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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2025, n. 4749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4749 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7181/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. GULLOTTA VINCENZO Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCIO' ALESSANDRO giusta procura in atti Appellato
Avente ad oggetto: Opposizione avverso avviso di accertamento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. Parte_1
3294/2023, depositata in data 28.12.2023, con cui era stata rigettata l'opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 1063 del 16.12.2022 emesso dal Controparte_1
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di I° aveva ritenuto applicabile al caso di specie il termine di prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948 n. 4 c.c. e nella parte in cui non aveva ancorato la decorrenza del termine alla data di effettuazione dei consumi, eccependo poi l'inapplicabilità della sospensione di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020; ribadiva che unico atto interruttivo della prescrizione era l'avviso di accertamento opposto e ricevuto in data 02.03.2023, rispetto alla fattura n. 1846 emessa in data 13.07.2018 e mai notificata;
sosteneva che il consumo idrico era stato accertato alla data del 31.12.2017 e riguardava il periodo compreso tra la data del pagina 1 di 4 01.01.2017 e quella del 31.12.2017, di talché il relativo diritto di credito era sorto in data 01.01.2018, giorno a partire dal quale far decorrere il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2935 c.c. che, pertanto, poteva considerarsi intercorso alla data del 31.12.2022, a nulla rilevando il termine di emissione della fattura ai fini del calcolo del termine in oggetto. Affermava che ai sensi del D.P.R.
633/72 il prestatore di servizi era obbligato ad emettere fattura entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui erano stati resi i servizi, di conseguenza il in Controparte_1 riferimento al consumo idrico di cui sopra, era obbligato ad emettere fattura entro e non oltre il
15.01.2018. Richiamava gli artt. da 36 a 41 e 67, all. A della delibera ARERA n. 655/2015 del
23.12.2015, secondo cui il gestore è obbligato ad emettere il documento di fatturazione entro quarantacinque giorni solari decorrenti dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e che, pertanto, la fattura in oggetto, inerente i consumi dal 01.01.2017 al 31.12.2017, avrebbe dovuto essere emessa entro il 14.02.2018. In subordine, eccepiva che il credito portato dalla fattura in contestazione era coperto dalla prescrizione biennale decorrente dal 01.01.2020 di cui alla L. n. 205 del 27.12.2017.
Con un secondo motivo di appello, contestava nel merito il calcolo dei consumi, non in linea con quelli degli anni precedenti e fondato su semplici stime.
Con un terzo motivo di appello, eccepiva la violazione dell'art. 115 c.p.c. dolendosi che il decidente non avesse tenuto conto della mancata contestazione da parte del circa la Controparte_1 doglianza inerente la non debenza dell'importo richiesto per il servizio di fornitura e depurazione, servizi che non erano stati resi, essendo la via Francesco Strazzeri 11 di sprovvista di CP_1 impianto di depurazione e fognario. Chiedeva dunque la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Il si costituiva chiedendo il rigetto del gravame, ribadendo quanto già affermato Controparte_1 nella comparsa di costituzione del giudizio di I° ed ancorando la decorrenza della prescrizione all'esigibilità, ovvero alla scadenza indicata in fattura ed al momento in cui era stata stabilita la tariffa e la modalità di pagamento. Deduceva che agli ordinari termini prescrizionali occorreva aggiungere quelli previsti dalla normativa emergenziale di contrasto al Covid 19 (art. 67 del D.L. 17 marzo 2020 n.
18 convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020 n. 27, commi I e IV), richiamando l'art. 67, comma 1, D.L. 18/2020 ; richiamava anche la risoluzione 6/DF/20 con cui erano stati sospesi i termini per eventi eccezionali e lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione/decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 maggio
2020), per l'espletamento delle attività considerate dalla norma;
sostenendo che per le bollette inerenti consumi antecedenti all'entrata in vigore della detta normativa, trovava applicazione il termine pagina 2 di 4 quinquennale di prescrizione, eccepiva che incombeva sull'utente l'onere di segnalare l'eventuale guasto al contatore, laddove nel caso di specie nessuna segnalazione era pervenuta. Deducendo poi che la zona di riferimento era servita da rete pubblica fognaria, chiedeva la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è fondato per i motivi di cui si dirà.
