Art. 3.
La corte di appello di Salerno entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data e' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
La corte di appello di Salerno entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data e' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.