TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/07/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
2835 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel./est.
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2835/2024 R.G. FA promossa da:
Parte_1
parte elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Bosi, Donato e Servente che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in atti
- parte attrice - contro
CP_1
parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Romaniello che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
- parte convenuta -
e con l'intervento di
1. Avv. Stefano Ardagna quale Curatore speciale del minore - Persona_1
parte ammessa al PSS
Elettivamente domiciliato presso lo studio
2. Pubblico Ministero avente per oggetto: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice :
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, dato atto della tardiva costituzione in giudizio della resistente e della conseguente inammissibilità delle domande dispiegate, dato atto della conferma di disponibilità di a collaborare in ogni modalità con i Parte_1
Servizi che hanno in carico il nucleo,
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1
in Nichelino il 12.01.2002 e trascritto Reg. Stato Civ. Comune di Nichelino atto n. 3- CP_1
1-2002 P. Uff./Vol;
- ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nichelino di provvedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanata sentenza.
Si domanda che il Tribunale (nell'eventualità) emetta sentenza non definitiva per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Nichelino il
12.01.2002, ai sensi dell'art. 4, comma 12°, legge 898/70 in considerazione delle gravi condizioni di salute del ricorrente e per i motivi espressi in ricorso introduttivo.
- Confermare ex art. 5 bis della L. 184/1983 l'affidamento provvisorio del minore
[...]
al di Chivasso. Persona_2 CP_2
- Disporre che le decisioni di maggior interesse per fra cui quelle relative Persona_2 all'educazione, alla salute, all'istruzione siano assunte dal servizio affidatario di concerto con entrambi i genitori, ovvero in caso di disaccordo direttamente dal Servizio affidatario, tenendo conto delle inclinazioni naturali del minore e delle aspirazioni del medesimo, sentiti, se del caso, gli insegnanti, il medico di fiducia/pediatra e gli operatori della Casa Famiglia.
- Confermare l'attuale collocazione del minore presso la Casa Famiglia che attualmente lo ospita con monitoraggio e supporto del Servizio Sociale affidatario.
- Confermare l'attuale calendario di incontri padre-figlio con progressiva liberalizzazione, tenendo conto della volontà e dei desideri del minore.
- Confermare la presa in carico del minore da parte del Servizio Sociale e del Servizio di Psicologia
Dell'Età Evolutiva territorialmente competenti.
- Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura ed all'educazione del figlio, quando l'ha con sé e che entrambi i genitori corrispondano all'affidatario le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per un'attività) e ricreative previamente concordate qualora non necessitate ed in ogni caso documentate-nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'Intesa.
- Rigettare ogni avversa domanda (compresa quella di contributo al mantenimento) in quanto tardiva e per l'effetto inammissibile.
Con espressa istanza, nel caso di contestazione da parte del coniuge, di sentenza parziale relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 4 L. co 12 l.898/70 così come novellato dalla L.
80/05.
Col favore delle spese.
Per parte convenuta
Confermare le statuizioni di affidamento e collocamento del figlio previste nella sentenza di separazione;
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e CP_1 Parte_1
Disporre in capo al Sig. vista l'errata interpretazione dei redditi compiuta in sede di Parte_1 separazione dal Tribunale un contributo al mantenimento in favore della moglie di € 150,00 mensile
.
Con vittoria di spese, competenze, rimb. forf., CPA e IVA come per legge
Per il curatore speciale del minore
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- confermare l'affido del minore ai Servizi Sociali di Chivasso per la durata di anni due;
CP_2
- disporre che le decisioni di maggior interesse per , fra cui quelle relative Persona_2 all'educazione, alla salute, all'istruzione siano assunte dal Servizio affidatario di concerto con il padre e con la madre, ovvero, in caso di disaccordo direttamente dal Servizio, tenendo conto delle inclinazioni naturali del minore e delle aspirazioni del medesimo, sentiti, se del caso, gli insegnanti, il medico di fiducia/pediatra, gli operatori della Casa Famiglia;
- confermare l'attuale collocazione del minore presso la Casa Famiglia che lo ospita;
- disporre che i genitori incontrino , secondo tempi e modalità individuate dai Persona_2
Servizi affidatari e tenendo conto della volontà e dei desideri del minore, autorizzando ampliamenti con il padre e graduali liberalizzazioni con la madre condizionate al benessere psico-fisico-affettivo del minore;
- confermare le prese in carico del servizio sociale e di NPI affinchè offrano al nucleo ogni opportuno sostegno e sostengano il minore nella comprensione ed elaborazione della patologia del signor
Parte_1 - invitare i genitori a continuare i percorsi di sostegno intrapresi presso il DPAA (Centro integrato per la prevenzione e il trattamento dei Disturbi di Personalità in Adolescenza e in età Adulta) e il
CSM, necessari a rinforzare le proprie competenze e a migliorare la relazione con il figlio;
- raccomandare ai genitori di collaborare con tutti i servizi incaricati per l'attuazione degli interventi di sostegno e di supporto al nucleo e alla relazione genitori-figlio;
- disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento del figlio quando lo ha con sé, corrispondendo altresì all'affidatario il 50% delle spese scolastiche, sportive, ludico-ricreative nel rispetto del Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Ivrea
Per il P.M.
Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4.11.2024 premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con rito civile con in Nichelino in data 12.1.02, unione dalla quale è nato CP_1
il figlio (20.10.11), adiva il Tribunale, formulando, tra le altre cose, la richiesta di Per_2
scioglimento del matrimonio.
Con provvedimento del 27.11.2024 il Tribunale di Ivrea fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 14.05.2025 e nominava quale curatore speciale del minore l'avv. Stefano ARDAGNA che aveva già ricoperto tale ufficio nel giudizio di separazione dei coniugi.
Il 7.4.25 si costituiva in giudizio l'Avv. Stefano Ardagna quale curatore speciale del minore.
Il 13.05.2025 si costituiva in giudizio anche aderendo alla domanda del ricorrente di CP_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio e domandando un contributo al proprio mantenimento pari ad Euro 150,00 mensili;
All'udienza del 14.5.25 la resistente, benchè costituita non compariva personalmente, pertanto non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Il 15.05.2025 il Giudice emetteva ordinanza per i provvedimenti provvisori, che di seguito si riporta per la parte di interesse:
<<
CIRCA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
Rilevato che dal verbale di udienza emerge quanto segue: <
Liberamente interrogata parte ricorrente dichiara: Parte_1
< Vivo a Chivasso, in Corso Galileo Ferraris 215/E, in casa di mia proprietà, per la quale pago rate
di mutuo mensili di € 530,00. Sono pensionato e la mia pensione ammonta a € 1.567,00 mensili. Non ho altri immobili. Vivo da solo. Il figlio , nato il [...], si trova presso la casa Per_2 famiglia “La soffitta incantata” di Verrua Savoia;
ogni due settimane il bambino viene accompagnato a casa mia e si ferma per qualche ora;
rimango da solo con mio figlio. >
Viene data lettura delle dichiarazioni rese.
Liberamente interrogato il Curatore speciale (del minore) dichiara:
“ si trova in casa famiglia dall'aprile 2021 ed il percorso prosegue positivamente. Non Per_2
sono andato presso la struttura, ma ho contatti frequenti con i Servizi, che mi aggiornano circa la vita del bambino”.
Viene data lettura delle dichiarazioni rese.
-
Ritenuta la necessità di emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis 22 cpc;
QUESTIONI NON PATRIMONIALI PER LA PROLE
Rilevato che tutte le parti (compresa la convenuta non comparsa personalmente in udienza) sostanzialmente chiedono la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione pubblicata il 21.6.24 che, tra le altre cose, prevede l'affido del minore al S.S.;
Ritenuta pertanto superflua l'audizione del minore sia per evitargli inutili situazioni di tensione emotiva e sia perchè egli stesso immagina il suo futuro all'interno della casa famiglia ove è collocato, per come emerge dalla relazione del S.S.;
Rilevato che nella relazione del Servizio di psicologia della salute in età evolutiva tra le altre cose così è scritto (pag.2-3):
<
In conclusione si ribadisce che, in collaborazione con il servizio Sociale, il progetto su Per_2
è:
Mantenimento di in Casa Famiglia Per_2
Incontri in Luogo Neutro con la mamma
Rimodulazione degli incontri con il papà, con sostegno educativo.
Proseguimento presa in carico del signor presso il DPAA Parte_1
Proseguimento presa in carico della signora presso il DPAA con eventuale anche invio al CP_1
CSM per una presa in carico psichiatrica
Colloqui Assistente Sociale con il signor e la signora Parte_1 CP_1 -
Rilevato che dalla relazione del S.S. depositata il 30.4.25 tra le altre cose (pag. 4) risulta che:
<
… la rete dei servizi non rileva al momento fattori prognostici che possano modificare la situazione in essere e portare ad una rivalutazione della collocazione del minore.
Ad oggi non si sono evidenziati cambiamenti nel funzionamento dei genitori che risultano entrambi, in modo differente, fragili dal punto di vista del profilo educativo ed accuditivo. La patologia sanitaria del sig. complica ulteriormente la possibilità di ipotizzare una progettualità Parte_1
futura di rientro del figlio.