La presente controversia ha origine dalla opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali n. 1063 del 16.12.2022 avente ad oggetto una fattura emessa dal CP_1 per consumi idrici di cui all'utenza n. 6274 intestata a parte appellante
[...] Parte_1 riferisce di essere venuta a conoscenza della pretesa creditoria solo in data 2.03.2023, eccependo la prescrizione biennale.
Orbene in punto di diritto, con riguardo al decorso del termine di prescrizione va rilevato che la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni, limitandone l'ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio 2020 per settore idrico;
ancora, occorre precisare che a decorrere dal 1° gennaio 2020 la parte della norma che consentiva di dare rilevanza alla responsabilità dell'utente è stata abrogata (art. 1, comma 295, L. 27 dicembre 2019, n. 160) con la conseguenza che, per luce, acqua e gas, attualmente non è più possibile applicare il termine di prescrizione quinquennale.
Da quanto premesso discende che l'applicazione del termine di prescrizione biennale può essere fatto valere solo per le fatture emesse successivamente alla data dell'1.01.2020.
La fattura oggetto di causa, è stata emessa nel mese di Luglio 2018 con scadenza al 28.08.2018; l'art. 1 co. 1° della L. 205/2017 prevede che le disposizioni di cui al co. 4 e 5 si applicano nel settore idrico, alle fatture la cui scadenza è successiva al 1.01.2020, quindi nel caso di specie è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; tuttavia, come correttamente eccepito da parte appellante, l'art. 67 della Tabella I All. A ex art. 36 della Delibera Arera 655/2015 impone all'ente somministrante di rispettare il termine di 45 giorni solari decorrenti dalla data dei consumi per l'emissione della fattura, sicchè il dies a quo decorre dal termine entro cui il gestore è obbligato ad pagina 3 di 4 emettere il documento;
nel caso che occupa, la fattura avrebbe dovuto essere emessa entro il
14.02.2018, giorno da cui decorrono cinque anni e, pertanto il diritto di credito appare prescritto in data
14.02.2023; infatti, il primo atto interruttivo è stato notificato il 2.03.2023 e dunque oltre il quinquennio. Al caso di specie non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 67 e 68 del D.L. 17 marzo
2020 n. 18, cd Cura Italia, che richiamano entrambi l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo n° 159 del 24/09/2015; la disciplina in esame si riferisce espressamente “alle entrate tributarie e non tributarie”, ma nel caso in esame non si è in presenza di un accertamento
“esecutivo” ex art. 1, comma 792 della L. 27/12/2019, bensì di una intimazione di pagamento.
In riforma della sentenza n. 3294/2023 del Giudice di pace di Catania, pertanto, il credito sottostante l'avviso di accertamento n. 1063 del 16.12.2022 va dichiarato prescritto ed ogni altro motivo di appello può ritenersi assorbito.
