER conveniva in giudizio davanti al al tribunale di PALMI, il fratello AR ER fine di ottenere la sesta parte dell' integrazione del prezzo dell' olio di oliva dell' annata agraria 1974/75 con interessi e rivalutazione, relativa sia ai fondi di cui era proprietaria che di quelli di cui era usufruttuaria la propria madre NO RO IA. Precisava che nel settembre 1977 il fratello AR, generale della madre e dei quale procuratore fratelli EL, VI, RI e OL aveva la somma di lire 10.863.000 per la incassato suddetta annata sicché a lei, essendo la madre deceduta il 6 gennaio precedente, spettava iure hereditario un sesto di tale somma. Costituitosi in giudizio, ER AR deduceva nulla la sorella poteva pretendere che relativamente ai fondi di cui la madre era soltanto usufruttuaria. In via riconvenzionale opponeva in compensazione alcuni esborsi che egli aveva per la sopportato nell' interesse della madre e successione di lei, reclamando la condanna della sorella in suo favore per la somma di lire 1 4.000.000. Deceduto nel corso del giudizio il convenuto, la causa veniva riassunta da OL nei confronti degli eredi di AR, giusta testamento olografo del 3 marzo 1977, ER RI, EL ed eredi di ER, NT, AR e ER FA, NI. Dopo l'interruzione si costituiva soltanto ER EL a mezzo della procuratrice generale ZA ON in ER. Il tribunale di PALMI. con sentenza del giorno 11 giugno 1992, in accoglimento della domanda condannava i convenuti, in solido, al pagamento interessidella somma di lire 1.810.500 oltre legali e rivalutazione monetaria del 7 febbraio 1978 al soddisfo. Avverso tale sentenza proponeva appello ZA ON nella qualità, chiedendone la riforma. Per il rigetto dell' appello si costituiva ER OL. Deceduto EL ER, la causa veniva riassunta da ER OL nei confronti di ZA ON, ER ER, ER TO, ER IA e ER EL. In giudizio si costituivano soltanto 2 TO e EL ER concludendo come dall' appello del loro dante causa. Con sentenza del 20 agosto 1998, la Corte d' Appello di Reggio Calabria, respingeva 1' impugnazione dele compensava per metà le spese grado di giudizio. Affermava la Corte, respingendo il primo motivo d' appello, che non soltanto ER AR poteva ritenersi conduttore dei fondi ulivetati ma anche i fratelli e la madre, di cui era procuratore generale e nel cui interesse aveva espressamente dall' AIMA.prodotto istanza ed accertato Precisava, inoltre, che anche quale usufruttuaria, essendo per tale motivo cointeressata e conduttrice, la madre aveva diritto a percepire i frutti del fondo e quindi anche le integrazioni giustamente il primo giudicecomunitarie sicché aveva riconosciuto il diritto della erede а succedere nella sesta parte della somma di cui la quando ancora era in vita,madre era creditrice, trattandosi di somme relative ad annate precedenti alla sua morte. Anche il secondo motivo di impugnazione veniva dichiarato infondato in quanto 1' integrazione non spettava a LAGANA' ed a GORDIANO in quanto costoro 3 erano dei semplici frantoiani e non conduttori dei fondi. Anche il motivo relativo al rigetto della domanda riconvenzionale veniva disatteso essendo emerso che solo per due mesi ER AR aveva provveduto una donna che aveva assistito 1'a compensare anziana madre versandole 300.000 lire, sicché quanto al limite dovuto dalla sorella ( un sesto: 50.000 lire) era ampiamente compensato dalle prestazioni gratuite assicurate di giorno e di notte da OL. Avverso tale sentenza propone, ora, ricorso per Cassazione ER ER ✓ erede di EL cui resiste condeducendo quattro motivi controricorso ER OL. del Disposta ed eseguita 1' integrazione contraddittorio nei confronti degli altri appellati, la causa veniva rimessa in decisione per l' udienza odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 102,107,167, 269, 270,302,303,354,331,350, 420 c.p.c. e dei principi generali in tema di integrazione del contraddittorio nonché omessa motivazione e nullità della decisione, il ricorrente che erroneamentesostiene sia l'intestazione della sentenza d' appello riguarda anche ZA ON che non è più parte del giudizio dopo la morte di ER AR di cui era procuratrice, sia che avrebbero dovuto far parte del giudizio di