Sentenza 27 marzo 2014
Massime • 1
Èinammissibile il ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice del rinvio in conformità alla decisione della Corte di cassazione nella parte concernente le questioni di diritto con essa decise, sia pure per far valere pretesi errori di fatto incidenti sul precedente giudizio di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2014, n. 19238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19238 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 27/03/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 412
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 36786/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
nei confronti di:
R.M.A. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 1050/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 30/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore SCARAMAZZA Barbara, quale sostituto processuale dell'Avv. BARONE Giuseppe, che si associa alle conclusioni del P.G.. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 aprile 2013 la Corte d'appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, che con sentenza del 27 gennaio 2012 aveva parzialmente annullato la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 5 aprile 2011, a sua volta pronunciata in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Sciacca il 9 ottobre 2009, ed appellata da R.M.A. , ha rideterminato la pena per il reato continuato di cui al L. n. 197 del 1991, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, in anno uno, mesi dieci di reclusione ed Euro 1.133,34 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2. La Suprema Corte di Cassazione, su ricorso dell'imputato, aveva annullato la sentenza della su indicata Corte d'appello in data 5 aprile 2011 limitatamente ai reati di truffa (capo sub B), perché assorbiti in quelli di cui al L. n. 197 del 1991, art. 12, (capo sub A), disponendo il rinvio ad altra sezione della medesima Corte territoriale per la conseguente determinazione della pena.
3. Il P.G. presso la Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla su menzionata Corte d'appello in data 30 aprile 2013, deducendo i seguenti motivi: a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'istituto del concorso formale, della continuazione e del principio di specialità (artt. 15 81 c.p. e art. 606 c.p.p., lett. b); b) l'inosservanza di norme processuali in relazione ai poteri del giudice di rinvio (artt. 627 e 628, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c); c) l'inosservanza di norme processuali in tema di correzione degli errori materiali e di fatto (art. 625 bis, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. e); d) contraddittorietà della motivazione in relazione all'evidenziato errore di fatto ed alle non consequenziali statuizioni di merito (ex art. 606 c.p.p., lett. e). Rileva il P.G. che la Suprema Corte, con la sentenza di annullamento del 27 gennaio 2012, è incorsa in un evidente e rilevabile errore di fatto e che la Corte d'appello, in sede di rinvio, riscontrata la diversità tra il fatto ed il principio di diritto affermato dalla stessa Corte di legittimità, doveva, senza incorrere in un vizio di motivazione, confermare la sentenza annullata. Infatti, l'orientamento giurisprudenziale che vuole il reato di truffa assorbito ex art. 15 c.p., nel reato di indebito utilizzo di carte di credito vale quando la condotta del reo è unica e non, come nel caso in esame, quando il reo, con due diverse ed autonome condotte, abbia posto in essere due distinti reati, aventi parti offese completamente differenti: affermazione, questa, che emergeva dalla semplice lettura dei capi d'imputazione, trattandosi di due fatti diversi che, come tali, concorrevano in senso formale e potevano, al più, essere avvinti dal vincolo della continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
5. Con l'impugnata pronuncia, invero, la Corte d'appello si è correttamente attenuta alle indicazioni dettate da questa Suprema Corte riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in tal guisa aderendo al pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui il giudice di rinvio ha sempre l'obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità, con il logico corollario che su tali punti, in quanto già decisi, nessuna delle parti ha facoltà di proporre ulteriori atti di impugnazione (Sez. 3^, n. 8527 del 19/08/1993, dep. 14/09/1993, Rv. 195159).
È agevole rilevare, del resto, che il fondamento di tale regala iuris riposa sul chiaro dettato normativo di cui al combinato disposto dell'art. 627 c.p.p., comma 3 e art. 628 c.p.p., comma 2. Al riguardo, inoltre, è da soggiungere che questa Suprema Corte ha ormai da tempo ritenuto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628 c.p.p., comma 2, nella parte in cui limita l'ambito del ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio alle questioni non decise dalla pronuncia di annullamento, osservando che il principio della tendenziale irrevocabilità e incensurabilità delle decisioni della Corte di Cassazione costituisce lo scopo stesso della attività giurisdizionale e si mostra pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidato alla medesima Corte dall'art. 111 Cost. (Sez. 2^, n. 41461 del 06/10/2004, dep. 25/10/2004, Rv. 230578).
6. Anche sotto altro, ma connesso profilo, per vero, il ricorso è inammissibile, deducendosi impropriamente, avverso una pronuncia della Corte d'appello e al di fuori di una prospettiva necessariamente incentrata sul favor rei (arg. ex art. 625 bis c.p.p., comma 1), motivi (errori di interpretazione di norme giuridiche, ovvero l'attribuzione ad esse di un'inesatta portata) che, in ipotesi, dovrebbero sorreggere il diverso, ed eccezionale, strumento impugnatorio disciplinato dall'art. 625 bis c.p.p., la cui attivazione è consentita, su richiesta del P.G. o del condannato, solo riguardo a provvedimenti pronunciati da questa Suprema Corte, ed è notoriamente improponibile, di contro, qualora, come avvenuto nell'ipotesi qui considerata, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque assunto un contenuto valutativo (Sez. Un., n. 37505 del 14/07/2011, dep. 17/10/2011, Rv. 250527; Sez. 6^, n. 28269 del 28/05/2013, dep. 28/06/2013, Rv. 257031).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2014