Pertanto si ritiene che la collocazione di nel contesto casa – famiglia sia ad oggi un Per_2
fattore protettivo e di tutela per il ragazzino che ha costruito punti di riferimento, non essendoci per lo stesso la possibilità di un rientro presso la casa paterna o materna.
Si ritiene inoltre proseguire con incontri liberi padre/figlio dato il buon decorso, mentre considerata la fragilità materna e le difficoltà anche relazionali della stessa, si ritiene necessario proseguire con incontri alla presenza degli educatori, con possibilità di liberalizzazione secondo modalità e tempi del Servizio Sociale al fine di sperimentare possibilità di momenti in autonomia tra madre e figlio.
-
Ritenuto che, alla luce di quanto sopra e valutato l'interesse del minore, debbano sostanzialmente essere confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione per come specificato in dispositivo, tenuto conto di quanto disposto dal nuovo art. 5 bis L 184/1983 e di quanto suggerito dalle relazioni dei Servizi;
QUESTIONI PATRIMONIALI PER LA PROLE
Rilevato, circa il ricorrente, che dalla documentazione prodotta risultano redditi lordi, per gli anni di imposta 2022 e 2023, rispettivamente di euro 23.17,00 e 24.945,00;
Rilevato, circa la convenuta, che dalla documentazione prodotta risultano redditi lordi, per gli anni di imposta 2022 e 2023, rispettivamente di euro 20.298,00 e 12.278,00;
Ritenuto che possano essere accolte le richieste di entrambe le parti, circa il contributo al mantenimento del figlio, volte ad ottenere la conferma di quanto disposto con la sentenza di separazione
QUESTIONI PATRIMONIALI TRA LE PARTI
Ritenuto che la domanda della convenuta volta ad ottenere assegno di mantenimento sia inammissibile stante la tardiva costituzione della parte avvenuta il 13.5.25 e cioè soltanto un giorno prima dell'udienza di comparizione;
CIRCA LE RICHIESTE ISTRUTTORIE Rilevato che le parti non hanno formulato richieste istruttorie;
Ritenuto necessario ai fini della pronuncia sul vincolo che parte ricorrente depositi:
1. copia dell'atto integrale di matrimonio
2. copia della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato;
Ritenuto che la causa sia matura per la rimessione in decisione, senza la concessione dei termini di rito stante la rinuncia di tutte le parti per come manifestata in udienza
P.Q.M.
CIRCA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
- Conferma ex art. 5 bis della L. n. 184/1983 l'affido del minore Persona_2
nato a [...] il [...] ai Servizi Sociali di Chivasso per la durata di anni due con CP_2
decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento;
- Dispone che le decisioni di maggiore interesse per fra cui quelle relative Persona_2
all'educazione, alla salute all'istruzione siano assunte dal servizio affidatario di concerto con il padre e con la madre ovvero in caso di disaccordo direttamente dal Servizio affidatario tenendo conto delle inclinazioni naturali del minore e delle aspirazioni del medesimo sentiti se del caso gli insegnanti, il medico di fiducia/pediatra, gli operatori della Casa Famiglia;
- Conferma l'attuale collocazione del minore presso la casa-famiglia che lo ospita con monitoraggio e supporto da parte del Servizio Sociale affidatario;
- Dispone che i genitori e incontrino , Parte_1 CP_1 Persona_2
secondo tempi e modalità individuate dai Servizi affidatari e tenendo conto della volontà e dei desideri del minore autorizzando fin d'ora graduali liberalizzazioni con ciascun genitore condizionate al benessere psicofisico e affettivo del minore;
- Conferma le prese in carico del minore da parte del Servizio Sociale e di Psicologia dell'Età
Evolutiva affinché offrano al nucleo ogni opportuno sostegno;
- Invita i genitori a continuare i percorsi di sostegno intrapresi presso il DPAA (centro integrato per la prevenzione e il trattamento dei Disturbi Di Personalità In Adolescenza e Età Adulta) e il CSM, necessaria rinforzare le proprie competenze e a migliorare la relazione con il figlio;
- Raccomanda ai genitori di collaborare con tutti i servizi incaricati per l'attuazione degli interventi di sostegno e di supporto al nucleo e alla relazione genitori figlio;
- Conferma e per l'effetto dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando lo ha con sé. Inoltre, entrambi i genitori corrisponderanno all'affidatario le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale
Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
->
Con la stessa ordinanza il Giudice rinviava la causa al 17.06.2025.
Dopo il deposito, da parte del ricorrente, di documentazione e di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva rimessa in decisione il 18.6.25.
* * *
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento, risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, così come successivamente modificato.
