Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00588/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2026, proposto da
ER LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B49E78EAB6, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Katia Fiorella, Marco Maria Bonvini e Giovanni Borghi, con domicilio eletto presso lo studio Tiziana Katia Fiorella in Milano, corso Venezia 54;
contro
ES Sardegna - Azienda Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Trudu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TH LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Di Giovanni e Niccolo' Maria D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Olympus LI S.r.l., Sanifarm S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione dirigenziale n. 3376 del 04.12.2025, recante " Gara Europea a Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36, per l'affidamento di un Accordo Quadro in tre lotti, avente ad oggetto la fornitura di Colonne per endoscopia chirurgica 2D/4K e 3D/4K per varie discipline, dispositivi accessori, materiale di consumo e servizi connessi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna. Aggiudicazione Lotto 2", trasmessa con nota prot. n. PG/2025/0060699 dell'11.12.2025 con PEC dell'11.12.2025;
se ed in quanto occorrer possa, di tutti i verbali di gara, ivi compresi, in particolare:
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione ad atti non conosciuti, nonché di agire nel presente giudizio o in separata sede per il risarcimento dei danni per equivalente;
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto della Ricorrente ad ottenere, anche a titolo di risarcimento in forma specifica, l'aggiudicazione definitiva dell'Accordo quadro in oggetto. In subordine, laddove non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, ER LI S.r.l si riserva di agire nel presente giudizio o in separata sede per il risarcimento del danno per equivalente;
NONCHE PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
dell'Accordo quadro relativo alla procedura in oggetto, nella denegata ipotesi in cui, nelle more della presente impugnazione, fosse stato sottoscritto (in ogni caso, si tratta di atto non conosciuto);
E PER IL SUBENTRO
di ER LI S.r.l. nell'aggiudicazione dell'Accordo quadro, ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ARTHREX ITALIA S.R.L. il 30\1\2026 :
PER L’ANNULLAMENTO
(IN VIA INCIDENTALE)
- della Determinazione Dirigenziale n. 3376 del 04.12.2025, avente ad oggetto “ Gara Europea a Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36, per l’affidamento di un Accordo Quadro in tre lotti, avente ad oggetto la fornitura di Colonne per endoscopia chirurgica 2D/4K e 3D/4K per varie discipline, dispositivi accessori, materiale di consumo e servizi connessi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna. Aggiudicazione Lotto 2 ”, notificata tramite PEC in data 11.12.2025 con nota prot. n. PG/2025/0060699 dell’11.12.2025;
- di tutti i verbali di gara, con particolare ma non esclusivo riferimento dei verbali dal n. 1 al n. 8 della Commissione Giudicatrice;
- Del Disciplinare di gara con particolare ma non esclusivo riferimento al punto 14 – Offerta Tecnica;
- dell’ Allegato 1 – Capitolato tecnico;
- dell’ “ APPENDICE A LOTTO 2 NEW ” allegata al capitolato tecnico con particolare ma non esclusivo riferimento alla Voce 8 “Insufflatore CO2”;
- del bando di gara;
-nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non cognito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ES Sardegna- Azienda Regionale della Salute e di TH LI S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. BE MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, ER LI s.r.l. ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 3376 del 04.12.2025 con la quale l’Azienda Regionale Salute Sardegna ARES ha aggiudicato il lotto 2 relativo alla procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di colonne per endoscopia chirurgica 2D/4K e 3D/4K per varie discipline, dispositivi accessori, materiale di consumo e servizi connessi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna.
2. Espone la ricorrente che ARES Sardegna, con Determinazione a contrarre n. 2447 del 09.10.2024, deliberava di bandire una gara a procedura aperta per l’affidamento di Accordi Quadro, tra i quali quello volto alla “ Fornitura di n. 6 Sistemi videoendoscopici 2D-4K per chirurgia generale, otorinolaringoiatria e neurochirurgia, dispositivi accessori, materiale di consumo e servizi connessi” , per un valore a base d’asta pari a 1.138.563,64 €.
3. Le componenti minime dei sistemi richiesti erano indicate nel Capitolato tecnico e nell’Appendice A,_Lotto 2 e annoveravano, tra le altre, un Videoprocessore UHD (voce 4), una Telecamera 2D 4K (voce 7) e un Insufflatore CO2 (voce 8), mentre il Disciplinare di gara, al par. 16.1, individuava le caratteristiche migliorative di tali componenti suscettibili di valutazione tecnica.
