TAR Cagliari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 588
TAR
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Valutazione tecnica dell'offerta

    Il Tribunale ritiene che la valutazione tecnica rientri nella discrezionalità della commissione giudicatrice e che i punteggi numerici, supportati da brevi note esplicative, costituiscano motivazione sufficiente. Non sono riscontrati macroscopici disallineamenti, travisamenti dei fatti o illogicità manifeste. La giurisprudenza citata conferma l'inammissibilità di sostituire la valutazione della commissione con una propria, basata su singoli elementi o comparazioni unilaterali.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dei giudizi tecnici

    Il Tribunale ritiene che, in presenza di criteri di valutazione dettagliati e analitici nel disciplinare, il punteggio numerico assegnato operi come sufficiente motivazione, rendendo comprensibile l'iter logico seguito dalla commissione. Le note sintetiche hanno un ruolo ancillare e non esaustivo.

  • Rigettato
    Domanda di subentro o risarcimento

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato, anche le domande subordinate, inclusa quella di subentro o risarcimento, vengono respinte.

  • Rigettato
    Inefficacia dell'accordo quadro

    La domanda viene respinta in quanto il ricorso principale è stato rigettato.

  • Improcedibile
    Illegittimità ammissione ER LI S.r.l. per carenza requisiti insufflatore CO2

    Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il ricorso principale proposto da ER LI S.r.l. è stato rigettato. Di conseguenza, la controinteressata conserva il bene della vita ottenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 588
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 588
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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