Articolo 496 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 495Articolo 497
Versione
6 maggio 1952
Art. 496.
(Omologazione del rendiconto)


Compiuta la riscossione e depositato il prezzo della cessione del nolo e dei crediti di cui all'articolo 652 comma quarto del codice, il giudice designato, sentito il curatore della nave, provvede alla formazione del rendiconto.
Del deposito di questo e dei documenti giustificativi il cancelliere da' comunicazione alle parti, delle quali il giudice designato dispone l'audizione a norma dell' articolo 485 del codice di procedura civile .
Risolte le eventuali contestazioni, il giudice designato omologa il rendiconto con ordinanza non impugnabile.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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