I coniugi sono separati in forza di sentenza del Tribunale di Ivrea passata in giudicato il 2.9.24
(autorizzazione a vivere separati del 25.11.21).
La separazione dura ininterrottamente dal tempo della comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale per concorde affermazione delle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da oltre un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione consensuale.
Appare dunque provato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita e pertanto la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, così come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55.
Sulle domande relative alla prole
Sulle domande relative alla prole il Tribunale conferma quanto statuito con l'ordinanza di cui in parte motiva e per le motivazioni ivi contenute.
Sulla domanda di assegno divorzile.
Il Tribunale rigetta la domanda di assegno divorzile perché tardivamente formulata, per come già indicato nell'ordinanza citata.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della natura della causa (costituiva necessaria in relazione alla pronuncia di scioglimento del matrimonio) e dell'assenza di attività istruttoria orale, le spese di lite tra e si dichiarano compensate. Parte_1 CP_1 Di poi, i genitori, per il principio di causalità, devono sopportare le spese del curatore speciale.
Pertanto il Tribunale condanna e in via solidale verso Parte_1 CP_1
l'esterno e con riparto interno paritario, a rifondere le spese di lite sopportate dal Curatore dei Minori avv. Stefano Ardagna, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, da versare in favore dello Stato ex art 133 TUSG essendo il curatore ammesso al patrocinio a spese dello
Stato.
Più in particolare la liquidazione (ex DM 55/2014 e successive modifiche: giudizi di cognizione avanti al Tribunale, scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, per le sole fasi effettivamente svolte, senza attività processuale di istruttoria/trattazione) è effettuata con valori prossimi ai minimi stante la minima attività svolta:
€ 900,00 fase studio
€ 647,00 fase introduttiva
€ 1453,00 fase decisionale e così per totali € 3.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa, viste le conclusioni del P.M., così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
in Nichelino in data 12.1.02, matrimonio iscritto nei registri di Stato Civile di detto Comune
[...]
(atto n. 3, parte I);
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nichelino di provvedere alle incombenze di legge;
- Conferma ex art. 5 bis della L. n. 184/1983 l'affido del minore Persona_2
nato a [...] il [...] ai Servizi Sociali di Chivasso per la durata di anni due con CP_2
decorrenza dal 15.5.25, data di deposito della ordinanza del Giudice;
- Dispone che le decisioni di maggiore interesse per fra cui quelle relative Persona_2
all'educazione, alla salute all'istruzione siano assunte dal servizio affidatario di concerto con il padre e con la madre ovvero in caso di disaccordo direttamente dal Servizio affidatario tenendo conto delle inclinazioni naturali del minore e delle aspirazioni del medesimo sentiti se del caso gli insegnanti, il medico di fiducia/pediatra, gli operatori della Casa Famiglia;
- Conferma l'attuale collocazione del minore presso la casa-famiglia che lo ospita con monitoraggio e supporto da parte del Servizio Sociale affidatario;
- Dispone che i genitori e incontrino , Parte_1 CP_1 Persona_2
secondo tempi e modalità individuate dai Servizi affidatari e tenendo conto della volontà e dei desideri del minore, autorizzando fin d'ora graduali liberalizzazioni con ciascun genitore condizionate al benessere psicofisico e affettivo del minore;
- Conferma le prese in carico del minore da parte del Servizio Sociale e di Psicologia dell'Età
Evolutiva affinché offrano al nucleo ogni opportuno sostegno;
- Invita i genitori a continuare i percorsi di sostegno intrapresi presso il DPAA (centro integrato per la prevenzione e il trattamento dei Disturbi Di Personalità In Adolescenza e Età Adulta) e il CSM, necessari a rinforzare le proprie competenze e a migliorare la relazione con il figlio;
- Raccomanda ai genitori di collaborare con tutti i servizi incaricati per l'attuazione degli interventi di sostegno e di supporto al nucleo e alla relazione genitori figlio;
- Conferma e per l'effetto dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando lo ha con sé. Inoltre, entrambi i genitori corrisponderanno all'affidatario le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale
Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea
- Compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
- Condanna e in via solidale verso l'esterno e con riparto Parte_1 CP_1
interno paritario, a rifondere le spese di lite sopportate dal Curatore dei Minori avv. Stefano Ardagna, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, da versare in favore dello
Stato ex art 133 TUSG.
- Dispone la comunicazione della sentenza al Giudice Tutelare – Sede ex art 5 bis comma 5 della L
n. 184/1983 per la relativa vigilanza dovendo i Servizi relazionare ogni sei mesi al G.T. sull'andamento e sul benessere del minore e sul recupero della relazione genitoriale
Si comunichi anche al S.S.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 9.7.25.
IL PRESIDENTE EST.