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio e si liquidano per il I° tenendo conto dei compensi minimi del II scaglione della tabella n. 1 allegata al DM n. 55/2014; per il presente grado di giudizio si liquidano tenendo conto di quanto previsto dal II scaglione della tabella n. 1 allegata al
DM 55/2014, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
- in accoglimento del gravame, revoca la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 3294/2023 e dichiara prescritto il credito sottostante l'avviso di accertamento n. 1063 del 16.12.2022 emesso dal
Comune di CP_1
- condanna il al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_1 favore di quantificate in complessivi € 633,00 per compensi oltre IVA e CPA e Parte_1 spese generali come per legge;
- condanna il al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Controparte_1 favore di quantificate in complessivi € 91,50 per esborsi ed €1.701,00 per compensi Parte_1 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7181/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. GULLOTTA VINCENZO Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCIO' ALESSANDRO giusta procura in atti Appellato
Avente ad oggetto: Opposizione avverso avviso di accertamento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. Parte_1
3294/2023, depositata in data 28.12.2023, con cui era stata rigettata l'opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 1063 del 16.12.2022 emesso dal Controparte_1
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di I° aveva ritenuto applicabile al caso di specie il termine di prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948 n. 4 c.c. e nella parte in cui non aveva ancorato la decorrenza del termine alla data di effettuazione dei consumi, eccependo poi l'inapplicabilità della sospensione di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020; ribadiva che unico atto interruttivo della prescrizione era l'avviso di accertamento opposto e ricevuto in data 02.03.2023, rispetto alla fattura n. 1846 emessa in data 13.07.2018 e mai notificata;
sosteneva che il consumo idrico era stato accertato alla data del 31.12.2017 e riguardava il periodo compreso tra la data del pagina 1 di 4 01.01.2017 e quella del 31.12.2017, di talché il relativo diritto di credito era sorto in data 01.01.2018, giorno a partire dal quale far decorrere il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2935 c.c. che, pertanto, poteva considerarsi intercorso alla data del 31.12.2022, a nulla rilevando il termine di emissione della fattura ai fini del calcolo del termine in oggetto. Affermava che ai sensi del D.P.R.
633/72 il prestatore di servizi era obbligato ad emettere fattura entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui erano stati resi i servizi, di conseguenza il in Controparte_1 riferimento al consumo idrico di cui sopra, era obbligato ad emettere fattura entro e non oltre il
15.01.2018. Richiamava gli artt. da 36 a 41 e 67, all. A della delibera ARERA n. 655/2015 del
23.12.2015, secondo cui il gestore è obbligato ad emettere il documento di fatturazione entro quarantacinque giorni solari decorrenti dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e che, pertanto, la fattura in oggetto, inerente i consumi dal 01.01.2017 al 31.12.2017, avrebbe dovuto essere emessa entro il 14.02.2018. In subordine, eccepiva che il credito portato dalla fattura in contestazione era coperto dalla prescrizione biennale decorrente dal 01.01.2020 di cui alla L. n. 205 del 27.12.2017.
Con un secondo motivo di appello, contestava nel merito il calcolo dei consumi, non in linea con quelli degli anni precedenti e fondato su semplici stime.
Con un terzo motivo di appello, eccepiva la violazione dell'art. 115 c.p.c. dolendosi che il decidente non avesse tenuto conto della mancata contestazione da parte del circa la Controparte_1 doglianza inerente la non debenza dell'importo richiesto per il servizio di fornitura e depurazione, servizi che non erano stati resi, essendo la via Francesco Strazzeri 11 di sprovvista di CP_1 impianto di depurazione e fognario. Chiedeva dunque la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Il si costituiva chiedendo il rigetto del gravame, ribadendo quanto già affermato Controparte_1 nella comparsa di costituzione del giudizio di I° ed ancorando la decorrenza della prescrizione all'esigibilità, ovvero alla scadenza indicata in fattura ed al momento in cui era stata stabilita la tariffa e la modalità di pagamento. Deduceva che agli ordinari termini prescrizionali occorreva aggiungere quelli previsti dalla normativa emergenziale di contrasto al Covid 19 (art. 67 del D.L. 17 marzo 2020 n.
18 convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020 n. 27, commi I e IV), richiamando l'art. 67, comma 1, D.L. 18/2020 ; richiamava anche la risoluzione 6/DF/20 con cui erano stati sospesi i termini per eventi eccezionali e lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione/decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 maggio
2020), per l'espletamento delle attività considerate dalla norma;
sostenendo che per le bollette inerenti consumi antecedenti all'entrata in vigore della detta normativa, trovava applicazione il termine pagina 2 di 4 quinquennale di prescrizione, eccepiva che incombeva sull'utente l'onere di segnalare l'eventuale guasto al contatore, laddove nel caso di specie nessuna segnalazione era pervenuta. Deducendo poi che la zona di riferimento era servita da rete pubblica fognaria, chiedeva la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è fondato per i motivi di cui si dirà.