4. Precisa la ricorrente che, per il Lotto n. 2, presentavano offerta, oltre alla ricorrente, anche TH LI S.r.l., Olympus LI S.r.l. e Sanifarm S.r.l. e tutte le concorrenti venivano ammesse, a seguito della verifica della documentazione amministrativa prodotta, alla fase successiva.
5. All’esito della valutazione dell’offerta tecnica, l’odierna ricorrente veniva esclusa dalla procedura con la nota prot. n. PG/2025/0019493 del 14.04.2025 in ragione del rilievo che i device offerti da questa non risultassero rispondenti ai requisiti minimi previsti dagli atti di gara.
6. La ricorrente impugnava la disposta esclusione, e questo Tribunale, con sentenza n° 597 del 26.6.2025, accoglieva il ricorso annullando il provvedimento espulsivo.
7. La Commissione di gara, che nelle more aveva effettuato le prove pratiche sui device proposti dagli altri concorrenti, espletava il procedimento di soccorso istruttorio chiamando a chiarimenti ER su alcuni aspetti della propria offerta. L’esito positivo di tale procedimento, con relativa fissazione della data per lo svolgimento della prova pratica anche sui device della ricorrente per il 24.09.2025, veniva registrato nel Verbale n. 6, relativo alle sedute della CG del 28.08.2025 e del 03.09.2025.
8. A seguito dello svolgimento di tale prova pratica, delle operazioni di valutazione tecnica delle offerte pervenute per il Lotto n. 2 e dell’apertura delle offerte economiche veniva stilata la graduatoria che vedeva collocata la ricorrente al quarto posto con 53.74 punti e dunque esclusa dal novero delle aggiudicatarie.
9. Con la gravata determinazione n° 3376 del 4 dicembre 2025, notificata alla ricorrente l’11 dicembre 2025, ES disponeva l’aggiudicazione e l’affidamento dell’Accordo Quadro, per il Lotto 2, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) del Codice, in favore degli operatori economici classificatisi al primo, secondo e terzo posto.
10. A seguito della presa visione della documentazione di gara, assume la ricorrente di aver rilevato, con particolare riguardo ai punteggi attribuiti per le voci n. 4 (Videoprocessore UHD), n. 7 (Telecamera 2D 4K) e n 8 (Insufflatore CO2), come i giudizi resi dalla CG fossero, da un lato, del tutto incoerenti con i dati che emergevano dagli stessi documenti tecnici e, dall’altro lato, fossero contraddittori anche rispetto alle pur sintetiche note riportate nella tabella di valutazione tecnica allegata allo stesso Verbale n.7 a giustificazione dei giudizi resi.
10.1. In particolare, l’esame dei giudizi espressi dalla Commissione in relazione all’offerta presentata da ER avrebbe evidenziato una sistematica svalutazione di elementi tecnici che, se correttamente apprezzati, avrebbero dovuto condurre a una valutazione ben più favorevole. Tale svalutazione sarebbe stata poi tanto più censurabile in quanto non coerente con i criteri esplicitamente applicati ad altre offerte, né supportata da una motivazione tecnica puntuale e verificabile.
10.2. Assume, in definitiva, la ricorrente che la Commissione di gara avrebbe utilizzato parametri variabili e, comunque, non uniformi, conducenti a giudizi contraddittori, particolarmente penalizzanti nei propri confronti, pur in presenza di soluzioni tecnologiche avanzate e, in più casi, superiori.
11. La ricorrente precisa di essersi classificata al quarto posto e di essere stata dunque esclusa dall’accordo quadro, per effetto dell’attribuzione -per i criteri sopra menzionati- di appena 6,97 p.ti su ben 27 complessivi. Poiché, tuttavia, la distanza dalla società TH (classificatasi terza e ultima ditta compresa nell’accordo quadro) è di soli 6,11 punti, evidenzia che la correzione dei giudizi resi dalla CG determinerebbe, quantomeno, l’inserimento dell’offerta della ricorrente al terzo posto in graduatoria, con il conseguente rientro nell’accordo quadro.
12. Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente è pertanto insorta avverso gli esiti della procedura in questione formulando due motivi di gravame.
12.1. Con il primo motivo di doglianza la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli atti di gara e del par. 16 del Disciplinare, nonché la violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza, lamentando altresì eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, illogicità manifesta e contraddittorietà dell’azione amministrativa.
12.1.1. La ricorrente contesta la valutazione della propria offerta tecnica con riferimento alle voci n. 4 (videoprocessore UHD), n. 7 (telecamera 2D 4K) e n. 8 (insufflatore CO₂), deducendo la violazione della lex specialis , nonché l’illogicità, la contraddittorietà e la disparità di trattamento che avrebbero connotato l’operato della Commissione giudicatrice.
Con riguardo alla voce n. 4, la ricorrente assume che, ai fini dei criteri relativi alla qualità delle immagini, alle possibilità di interconnessione e alle funzionalità di settaggio ed enfatizzazione, la Commissione avrebbe omesso di considerare plurime caratteristiche qualificanti del videoprocessore offerto, tra cui la gestione simultanea di due sorgenti video, l’integrazione con sistema di controllo della colonna chirurgica, le funzioni HDR, le modalità avanzate di visualizzazione ICG (comprensive di quantificazione), la standardizzazione della visione in fluorescenza e la predisposizione “ future-ready”.
Tali elementi, benché valorizzati in relazione ad altre offerte, non sarebbero stati adeguatamente apprezzati per la ricorrente, cui sono stati attribuiti punteggi inferiori anche rispetto a prodotti ritenuti dalla stessa Commissione qualitativamente “sufficienti ”, con esiti giudicati incoerenti rispetto ai dati tecnici emergenti dalla documentazione di gara.
12.1.2. Analoghe censure sono formulate con riferimento alla voce n. 7 (telecamera 2D 4K). In relazione ai criteri concernenti qualità dell’immagine, unicità della telecamera per luce bianca e ICG, sistema ICG nativo 4K, peso, numero di funzioni controllabili dalla testina, personalizzazione dei pulsanti ed ergonomia, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe espresso giudizi non aderenti alle caratteristiche oggettive del prodotto offerto. In particolare, l’esponente evidenzia che la telecamera proposta sarebbe dotata di tre sensori CMOS, risulterebbe la più leggera tra quelle in gara (200 g) e presenterebbe il maggior numero di funzioni programmabili e personalizzabili; nondimeno, avrebbe conseguito punteggi sensibilmente inferiori rispetto ad altre offerte. Viene inoltre censurato il riferimento a un “ maggior calore percepito ”, elemento non previsto tra i criteri valutativi, fondato su percezioni soggettive e maturato, peraltro, in prove pratiche svolte in date e condizioni non omogenee.
12.1.3. Quanto, infine, alla voce n. 8 (insufflatore CO₂), la ricorrente deduce che, a fronte di sei modalità di insufflazione offerte –rispetto a un numero inferiore dichiarato dagli altri concorrenti– e di parametri di flusso e pressione del tutto analoghi, nonché di un sistema di evacuazione fumi integrato, regolabile su più livelli e controllabile anche da remoto, la Commissione avrebbe attribuito un punteggio significativamente inferiore (0,83 punti) rispetto agli altri operatori. Si evidenzia, altresì, che l’offerta comprenderebbe soluzioni alternative e complementari (insufflatore con aspirazione integrata e ulteriore insufflatore con tubi pluriuso), idonee ad assicurare ampia flessibilità clinica.
12.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per carenza di motivazione.
12.2.1 Assume la Striker LI che i giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice, oltre a risultare contraddittori e irragionevoli nel merito, sarebbero connotati da motivazioni generiche, sintetiche e talora apodittiche, inidonee a rendere percepibile l’ iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi.
Pur richiamando l’orientamento giurisprudenziale in tema di ampiezza dell’obbligo motivazionale nelle valutazioni tecniche rese nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica, la ricorrente evidenzia che, nel caso di specie, la pluralità e complessità dei profili oggetto di esame avrebbero richiesto un’esposizione quantomeno sintetica ma puntuale delle ragioni sottese ai giudizi espressi, anche in relazione ai rapporti comparativi tra le offerte.