primo grado anche gli altri fratelli di AR ER avendo lui richiesto la condanna di OL in compensazione di quanto da lei dovuto per somme erogate in favore della loro madre. Deduce, altresì, che il giudizio di appello andava integrato nei confronti di ER RI ved. DE CICCO, ER ER, e degli eredi litisconsorti di ER FA perché necessari anche se contumaci in primo grado. Il motivo è all' evidenza infondato. La semplice intestazione erronea della sentenza di appello anche a ZA ON e frutto evidente di un errore materiale che andava corretto ai sensi dell' art. 287 c.p.c. non incidendo in alcun modo sulla validità della sentenza. Nè è vero che la domanda di AR ER intesa ad ottenere il pagamento da parte della sorella della sua quota per le spese da lui affrontate per importava la necessariala madre assistere degli altripartecipazione fratelli nei cui confronti non aveva proposto alcuna domanda. Cnseguentemente non doveva a tal fine integrarsi il contraddittorio nei confronti di ER RI DE CICCO, 0 degli eredi di ER ved. atteso che, avendo proposto appello FA, EL, per la morte di questi, solo nei soltanto confronti dei suoi eredi: ER ER, TO, IA ed EL, 1' atto di di ER OL andava notificato, riassunzione così come avvenuto, anche se poi unicamente TO ed EL si sono costituiti. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione del regolamento n. 136/66 del 22 settembre 1966 e del regolamento n. 2261/84 modificato dal regolamento n. 892 del 29 marzo 1988 della Comunità economica europea e violazione dell' del regolamento citato in relazione all'art. art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. nonché omessa motivazione, il ricorrente lamenta che che il giudice di appello non abbia considerato che, per effetto di tali norme, alla sig.ra NO IA RO non poteva essere destinata alcuna somma dacché non aveva i requisiti per poter ottenere la qualifica di produttrice di olive utilizzate per la produzione dell' olio. 6 Il rilievo è inammissibile perché nuovo in quanto sin dal primo grado, e per tutta quella fase, l'unica contestazione mossa è stata quella che alla RA non spettava alcuna somma perché usufruttuaria;
ed è anche infondato perché anche l' ha detto usufruttuario di fondi ulivetati, come bene la Corte territoriale, ha titolo per far propri i frutti del fondo ed anche quindi le olive prodotte. نداریم Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell' art. 2697 C.C. e del principio della decisione iuxta alligata et probata in relazione all' art. 360 nn. 3 e 5 nonché omessa motivazione e si duole del fatto che sia il tribunale che la Corte d' appello abbiano diviso per sei la somma riscossa da AR ER senza considerare che quota della madre, usufruttuaria, non era pari ad un sesto. Il motivo è inammissibile. La ripartizione della somma di cui ora si duole il è stata effettuata dal Tribunale senzaricorrente che vi sia stata alcuna censura sul punto sicché, esattamente, la Corte, cui tantum devolutum quantum appellatum, non ha potuto che confermare la relativa decisione. 7 Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsą applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. in relazione all' art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. nonché erronea valutazione delle prove e si prospetta soltanto una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, peraltro non specificamente riportate, rispetto a quanto dai giudici delconsiderato merito mentre tanto non è consentito in questo giudizio di legittimità. Il ricorso va, pertanto, rigettato nel suo insieme. Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente fra le parti per intero le spese di questa fase del giudizio. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 100 ROMA, 7 dicembre 2001 зере 21 presidente est. ... TOT 160,10 Frances довтыB IL CANCELLIENE CL 166,10 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14FEB. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE CO Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 12.1.2012 delle Entrate di Roma 2 Serie 4 al n. 2107 versate € 166,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115/del 30/5/2002) 8