La presente controversia ha origine dalla opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali n. 1063 del 16.12.2022 avente ad oggetto una fattura emessa dal CP_1 per consumi idrici di cui all'utenza n. 6274 intestata a parte appellante
[...] Parte_1 riferisce di essere venuta a conoscenza della pretesa creditoria solo in data 2.03.2023, eccependo la prescrizione biennale.
Orbene in punto di diritto, con riguardo al decorso del termine di prescrizione va rilevato che la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni, limitandone l'ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio 2020 per settore idrico;
ancora, occorre precisare che a decorrere dal 1° gennaio 2020 la parte della norma che consentiva di dare rilevanza alla responsabilità dell'utente è stata abrogata (art. 1, comma 295, L. 27 dicembre 2019, n. 160) con la conseguenza che, per luce, acqua e gas, attualmente non è più possibile applicare il termine di prescrizione quinquennale.
Da quanto premesso discende che l'applicazione del termine di prescrizione biennale può essere fatto valere solo per le fatture emesse successivamente alla data dell'1.01.2020.
La fattura oggetto di causa, è stata emessa nel mese di Luglio 2018 con scadenza al 28.08.2018; l'art. 1 co. 1° della L. 205/2017 prevede che le disposizioni di cui al co. 4 e 5 si applicano nel settore idrico, alle fatture la cui scadenza è successiva al 1.01.2020, quindi nel caso di specie è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; tuttavia, come correttamente eccepito da parte appellante, l'art. 67 della Tabella I All. A ex art. 36 della Delibera Arera 655/2015 impone all'ente somministrante di rispettare il termine di 45 giorni solari decorrenti dalla data dei consumi per l'emissione della fattura, sicchè il dies a quo decorre dal termine entro cui il gestore è obbligato ad pagina 3 di 4 emettere il documento;
nel caso che occupa, la fattura avrebbe dovuto essere emessa entro il
14.02.2018, giorno da cui decorrono cinque anni e, pertanto il diritto di credito appare prescritto in data
14.02.2023; infatti, il primo atto interruttivo è stato notificato il 2.03.2023 e dunque oltre il quinquennio. Al caso di specie non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 67 e 68 del D.L. 17 marzo
2020 n. 18, cd Cura Italia, che richiamano entrambi l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo n° 159 del 24/09/2015; la disciplina in esame si riferisce espressamente “alle entrate tributarie e non tributarie”, ma nel caso in esame non si è in presenza di un accertamento
“esecutivo” ex art. 1, comma 792 della L. 27/12/2019, bensì di una intimazione di pagamento.
In riforma della sentenza n. 3294/2023 del Giudice di pace di Catania, pertanto, il credito sottostante l'avviso di accertamento n. 1063 del 16.12.2022 va dichiarato prescritto ed ogni altro motivo di appello può ritenersi assorbito.
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio e si liquidano per il I° tenendo conto dei compensi minimi del II scaglione della tabella n. 1 allegata al DM n. 55/2014; per il presente grado di giudizio si liquidano tenendo conto di quanto previsto dal II scaglione della tabella n. 1 allegata al
DM 55/2014, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
- in accoglimento del gravame, revoca la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 3294/2023 e dichiara prescritto il credito sottostante l'avviso di accertamento n. 1063 del 16.12.2022 emesso dal
Comune di CP_1
- condanna il al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_1 favore di quantificate in complessivi € 633,00 per compensi oltre IVA e CPA e Parte_1 spese generali come per legge;
- condanna il al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Controparte_1 favore di quantificate in complessivi € 91,50 per esborsi ed €1.701,00 per compensi Parte_1 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011 pagina 4 di 4