La motivazione resa non assolverebbe, pertanto, né alla funzione endoprocedimentale di garanzia della trasparenza e della coerenza dell’azione amministrativa, né a quella extraprocedimentale, strumentale all’effettivo esercizio del diritto di difesa dei concorrenti.
Da ciò deriverebbe l’ulteriore illegittimità degli atti impugnati, di cui si chiede l’annullamento.
13. Si è costituita in giudizio la TH LI srl., collocatasi al terzo posto (e dunque all’ultima posizione utile per l’affidamento della commessa).
13.1 La controinteressata deduce, in primo luogo, l’inammissibilità del primo motivo di ricorso principale, evidenziando che le censure articolate da ER investirebbero valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione giudicatrice, sindacabili solo in presenza di macroscopici vizi di illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, che nel caso di specie non ricorrerebbero, risolvendosi le doglianze in una mera contrapposizione valutativa fondata su autovalutazioni e simulazioni unilaterali.
13.2. Nel merito, la controinteressata deduce comunque l’infondatezza delle censure riferite alla voce n. 4 (videoprocessore UHD), evidenziando che il sistema offerto da TH sarebbe l’unico dotato di effettiva tecnologia “ dual video ” e disporrebbe di un numero di uscite e di capacità di interconnessione superiori rispetto a quello di ER; sostiene, inoltre, che talune caratteristiche rivendicate dalla ricorrente –quali HDR, gestione della gamma BT2020 e modalità ICG– sarebbero parimenti presenti, se non in forma più avanzata, nel prodotto TH, mentre la dedotta funzione di quantificazione non troverebbe riscontro documentale né scientifico. Rileva, altresì, che uno degli insufflatori offerti da ER (Pneumoclear) non sarebbe conforme ai requisiti minimi della lex specialis e non potrebbe, pertanto, essere valorizzato ai fini dell’attribuzione del punteggio.
13.3. Con riguardo alla voce n. 7 (telecamera 2D/4K), la controinteressata evidenzia che la telecamera TH disporrebbe di tre chip CMOS, di cui uno dedicato alla modalità NIR (ICG), nonché di sensori HDR nativi, garantendo un passaggio tra modalità senza interruzioni; deduce che la soluzione ER non presenterebbe sensori HDR nativi né un chip esclusivamente dedicato alla modalità NIR. Quanto ai criteri relativi a peso, numero di funzioni, personalizzazione dei pulsanti ed ergonomia, sostiene che il peso dovrebbe essere considerato con riferimento all’intero sistema e che la configurazione a tre pulsanti della testina TH sarebbe migliorativa in termini di semplicità ed ergonomia, non incidendo in modo decisivo la differenza nel numero complessivo di funzioni programmabili.
13.4. In relazione alla voce n. 8 (insufflatore CO₂), la controinteressata deduce che le censure della ricorrente si fonderebbero sulle caratteristiche dell’insufflatore Pneumoclear, che non sarebbe conforme ai requisiti minimi e, dunque, non sarebbe valutabile; evidenzia che l’insufflatore offerto da TH disporrebbe di maggiori modalità di insufflazione, più elevate capacità di aspirazione dei fumi e migliore integrazione funzionale, risultando più performante ed ergonomico rispetto alla soluzione ER, con conseguente legittimità del punteggio attribuito. Deduce, inoltre, il difetto di prova di resistenza, sostenendo che la ricorrente non avrebbe dimostrato la concreta possibilità di conseguire un punteggio utile a superare la graduatoria.
13.5. Quanto al secondo motivo, la controinteressata deduce l’infondatezza della censura di carenza di motivazione, evidenziando che, in presenza di criteri analitici e predeterminati, il punteggio numerico costituirebbe motivazione sufficiente e che, in ogni caso, la Commissione avrebbe fornito ulteriori elementi idonei a rendere percepibile l’iter logico seguito.
13.6. Con ricorso incidentale, la controinteressata deduce l’illegittimità dell’ammissione di ER al Lotto n. 2, evidenziando che la lex specialis richiederebbe, quale requisito minimo a pena di esclusione per l’insufflatore CO₂, la possibilità di evacuazione dei fumi chirurgici con attivazione a pedale; sostiene che nessuno dei due insufflatori offerti dalla ricorrente sarebbe dotato di tale caratteristica e che, pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto disporne l’esclusione per carenza dei requisiti minimi obbligatori.
