Sentenza 8 febbraio 2012
Massime • 1
L'individuazione della più grave tra le pene concorrenti, ai fini dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., deve aver riguardo alla pena base comprensiva degli aumenti o diminuzioni per circostanze, ivi compresa la recidiva.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2012, n. 8706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8706 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/02/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 378
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 31941/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL ME N. IL 09/08/1972;
avverso l'ordinanza n. 417/2010 GIP TRIBUNALE di LECCE, del 29/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 aprile 2011, il G.I.P. del Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con la quale AL DO ha chiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. (riduzione della pena nella misura non superiore al quintuplo della più grave fra le peni concorrenti), con riferimento al provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dal P.M. di Lecce il 28 giugno 2010, con il quale era stata ordinata nei suoi confronti l'esecuzione della pena complessiva di anni 14, mesi 11 e giorni 16 di reclusione.
2. Il G.I.P. di Lecce ha rilevato come nei confronti dell'istante fossero stati emessi cumuli parziali, relativi a reati per i quali il AL aveva subito diversi periodi di carcerazione e che sia in ciascuno di detti cumuli parziali, sia in quello finale del 28 giugno 2010, di cui sopra, non erano stati mai superati i limiti di pena, di cui all'art. 78 cod. pen., in quanto il criterio moderatore di cui al citato art. 78 cod. pen. non poteva essere applicato in modo unitario a tutte le pene dal medesimo sofferte, ma con esclusivo riferimento a ciascun cumulo parziale;
e, con riferimento al cumulo del 28 giugno 2010, la pena più grave doveva essere ritenuta quella di anni 2 e mesi 10 di reclusione, in quanto per pena base doveva essere ritenuta quella di anni 3 di reclusione, quale aumentata per la contestata recidiva di anni 1 e mesi 3 di reclusione (per un totale di anni 4 e mesi 3 di reclusione), ridotta poi di un terzo per il rito abbreviato.
3. Avverso detto provvedimento del G.I.P. dei Tribunale di Lecce propone ricorso per cassazione AL DO per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge e motivazione carente ed illogica, in quanto l'art. 78 cod. pen., ispirato al principio del favor rei, imponeva soglie massime di sanzione (il quintuplo di quella inflitta per il reato più grave) nell'ipotesi di cumuli di pene temporanee concorrenti.
Il provvedimento impugnato non era condivisibile laddove aveva indicato la pena base in anni 2 e mesi 10 di reclusione, in luogo di anni 2, in quanto erroneamente era stata ritenuta per tale quella derivante dall'applicazione della recidiva, mentre, al contrario, occorreva far riferimento alla pena base quale individuata in astratto, priva cioè degli aumenti derivanti dall'applicazione di circostanze aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da AL DO è infondato.
2. Va invero rilevato che il ricorrente non lamenta che il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. venga applicato, in occasione di più cumuli parziali, con riferimento alle pene afferenti a ciascun cumulo, quanto piuttosto ai criteri seguiti dal provvedimento impugnato per determinare la pena base, da usare come parametro per applicare il criterio moderatore contenuto nel citato art. 78 cod. pen., con specifico riferimento al cumulo emesso dal P.M. in data 28
giugno 2010.
3. L'ordinanza impugnata è tuttavia pienamente condivisibile sul punto, avendo essa fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale per individuare la più grave delle pene concorrenti, utile per applicare il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., occorre fare riferimento alla pena base, comprensiva tuttavia degli aumenti o diminuzioni conseguenti ad eventuali aggravanti od attenuanti e quindi tenendo conto anche dell'aumento di pena a titolo di recidiva, essendo unicamente escluso tener conto dell'eventuale aumento di pena conseguente alla continuazione (cfr. Cass. Sez. 1 n. 9707 del 9/01/2007, Attanasio, Rv. 236239).
4.Condivisibilmente pertanto il provvedimento impugnato ha indicato come pena inflitta per il reato più grave, rilevante al fine dell'applicazione dei criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., quella risultante dall'aumento disposto a titolo di recidiva e quindi non la pena base di anni 2 di reclusione, ma quella di anni 3 e mesi 3 di reclusione, comprensiva quindi dell'aumento di pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione a titolo di recidiva.
5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2012