CASS
Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2023, n. 40926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40926 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SP IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40926 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 13/06/2023 Motivi della decisione Con sentenza in data 17/03/2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato in punto responsabilità la sentenza del Tribunale di Frosinone che ha condannato SP AB per concorso in due episodi di usura aggravata, uno in danno di IL NL e l'altro in danno di AU IO, contestati ai capi B) e F) dell'imputazione. Deduce la ricorrente: 1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di usura. Sostiene che i giudici di merito hanno dato per scontato che fra le parti ci sia stata una pattuizione di interessi e che successivamente alla pattuizione le somme fossero state compensate con l'esecuzione dei lavori;
2. vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese;
3. violazione di legge in tema di bilanciamento delle circostanze. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza. Le doglianze articolate nel ricorso sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu °cui/ della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Con riguardo al giudizio di attendibilità delle parti offese IL NL e AU IO il motivo non si confronta con l'ampia motivazione della sentenza impugnata che non solo ha valutato le censure difensive ma ne ha anche dato conto della insussistenza. Così come la motivazione offerta dai giudici d'appello in tema di diniego delle attenuanti generiche in termini di prevalenza e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte di doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 1
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Roma 13/06/2023 Il consigliere estensore Il pr ente IO VE Luci mperiali
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40926 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 13/06/2023 Motivi della decisione Con sentenza in data 17/03/2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato in punto responsabilità la sentenza del Tribunale di Frosinone che ha condannato SP AB per concorso in due episodi di usura aggravata, uno in danno di IL NL e l'altro in danno di AU IO, contestati ai capi B) e F) dell'imputazione. Deduce la ricorrente: 1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di usura. Sostiene che i giudici di merito hanno dato per scontato che fra le parti ci sia stata una pattuizione di interessi e che successivamente alla pattuizione le somme fossero state compensate con l'esecuzione dei lavori;
2. vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese;
3. violazione di legge in tema di bilanciamento delle circostanze. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza. Le doglianze articolate nel ricorso sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu °cui/ della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Con riguardo al giudizio di attendibilità delle parti offese IL NL e AU IO il motivo non si confronta con l'ampia motivazione della sentenza impugnata che non solo ha valutato le censure difensive ma ne ha anche dato conto della insussistenza. Così come la motivazione offerta dai giudici d'appello in tema di diniego delle attenuanti generiche in termini di prevalenza e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte di doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 1
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Roma 13/06/2023 Il consigliere estensore Il pr ente IO VE Luci mperiali