14. Si è costituita in giudizio anche ARES che ha difeso la correttezza dell’operato della Commissione giudicatrice, sottolineando che, in conformità al paragrafo 16.2 del Disciplinare di gara, ciascun commissario ha attribuito un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1 per ciascun elemento oggetto di valutazione. Questo coefficiente sarebbe l’unico parametro da considerare per il calcolo della media aritmetica e, di conseguenza, per determinare il punteggio finale, mentre le osservazioni riportate nelle colonne “ NOTE ” dei verbali avrebbero carattere meramente sintetico, evidenziando solo alcuni giudizi ritenuti particolarmente significativi, senza esaurire tutti gli elementi effettivamente valutati dalla Commissione.
14.1. Per quanto riguarda il videoprocessore, voce n. 4, assume l’amministrazione che la Commissione avrebbe operato in maniera coerente e uniforme per tutti i dispositivi offerti in gara, tenendo conto sia della documentazione tecnica sia delle prove pratiche. In particolare, la possibilità di gestire simultaneamente due telecamere medicali non sarebbe risultato verificabile nel sistema offerto da ER e quindi insuscettibile di essere considerata ai fini della valutazione. Allo stesso modo, il software Device Control non sarebbe risultato in grado di gestire le apparecchiature indicate dalla ricorrente, quali l’insufflatore UD e la pompa di irrigazione AHTO, limitando quindi l’integrazione complessiva del sistema.
La Commissione avrebbe valutato la qualità delle immagini nel suo complesso, assegnando un giudizio di sufficienza al prodotto ER. Tuttavia caratteristiche tecniche rivendicate dal concorrente, come la predisposizione “ future-ready ” o le modalità avanzate di visualizzazione ICG legate a farmaci non ancora approvati nell’Unione Europea, non erano dimostrabili al momento della prova e, pertanto, non potevano essere considerate.
14.2. In riferimento alla telecamera 2D/4K, voce n. 7, l’Amministrazione ha spiegato che il criterio più differenziante tra le offerte sarebbe stato ravvisato nella qualità complessiva delle immagini percepite durante le prove pratiche e nell’ergonomia di utilizzo. Il peso percepito è stato valutato considerando il bilanciamento complessivo dell’impugnatura, mentre l’elemento del calore percepito è stato ritenuto rilevante in relazione alla durata tipica degli interventi chirurgici, più lunga della prova pratica effettuata dal concorrente.
Le caratteristiche tecniche dichiarate da ER, quali la presenza di tre sensori CMOS, risoluzione 4K e modalità ICG, non erano di per sé premianti, poiché il criterio mirava a valutare la qualità reale delle immagini percepite e l’ergonomia d’uso, e non la mera presenza di elementi costruttivi avanzati. Analogamente, le osservazioni sulla personalizzazione dei pulsanti non trovavano riscontro oggettivo nella pratica quotidiana di utilizzo, risultando quindi opinabili e non idonee a determinare una diversa valutazione complessiva.
14.3. Per quanto riguarda l’insufflatore CO₂, voce n. 8, evidenzia l’amministrazione che la Commissione avrebbe preso in considerazione la presenza di due dispositivi alternativi offerti da ER, che non potevano essere utilizzati contemporaneamente. Il Pneumoclear richiederebbe l’uso di tubi monouso, mentre l’altro insufflatore, UD, utilizzerebbe tubi pluriuso ma non sarebbe integrabile con il videoprocessore né controllabile tramite la telecamera. Di conseguenza, non sarebbe possibile sfruttare simultaneamente tutte le funzioni avanzate previste, rendendo il sistema complessivamente meno ergonomico e più complesso da utilizzare rispetto ai prodotti offerti da altri concorrenti. Pur riconoscendo alcune caratteristiche positive del Pneumoclear, la valutazione complessiva ha determinato l’assegnazione di un punteggio di sufficienza, inferiore a quello attribuito agli altri partecipanti.
14.4. L’Amministrazione ha quindi sottolineato come la Commissione abbia operato in maniera coerente e uniforme, seguendo i criteri predeterminati dal Disciplinare, e come i punteggi numerici costituirebbero motivazione sufficiente, supportata dalle note sintetiche e dalle prove pratiche, consentendo di ricostruire in modo chiaro l’iter logico adottato. Le doglianze di ER, secondo l’Amministrazione, si fonderebbero su valutazioni alternative e soggettive dei dati tecnici, prive di riscontro nella documentazione e nelle prove pratiche, e non fornirebbero elementi idonei a giustificare una diversa graduatoria.
