Sentenza 18 ottobre 2000
Massime • 1
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente, per il collaboratore di giustizia, la sospensione dell'esecuzione in ragione della sua qualità e senza ulteriori condizioni, ma la riconosce entro gli stessi limiti previsti per gli altri condannati, in quanto la scelta legislativa risulta conforme al principio costituzionale di eguaglianza, in presenza di una "ratio" identica (precostituzione delle condizioni più idonee all'avvio di un percorso rieducativo) e di un'adeguata considerazione, in diverse e appropriate sedi, delle peculiarità della collaborazione (normativa premiale e misure di protezione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2000, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 18/10/2000
1. Dott. VITO LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " EDOARDO ZZ " N. 5923
3. " PAOLO BARDOVAGNI " REGISTRO GENERALE
4. " ER NO " N. 22427/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano
in procedimento di esecuzione concernente:
ST Fabio, n. 29.7.1959 a Torino
avverso l'ordinanza in data 13.4.2000 della Corte d'Assise di Appello di Milano Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Bardovagni Lette le richieste del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato O S S E R V A
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione, su incidente proposto dall'interessato, disponeva "la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso... nei confronti di ST Fabio... fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata dal ST". Osservava che il condannato, per l'entità della pena residua da espiare (anni 5, mesi 8 e giorni 16 di reclusione) e per il titolo dei reati commessi (compresi nella previsione dell'art. 4 bis L. 26.7.1975 n. 354) non poteva fruire, secondo il letterale tenore dell'art. 656 C.P.P., nel testo attualmente vigente, dell'automatica sospensione dell'ordine di esecuzione da tale norma prevista, ricorrendo le condizioni ostative di cui ai co. 5 e 9. Tuttavia, una lettura logico - sistematica del quadro normativo di riferimento consentiva di estendere anche a lui tale disposizione. Egli, come collaboratore di giustizia (ammesso, sembra, allo speciale programma di protezione) non era escluso dalle misure alternative alla detenzione in forza dell'art. 4 bis L. n.354/1975, ed anzi poteva accedervi "anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena" (art.13 ter D.L. 15.1.1991 n. 8). D'altra parte, la modifica all'art. 656 C.P.P., da ultimo introdotta con L. 27.5.1998 n. 165, aveva chiaramente inteso prescrivere l'obbligatoria sospensione dell'ordine di esecuzione in attesa della presentazione di istanza di regimi alternativi entro un termine prefisso - e poi durante il tempo occorrente alla trattazione dell'istanza stessa - nei confronti di tutti i condannati che si trovino in situazione di ammissibilità ai benefici in questione, fissando dei limiti esattamente commisurati alle condizioni di accesso, sicché la mancanza di espressa menzione della categoria dei collaboratori di giustizia doveva attribuirsi a. mero difetto di coordinamento legittimamente superabile in via di interpretazione.
Il Procuratore Generale del distretto, che cura l'esecuzione, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 656 C.P.P.. Con memoria - tardivamente depositata - in data 12.10.2000 la difesa dell'interessato ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla giurisprudenza di merito del distretto di Milano ed evidenziando che le aspettative dei collaboratori - ammessi ad uno speciale regime con possibilità di evitare definitivamente l'esperienza carceraria - sarebbero sostanzialmente "tradite" nel caso di prematura introduzione in istituto in attesa delle decisioni della magistratura di sorveglianza;
solleva in subordine - in caso di riconosciuta fondatezza del ricorso - eccezione di illegittimità costituzionale dei co. 5 e 9 dell'art. 656 C.P.P. in relazione all'art. 3 della Costituzione. Il ricorso è fondato. Come la stessa ordinanza impugnata ha apertamente affermato, l'interpretazione adottata non è in alcun modo giustificata dal letterale tenore dell'art. 656 C.P.P.. Quanto al preteso coordinamento logico - sistematico, esso muove dall'erroneo presupposto che la norma abbia inteso prescrivere la sospensione dell'esecuzione in ogni caso in cui il condannato sia astrattamente ammissibile a regimi alternativi. Ora, pur avendo il legislatore del 1998 esteso e tendenzialmente generalizzato le ipotesi di sospensione automatica già in precedenza previste dall'ordinamento penitenziario, ha comunque escluso talune situazioni in cui l'ammissione ai benefici sarebbe in astratto possibile (ad es., reiterazione di istanze nei casi specificati al co. 7 dell'art. 656 citato;
custodia in carcere al momento in cui la sentenza diviene definitiva). In tali ipotesi residuali - a prescindere dalla speciale disciplina in tema di tossicodipendenza, che qui non rileva - la sospensione potrà bensì essere disposta in via provvisoria, ma previa una più penetrante delibazione del Magistrato di sorveglianza circa i presupposti della misura alternativa richiesta, il pregiudizio inerente alla protrazione dello stato detentivo, l'eventuale pericolo di fuga (artt. 47, co. 4, e 47 ter, co. 1 quater, L. n. 354/1975). La ""ratio" del sistema (che, secondo un corretto approccio ermeneutico, va desunta dalla complessiva disciplina in concreto adottata alla luce dei principi - cardine della materia) è dunque riconducibile, oltre che ad un collaterale intento di attenuare le tensioni derivanti dal sovraffollamento del circuito carcerario, essenzialmente alle indefettibili funzioni, costituzionalmente sancite, del trattamento sanzionatorio, cioè alla rieducazione ed alla prevenzione, commisurate e adeguate ad elementi caratterizzanti la personalità del soggetto (come la stessa ordinanza impugnata, pur senza trarne le necessarie conclusioni, ha in parte riconosciuto).