Alessandro SCIALABBA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel./est.
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2835/2024 R.G. FA promossa da:
Parte_1
parte elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Bosi, Donato e Servente che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in atti
- parte attrice - contro
CP_1
parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Romaniello che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
- parte convenuta -
e con l'intervento di
1. Avv. Stefano Ardagna quale Curatore speciale del minore - Persona_1
parte ammessa al PSS
Elettivamente domiciliato presso lo studio
2. Pubblico Ministero avente per oggetto: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice :
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, dato atto della tardiva costituzione in giudizio della resistente e della conseguente inammissibilità delle domande dispiegate, dato atto della conferma di disponibilità di a collaborare in ogni modalità con i Parte_1
Servizi che hanno in carico il nucleo,
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1
in Nichelino il 12.01.2002 e trascritto Reg. Stato Civ. Comune di Nichelino atto n. 3- CP_1
1-2002 P. Uff./Vol;
- ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nichelino di provvedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanata sentenza.
Si domanda che il Tribunale (nell'eventualità) emetta sentenza non definitiva per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Nichelino il
12.01.2002, ai sensi dell'art. 4, comma 12°, legge 898/70 in considerazione delle gravi condizioni di salute del ricorrente e per i motivi espressi in ricorso introduttivo.
- Confermare ex art. 5 bis della L. 184/1983 l'affidamento provvisorio del minore
[...]
al di Chivasso. Persona_2 CP_2
- Disporre che le decisioni di maggior interesse per fra cui quelle relative Persona_2 all'educazione, alla salute, all'istruzione siano assunte dal servizio affidatario di concerto con entrambi i genitori, ovvero in caso di disaccordo direttamente dal Servizio affidatario, tenendo conto delle inclinazioni naturali del minore e delle aspirazioni del medesimo, sentiti, se del caso, gli insegnanti, il medico di fiducia/pediatra e gli operatori della Casa Famiglia.
- Confermare l'attuale collocazione del minore presso la Casa Famiglia che attualmente lo ospita con monitoraggio e supporto del Servizio Sociale affidatario.
- Confermare l'attuale calendario di incontri padre-figlio con progressiva liberalizzazione, tenendo conto della volontà e dei desideri del minore.
- Confermare la presa in carico del minore da parte del Servizio Sociale e del Servizio di Psicologia
Dell'Età Evolutiva territorialmente competenti.
- Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura ed all'educazione del figlio, quando l'ha con sé e che entrambi i genitori corrispondano all'affidatario le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per un'attività) e ricreative previamente concordate qualora non necessitate ed in ogni caso documentate-nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'Intesa.
- Rigettare ogni avversa domanda (compresa quella di contributo al mantenimento) in quanto tardiva e per l'effetto inammissibile.
Con espressa istanza, nel caso di contestazione da parte del coniuge, di sentenza parziale relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 4 L. co 12 l.898/70 così come novellato dalla L.
80/05.
Col favore delle spese.
Per parte convenuta
Confermare le statuizioni di affidamento e collocamento del figlio previste nella sentenza di separazione;
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e CP_1 Parte_1
Disporre in capo al Sig. vista l'errata interpretazione dei redditi compiuta in sede di Parte_1 separazione dal Tribunale un contributo al mantenimento in favore della moglie di € 150,00 mensile
.
Con vittoria di spese, competenze, rimb. forf., CPA e IVA come per legge
Per il curatore speciale del minore
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- confermare l'affido del minore ai Servizi Sociali di Chivasso per la durata di anni due;
CP_2
- disporre che le decisioni di maggior interesse per , fra cui quelle relative Persona_2 all'educazione, alla salute, all'istruzione siano assunte dal Servizio affidatario di concerto con il padre e con la madre, ovvero, in caso di disaccordo direttamente dal Servizio, tenendo conto delle inclinazioni naturali del minore e delle aspirazioni del medesimo, sentiti, se del caso, gli insegnanti, il medico di fiducia/pediatra, gli operatori della Casa Famiglia;
- confermare l'attuale collocazione del minore presso la Casa Famiglia che lo ospita;
- disporre che i genitori incontrino , secondo tempi e modalità individuate dai Persona_2
Servizi affidatari e tenendo conto della volontà e dei desideri del minore, autorizzando ampliamenti con il padre e graduali liberalizzazioni con la madre condizionate al benessere psico-fisico-affettivo del minore;
- confermare le prese in carico del servizio sociale e di NPI affinchè offrano al nucleo ogni opportuno sostegno e sostengano il minore nella comprensione ed elaborazione della patologia del signor
Parte_1 - invitare i genitori a continuare i percorsi di sostegno intrapresi presso il DPAA (Centro integrato per la prevenzione e il trattamento dei Disturbi di Personalità in Adolescenza e in età Adulta) e il
CSM, necessari a rinforzare le proprie competenze e a migliorare la relazione con il figlio;
- raccomandare ai genitori di collaborare con tutti i servizi incaricati per l'attuazione degli interventi di sostegno e di supporto al nucleo e alla relazione genitori-figlio;
- disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento del figlio quando lo ha con sé, corrispondendo altresì all'affidatario il 50% delle spese scolastiche, sportive, ludico-ricreative nel rispetto del Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Ivrea
Per il P.M.
Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4.11.2024 premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con rito civile con in Nichelino in data 12.1.02, unione dalla quale è nato CP_1
il figlio (20.10.11), adiva il Tribunale, formulando, tra le altre cose, la richiesta di Per_2
scioglimento del matrimonio.
Con provvedimento del 27.11.2024 il Tribunale di Ivrea fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 14.05.2025 e nominava quale curatore speciale del minore l'avv. Stefano ARDAGNA che aveva già ricoperto tale ufficio nel giudizio di separazione dei coniugi.
Il 7.4.25 si costituiva in giudizio l'Avv. Stefano Ardagna quale curatore speciale del minore.
Il 13.05.2025 si costituiva in giudizio anche aderendo alla domanda del ricorrente di CP_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio e domandando un contributo al proprio mantenimento pari ad Euro 150,00 mensili;
All'udienza del 14.5.25 la resistente, benchè costituita non compariva personalmente, pertanto non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Il 15.05.2025 il Giudice emetteva ordinanza per i provvedimenti provvisori, che di seguito si riporta per la parte di interesse:
<<
CIRCA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
Rilevato che dal verbale di udienza emerge quanto segue: <
Liberamente interrogata parte ricorrente dichiara: Parte_1
< Vivo a Chivasso, in Corso Galileo Ferraris 215/E, in casa di mia proprietà, per la quale pago rate
di mutuo mensili di € 530,00. Sono pensionato e la mia pensione ammonta a € 1.567,00 mensili. Non ho altri immobili. Vivo da solo. Il figlio , nato il [...], si trova presso la casa Per_2 famiglia “La soffitta incantata” di Verrua Savoia;
ogni due settimane il bambino viene accompagnato a casa mia e si ferma per qualche ora;
rimango da solo con mio figlio. >
Viene data lettura delle dichiarazioni rese.
Liberamente interrogato il Curatore speciale (del minore) dichiara:
“ si trova in casa famiglia dall'aprile 2021 ed il percorso prosegue positivamente. Non Per_2
sono andato presso la struttura, ma ho contatti frequenti con i Servizi, che mi aggiornano circa la vita del bambino”.
Viene data lettura delle dichiarazioni rese.
-
Ritenuta la necessità di emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis 22 cpc;
QUESTIONI NON PATRIMONIALI PER LA PROLE
Rilevato che tutte le parti (compresa la convenuta non comparsa personalmente in udienza) sostanzialmente chiedono la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione pubblicata il 21.6.24 che, tra le altre cose, prevede l'affido del minore al S.S.;
Ritenuta pertanto superflua l'audizione del minore sia per evitargli inutili situazioni di tensione emotiva e sia perchè egli stesso immagina il suo futuro all'interno della casa famiglia ove è collocato, per come emerge dalla relazione del S.S.;
Rilevato che nella relazione del Servizio di psicologia della salute in età evolutiva tra le altre cose così è scritto (pag.2-3):
<
In conclusione si ribadisce che, in collaborazione con il servizio Sociale, il progetto su Per_2
è:
Mantenimento di in Casa Famiglia Per_2
Incontri in Luogo Neutro con la mamma
Rimodulazione degli incontri con il papà, con sostegno educativo.
Proseguimento presa in carico del signor presso il DPAA Parte_1
Proseguimento presa in carico della signora presso il DPAA con eventuale anche invio al CP_1
CSM per una presa in carico psichiatrica
Colloqui Assistente Sociale con il signor e la signora Parte_1 CP_1 -
Rilevato che dalla relazione del S.S. depositata il 30.4.25 tra le altre cose (pag. 4) risulta che:
<
… la rete dei servizi non rileva al momento fattori prognostici che possano modificare la situazione in essere e portare ad una rivalutazione della collocazione del minore.
Ad oggi non si sono evidenziati cambiamenti nel funzionamento dei genitori che risultano entrambi, in modo differente, fragili dal punto di vista del profilo educativo ed accuditivo. La patologia sanitaria del sig. complica ulteriormente la possibilità di ipotizzare una progettualità Parte_1
futura di rientro del figlio.