15. All’udienza camerale del 4 febbraio 2026, il Collegio, con l’accordo delle parti, dichiarava assorbita dal merito l’istanza cautelare proposta da parte della ricorrente.
16. In vista dell’udienza pubblica le parti depositavano memorie e repliche.
DIRITTO
1. Osserva, in via preliminare il Collegio che l’art. 16.1. del disciplinare, concernente i criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica, distingue i criteri assoggettati all’attribuzione di punteggi discrezionali (lettera D), il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, rispetto a quelli “ quantitativi” (lett. Q), in cui il coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica, e a quelli “ Tabellari” (lett. T), con criterio (on/off) a seconda dell’offerta (o mancata offerta) di quanto specificamente richiesto.
1.1. Parte ricorrente si duole dei punteggi attribuiti (a sé e agli altri concorrenti) con riguardo alla voce 4 (videoprocessore), 7 (telecamera) e 8 (insufflatore), recanti l’attribuzione di punteggio discrezionale assumendo che per tali criteri la propria offerta sarebbe stata ingiustamente penalizzata mentre le offerte presentate dagli altri competitors sarebbero state illogicamente premiate.
1.2. Va anche evidenziato che l’art. 16.2, concernente il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica, precisa che: “A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, identificati con la lettera “D” nelle tabelle del paragrafo precedente, è attribuito discrezionalmente, da parte di ciascun Commissario, un coefficiente variabile tra 0 ed 1, sulla base dei seguenti livelli di valutazione: Giudizio di preferenza Ottimo, coefficiente 1,00; Buono, 0,80; Discreto, 0,60; Più che sufficiente, 0,40; Sufficiente, 0,20; Insufficiente, 0”.
1.3. Ancora, il paragrafo 16.2.1. stabilisce che: “ Ai fini della miglior valutazione delle offerte e dell’assegnazione del relativo Punteggio Tecnico con riferimento ai criteri di natura discrezionale indicati nelle tabelle di cui al paragrafo 16.1, nella presente gara è previsto l’espletamento, da parte della Commissione Giudicatrice, di un’apposita prova pratica sulle apparecchiature e sui dispositivi offerti. Tale fase delle operazioni di valutazione è finalizzata a verificare e valutare quanto dichiarato in offerta tecnica relativamente agli elementi prestazionali dell’offerta valutabili in relazione ai predetti criteri. Nell’ambito della prova pratica la Commissione avrà, altresì, la facoltà di verificare le caratteristiche e funzionalità migliorative offerte dai concorrenti con riferimento agli altri criteri ed elementi di valutazione previsti nel precedente paragrafo 16.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” (....). “A conclusione delle prove pratiche la Commissione Giudicatrice assegna il relativo punteggio di merito previsto dai parametri discrezionali sopra indicati”.
1.4. Osserva ancora il Collegio che nella tabella di valutazione sono riportati, pertanto, i giudizi di preferenza attribuiti da ciascuno dei cinque commissari, il coefficiente definitivo riparametrato ed il punteggio attribuito.
1.5. A mente della lex specialis , tale punteggio, anche alla luce della specificità descrittiva del punteggio di valutazione, assolve pienamente all’onere motivazionale al quale collegare il giudizio espresso dalla Commissione valutatrice.
La presenza di una colonna “ Note ” riveste, pertanto, un ruolo ancillare che richiama la graduazione della valutazione in termini di “ sufficiente”, “più che sufficiente”, “buono”, “ottimo ”.
2. Parte ricorrente si sofferma su presunte incoerenze rilevate nelle note descrittive del giudizio.
2.1. Osserva, tuttavia, il Collegio che tali giudizi di sintesi (peraltro, non sempre presenti) non hanno la pretesa di rappresentare la totalità degli elementi valutati ma si riferiscono soltanto ad alcuni profili ritenuti dalla Commissione meritevoli di evidenziazione e, comunque, non possono costituire parametro per verificare la coerenza del giudizio numerico.
