Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2000, n. 3367
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Sentenza 18 ottobre 2000

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È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente, per il collaboratore di giustizia, la sospensione dell'esecuzione in ragione della sua qualità e senza ulteriori condizioni, ma la riconosce entro gli stessi limiti previsti per gli altri condannati, in quanto la scelta legislativa risulta conforme al principio costituzionale di eguaglianza, in presenza di una "ratio" identica (precostituzione delle condizioni più idonee all'avvio di un percorso rieducativo) e di un'adeguata considerazione, in diverse e appropriate sedi, delle peculiarità della collaborazione (normativa premiale e misure di protezione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2000, n. 3367
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3367
    Data del deposito : 18 ottobre 2000

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