Pertanto si ritiene che la collocazione di nel contesto casa – famiglia sia ad oggi un Per_2
fattore protettivo e di tutela per il ragazzino che ha costruito punti di riferimento, non essendoci per lo stesso la possibilità di un rientro presso la casa paterna o materna.
Si ritiene inoltre proseguire con incontri liberi padre/figlio dato il buon decorso, mentre considerata la fragilità materna e le difficoltà anche relazionali della stessa, si ritiene necessario proseguire con incontri alla presenza degli educatori, con possibilità di liberalizzazione secondo modalità e tempi del Servizio Sociale al fine di sperimentare possibilità di momenti in autonomia tra madre e figlio.
-
Ritenuto che, alla luce di quanto sopra e valutato l'interesse del minore, debbano sostanzialmente essere confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione per come specificato in dispositivo, tenuto conto di quanto disposto dal nuovo art. 5 bis L 184/1983 e di quanto suggerito dalle relazioni dei Servizi;
QUESTIONI PATRIMONIALI PER LA PROLE
Rilevato, circa il ricorrente, che dalla documentazione prodotta risultano redditi lordi, per gli anni di imposta 2022 e 2023, rispettivamente di euro 23.17,00 e 24.945,00;
Rilevato, circa la convenuta, che dalla documentazione prodotta risultano redditi lordi, per gli anni di imposta 2022 e 2023, rispettivamente di euro 20.298,00 e 12.278,00;
Ritenuto che possano essere accolte le richieste di entrambe le parti, circa il contributo al mantenimento del figlio, volte ad ottenere la conferma di quanto disposto con la sentenza di separazione
QUESTIONI PATRIMONIALI TRA LE PARTI
Ritenuto che la domanda della convenuta volta ad ottenere assegno di mantenimento sia inammissibile stante la tardiva costituzione della parte avvenuta il 13.5.25 e cioè soltanto un giorno prima dell'udienza di comparizione;
CIRCA LE RICHIESTE ISTRUTTORIE Rilevato che le parti non hanno formulato richieste istruttorie;
Ritenuto necessario ai fini della pronuncia sul vincolo che parte ricorrente depositi:
1. copia dell'atto integrale di matrimonio
2. copia della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato;
Ritenuto che la causa sia matura per la rimessione in decisione, senza la concessione dei termini di rito stante la rinuncia di tutte le parti per come manifestata in udienza
P.Q.M.
CIRCA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
- Conferma ex art. 5 bis della L. n. 184/1983 l'affido del minore Persona_2
nato a [...] il [...] ai Servizi Sociali di Chivasso per la durata di anni due con CP_2
decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento;
- Dispone che le decisioni di maggiore interesse per fra cui quelle relative Persona_2
all'educazione, alla salute all'istruzione siano assunte dal servizio affidatario di concerto con il padre e con la madre ovvero in caso di disaccordo direttamente dal Servizio affidatario tenendo conto delle inclinazioni naturali del minore e delle aspirazioni del medesimo sentiti se del caso gli insegnanti, il medico di fiducia/pediatra, gli operatori della Casa Famiglia;
- Conferma l'attuale collocazione del minore presso la casa-famiglia che lo ospita con monitoraggio e supporto da parte del Servizio Sociale affidatario;
- Dispone che i genitori e incontrino , Parte_1 CP_1 Persona_2
secondo tempi e modalità individuate dai Servizi affidatari e tenendo conto della volontà e dei desideri del minore autorizzando fin d'ora graduali liberalizzazioni con ciascun genitore condizionate al benessere psicofisico e affettivo del minore;
- Conferma le prese in carico del minore da parte del Servizio Sociale e di Psicologia dell'Età
Evolutiva affinché offrano al nucleo ogni opportuno sostegno;
- Invita i genitori a continuare i percorsi di sostegno intrapresi presso il DPAA (centro integrato per la prevenzione e il trattamento dei Disturbi Di Personalità In Adolescenza e Età Adulta) e il CSM, necessaria rinforzare le proprie competenze e a migliorare la relazione con il figlio;
- Raccomanda ai genitori di collaborare con tutti i servizi incaricati per l'attuazione degli interventi di sostegno e di supporto al nucleo e alla relazione genitori figlio;
- Conferma e per l'effetto dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando lo ha con sé. Inoltre, entrambi i genitori corrisponderanno all'affidatario le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale
Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
->
Con la stessa ordinanza il Giudice rinviava la causa al 17.06.2025.
Dopo il deposito, da parte del ricorrente, di documentazione e di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva rimessa in decisione il 18.6.25.
* * *
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento, risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, così come successivamente modificato.
I coniugi sono separati in forza di sentenza del Tribunale di Ivrea passata in giudicato il 2.9.24
(autorizzazione a vivere separati del 25.11.21).