2.2. In ogni caso, non si riscontrano macroscopici disallineamenti tra il giudizio numerico (unico dato che rappresenta l’esito complessivo della valutazione) e le note sintetiche.
2.2.1. In un simile contesto, la doglianza formulata dalla ricorrente è chiaramente infondata se non inammissibile, atteso che (come già rilevato da questa Sezione) “ pretende di sostituire la soggettiva valutazione della ricorrente in ordine alla qualità tecnica dell'offerta svolta dalla Commissione, attraverso una inammissibile comparazione delle stesse offerte, ove quella della ricorrente, in tesi, sarebbe preferibile, ma sulla base di singoli elementi che la ricorrente valorizza al fine della formulazione di quello che si appalesa, in sostanza, un nuovo e autonomo giudizio qualitativo svolto dalla stessa ricorrente ” (cfr. TAR Sardegna, Sez. I, Sent., 23/02/2026, n. 428).
2.2.2. La censura, in particolare, omette di considerare che la valutazione qualitativa dei singoli parametri dell'offerta è, per ciascuno di essi, globale e riferibile a più profili.
Come ha condivisibilmente chiarito la giurisprudenza, “ sono in generale inammissibili le doglianze che si focalizzano sulla comparazione delle offerte concorrenti sulla base di aspetti altamente specifici della fornitura, giungendo a contestare l'attribuzione, da parte della Commissione, di un determinato punteggio e, da ultimo, a riformulare i voti espressi dalla Commissione con altri, ritenuti dalla ricorrente più confacenti alla qualità della propria offerta tecnica, invocando l'esercizio da parte del giudice adito di un indebito sindacato sostitutorio ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25.03.2021, n. 2516; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 27 gennaio 2023, n. 1515; TAR Sardegna, Sez. I, Sent., 23/02/2026, n. 428).
3. Orbene, al di là delle seppur dirimenti suesposte considerazioni di carattere generale, il Collegio osserva che, anche esaminando le specifiche contestazioni mosse in relazione ai singoli criteri, le doglianze risultano prive di fondamento.
3.1. Quanto alla contestazione relativa alla singola voce n. 4 del bando, con riguardo al primo sub-criterio concernente le caratteristiche hardware del videoprocessore, emerge dagli atti che la Commissione ha valutato sia la qualità dell’immagine percepita sia la capacità di interconnessione con gli altri componenti della colonna chirurgica. Tale valutazione si colloca nel perimetro della discrezionalità tecnica dell’organo giudicante, risultando coerente con i criteri di gara e con le modalità di prova pratica effettuate. La differenza di punteggio, peraltro contenuta (2,20 per TH e 2,00 per la ricorrente), non denota alcuna arbitrarietà né travisamento dei fatti, ma riflette la ponderazione di elementi complessi, oggettivamente suscettibili di valutazione soggettiva.
3.2. Quanto al secondo sub-criterio, relativo alle caratteristiche software del sistema, la Commissione ha valutato la facilità di utilizzo dell’interfaccia, la possibilità di programmazione dei comandi, la gestione dei dati e le modalità di integrazione con i sistemi informativi aziendali. La ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore, ad esempio, rispetto ad TH (1,09 contro 2,17), non perché le caratteristiche tecniche fossero insufficienti, ma perché la Commissione ha considerato l’ergonomia generale e la gestione centralizzata dei parametri tramite tablet del sistema concorrente più efficace in termini operativi. Anche in questo caso, la valutazione costituisce esercizio di discrezionalità tecnica: si tratta di un giudizio fondato su criteri previsti dal disciplinare, supportato dalle osservazioni emerse durante le prove pratiche e coerente con l’insieme della documentazione di gara.
3.3. In relazione alla voce n. 7 – Telecamera 2D/4K, la Commissione ha proceduto alla valutazione dei sistemi offerti dalle concorrenti, attribuendo punteggi distinti ai sub-criteri previsti.
La significativa differenza di punteggio riportata dalla ricorrente rispetto agli altri concorrenti concerne l’aspetto ergonomico e la facilità di utilizzo.
In tal caso, il punteggio attribuito (pt. 1,09), appena sopra la sufficienza, trova riscontro anche nelle notazioni che evidenziano il “ maggior peso percepito ” e il “ maggior calore percepito ”.