Infatti, fruiranno dell'automatica sospensione soggetti non detenuti in carcere, cui è stata inflitta, o rimane da espiare, una pena di breve durata, e quindi attualmente connotati da non elevata pericolosità e da favorevoli prospettive di recupero sociale, che potrebbero essere pregiudicate da un non necessario contatto con l'ambiente penitenziario;
ne saranno invece esclusi quanti risultino in atto pericolosi e perciò necessitanti di un più impegnativo trattamento di rieducazione, siccome sottoposti a custodia carceraria o autori di gravi reati elencati all'art. 4 bis L. n. 354/1975, normalmente significativi di contiguità alla criminalità organizzata. Ora, la qualifica di collaboratore di giustizia non è distintamente contemplata dal legislatore nell'ambito della disciplina della sospensione, ne' può di per sè considerarsi sintomatica di scemata pericolosità e di intrapresa revisione del passato criminale, ben potendo la scelta collaborativa dipendere da altri motivi, e in primo luogo dal desiderio di fruire della normativa premiale;
questa, d'altra parte, opera in relazione alla utilità, lealtà e costanza del contributo arrecato, indipendentemente da qualsiasi segno di effettiva resipiscenza. Nè a diversa conclusione conduce la possibilità, prevista dall'art. 13 ter D.L. n. 8/1991, di concedere al collaboratore ammesso a speciale programma di protezione i benefici penitenziari in deroga alle limitazioni ordinariamente previste. Trattasi di facoltà correlata alle esigenze di protezione (e non alla mera condotta collaborativa) che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, va peraltro esercitata discrezionalmente, con esclusione di ogni automatismo, salvaguardando le indefettibili finalità dell'emenda e del conseguimento di stabile rieducazione (cfr. Cass., Sez. I, 24.10/4.12.1996, Chiofalo;
5.11.1996/31.1.1997, Correale;
28.1/6.3.2000, Tibaldi). La ricognizione della disciplina legislativa porta dunque a concludere che il collaboratore potrà essere ammesso alla sospensione dell'esecuzione ex art. 656 C.P.P. non per tale sua qualità e senza ulteriori condizioni, ma entro gli stessi limiti previsti per gli altri condannati;
la scelta effettuata in proposito dal legislatore è conforme al principio costituzionale di eguaglianza, in presenza di una identica "ratio" (precostituzione delle condizioni più idonee all'avvio di un percorso rieducativo) - ed essendo le peculiarità della collaborazione adeguatamente considerate in diverse ed appropriate sedi (normativa premiale;
misure di protezione). Manifestamente infondata è quindi la prospettata eccezione di incostituzionalità.
L'estensione ai collaboratori "protetti" della sospensione automatica dell'esecuzione non può neppure essere sorretta dalla diversa "ratio" di garantirne la sicurezza, cui ha fatto riferimento la giurisprudenza di merito citata dalla difesa del ST (Assise App. Milano 13.6.2000, Mammoliti). Al proposito va ribadito che, trattandosi di finalità differente da quelle perseguite con l'art.656 C.P.P., essa non è idonea a giustificare una lettura estensiva;
d'altra parte, il D.L. n. 8/1991 prevede già, all'art. 13 bis, un articolato meccanismo volto ad evitare il contatto con il carcere dei soggetti da sottoporre a speciale programma di protezione, ed eventuali carenze della normativa, o possibili negligenze e difetti di coordinamento degli organi preposti all'esecuzione, non possono tradursi in una indebita applicazione di istituti ad altri scopi preordinati.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2001