La separazione dura ininterrottamente dal tempo della comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale per concorde affermazione delle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da oltre un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione consensuale.
Appare dunque provato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita e pertanto la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, così come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55.
Sulle domande relative alla prole
Sulle domande relative alla prole il Tribunale conferma quanto statuito con l'ordinanza di cui in parte motiva e per le motivazioni ivi contenute.
Sulla domanda di assegno divorzile.
Il Tribunale rigetta la domanda di assegno divorzile perché tardivamente formulata, per come già indicato nell'ordinanza citata.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della natura della causa (costituiva necessaria in relazione alla pronuncia di scioglimento del matrimonio) e dell'assenza di attività istruttoria orale, le spese di lite tra e si dichiarano compensate. Parte_1 CP_1 Di poi, i genitori, per il principio di causalità, devono sopportare le spese del curatore speciale.
Pertanto il Tribunale condanna e in via solidale verso Parte_1 CP_1
l'esterno e con riparto interno paritario, a rifondere le spese di lite sopportate dal Curatore dei Minori avv. Stefano Ardagna, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, da versare in favore dello Stato ex art 133 TUSG essendo il curatore ammesso al patrocinio a spese dello
Stato.
Più in particolare la liquidazione (ex DM 55/2014 e successive modifiche: giudizi di cognizione avanti al Tribunale, scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, per le sole fasi effettivamente svolte, senza attività processuale di istruttoria/trattazione) è effettuata con valori prossimi ai minimi stante la minima attività svolta:
€ 900,00 fase studio
€ 647,00 fase introduttiva
€ 1453,00 fase decisionale e così per totali € 3.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa, viste le conclusioni del P.M., così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
in Nichelino in data 12.1.02, matrimonio iscritto nei registri di Stato Civile di detto Comune
[...]
(atto n. 3, parte I);
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nichelino di provvedere alle incombenze di legge;
- Conferma ex art. 5 bis della L. n. 184/1983 l'affido del minore Persona_2
nato a [...] il [...] ai Servizi Sociali di Chivasso per la durata di anni due con CP_2
decorrenza dal 15.5.25, data di deposito della ordinanza del Giudice;
- Dispone che le decisioni di maggiore interesse per fra cui quelle relative Persona_2
all'educazione, alla salute all'istruzione siano assunte dal servizio affidatario di concerto con il padre e con la madre ovvero in caso di disaccordo direttamente dal Servizio affidatario tenendo conto delle inclinazioni naturali del minore e delle aspirazioni del medesimo sentiti se del caso gli insegnanti, il medico di fiducia/pediatra, gli operatori della Casa Famiglia;
- Conferma l'attuale collocazione del minore presso la casa-famiglia che lo ospita con monitoraggio e supporto da parte del Servizio Sociale affidatario;
- Dispone che i genitori e incontrino , Parte_1 CP_1 Persona_2
secondo tempi e modalità individuate dai Servizi affidatari e tenendo conto della volontà e dei desideri del minore, autorizzando fin d'ora graduali liberalizzazioni con ciascun genitore condizionate al benessere psicofisico e affettivo del minore;
- Conferma le prese in carico del minore da parte del Servizio Sociale e di Psicologia dell'Età
Evolutiva affinché offrano al nucleo ogni opportuno sostegno;
- Invita i genitori a continuare i percorsi di sostegno intrapresi presso il DPAA (centro integrato per la prevenzione e il trattamento dei Disturbi Di Personalità In Adolescenza e Età Adulta) e il CSM, necessari a rinforzare le proprie competenze e a migliorare la relazione con il figlio;
- Raccomanda ai genitori di collaborare con tutti i servizi incaricati per l'attuazione degli interventi di sostegno e di supporto al nucleo e alla relazione genitori figlio;
- Conferma e per l'effetto dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando lo ha con sé. Inoltre, entrambi i genitori corrisponderanno all'affidatario le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale
Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea
- Compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
- Condanna e in via solidale verso l'esterno e con riparto Parte_1 CP_1
interno paritario, a rifondere le spese di lite sopportate dal Curatore dei Minori avv. Stefano Ardagna, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, da versare in favore dello
Stato ex art 133 TUSG.
- Dispone la comunicazione della sentenza al Giudice Tutelare – Sede ex art 5 bis comma 5 della L
n. 184/1983 per la relativa vigilanza dovendo i Servizi relazionare ogni sei mesi al G.T. sull'andamento e sul benessere del minore e sul recupero della relazione genitoriale
Si comunichi anche al S.S.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 9.7.25.
IL PRESIDENTE EST.
Alessandro SCIALABBA