Sotto tale versante, non può condividersi l’approccio di parte ricorrente che ha evidenziato che “la telecamera di ER è la più leggera di tutto il lotto: infatti, il peso della testina+coupler è pari a 200 gr.” (cfr. pag. 14 del ricorso). Appare sul punto pienamente condivisibile l’osservazione dell’Amministrazione circa il rilievo da attribuire alla distribuzione del peso connesso all’ergonomia dell’impugnatura della telecamera (“ bilanciamento ”). Ai fini dell’impiego dello strumento, infatti, è senz’altro corretto riferirsi al peso “ percepito ”, che è stato proprio uno degli elementi valorizzati durante la prova pratica.
3.4. Anche con riguardo alla voce 8 (insufflatore CO₂), parte ricorrente pretende di scomporre atomisticamente le caratteristiche tecniche che, a scopo dichiaratamente esemplificativo, potrebbero attribuire un punteggio premiale, e procedere quindi a un raffronto sulla base della documentazione tecnica prodotta dai vari concorrenti per contestare il giudizio espresso dalla Commissione. Va, tuttavia, sottolineato che tale approccio condurrebbe a una valutazione meramente parametrica, svuotando il contenuto discrezionale del giudizio globale, che non può essere ridotto a singoli elementi o dati quantitativi.
Con riguardo alla predetta voce emerge che la Commissione abbia valutato in maniera dettagliata sia le caratteristiche tecniche sia gli aspetti ergonomici dei dispositivi offerti.
Per la ricorrente, l’apparecchio presentato, pur conforme alle specifiche minime richieste, è stato giudicato meno ergonomico rispetto agli altri concorrenti e con alcune limitazioni operative percepite durante la prova pratica, determinando l’attribuzione di un punteggio di 0,83/4,00.
In definitiva, le valutazioni espresse dalla Commissione rientrano nella legittima discrezionalità della Commissione, la quale ha operato una ponderazione tra aspetti oggettivi (flusso massimo, compatibilità tecnica) e aspetti soggettivi percepiti durante l’utilizzo (ergonomia e facilità d’uso). Non emergono, pertanto, elementi che configurino un palese travisamento dei fatti o un giudizio manifestamente illogico. La discrezionalità tecnica della Commissione consente infatti di differenziare il punteggio tra offerte tutte conformi, sulla base della maggiore completezza e della migliore fruibilità del sistema, senza che ciò integri alcuna irragionevolezza o arbitrarietà.
La discrepanza tra le offerte, pertanto, non può essere interpretata come violazione dei principi di imparzialità, proporzionalità o ragionevolezza, essendo il giudizio tecnico inevitabilmente soggettivo e ancorato a una ponderazione complessiva di fattori qualitativi, funzionali e operativi.
4. Ai fini di completezza espositiva si evidenzia come non sia suscettibile di positivo apprezzamento neppure il secondo motivo di gravame con il quale parte ricorrente deduce che il giudizio espresso dalla commissione sia carente nella motivazione non consentendo di ricostruire l’ iter logico seguito dalla commissione per formulare i giudizi espressi.
4.1. Il disciplinare di gara infatti riportava dei criteri di valutazione dettagliati ed analitici, tali pertanto da guidare e tracciare i limiti dell’operato valutativo della commissione.
Secondo costante giurisprudenza, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l' iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (in termini, tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1097; Sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6618; Sez. V, Sent., 21/10/2025, n. 8167).
5. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e come tale meritevole di reiezione.
6. La reiezione del ricorso proposto in via principale determina l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata TH LI srl per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a. posto che l’interesse della aggiudicataria a proporre tale impugnativa, volto a contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest’ultima sia dichiarato inammissibile o venga respinto, dal momento che, in entrambi i suddetti casi, l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto (T.A.R. Sardegna, Sez. I, Sent., 03/02/2026, n. 204; Cons. Stato, sez. VI, n. 9468/2025; sez. V, n. 334/2024; TAR Sardegna, Sez. I, Sent., 03/02/2026, n. 204.)
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- rigetta, siccome infondato, il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi in favore dell’amministrazione e della controinteressata, nella misura di euro 4.000 (Quattromila/00), oltre agli accessori legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI ER, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
BE MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE MO | LI ER |
IL SEGRETARIO