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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1219/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
MORRONE MANUELA, RE
URBANO MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4614/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003348140000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420020072477674000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420020072477674000 ILOR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110005076466000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110039200590000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110039200590000 ILOR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110052549330000 CONTR CONSORT 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130007015478000 CONTR CONSORT 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130007015478000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130019273282000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130019273282000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130019273282000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140009583877000 CONTR CONSORT 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140024613990000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029779639000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029779639000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140039548174000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150002064511000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150004383645000 CANONE ACQUA 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150004383645000 CONTR CONSORT 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150017803646000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150030423443000 CONTR CONSORT 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160006086033000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160019968408000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160019968408000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160019968408000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160032666847000 CONTR CONSORT 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170026724130000 CONTR CONSORT 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012358037000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012358037000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: - dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento impugnata, nonché delle cartelle di pagamento e dei ruoli ivi sottesi e richiamati;
- in subordine, dichiarare che l'istante nulla deve in quanto i supposti crediti sottesi non sono dovuti ovvero non più attuali e/o esigibili per intervenuta prescrizione;
- in ogni caso, dichiarare la (intervenuta) cancellazione ex lege dei carichi di ruolo fino ad €. 1.000,00 sottesi all'intimazione opposta (Legge n. 197/22);
- quindi, ordinarne la cancellazione dai ruoli degli Enti impositori e dell'AdE-R a loro cura e spese;
Con ogni statuizione consequenziale;
e con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori, da distrarsi ex art. 93 cpc
Resistente/Appellato: Nel merito:
Accertare e dichiarare l'avvenuta rituale notifica delle presupposte cartelle presupposte all'avviso di intimazione n. 03420249003348140000;
Accertare il mancato decorso della prescrizione. in virtù della notifica degli interruttivi sopra specificati e della sospensione ex lege della decorrenza dei termini;
Dichiarare la legittimità ed esigibilità dell'avviso di intimazione n. 03420249003348140000 e, per l'effetto, rigettare il ricorso;
Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cod. proc. civ.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90033481 40/000, notificata in data 19.03.2024, relativamente alle seguenti cartelle
1) 03420020072477674000 (IRPEF 1985-86 €. 35.702,95); 2) 03420110005076466000 (TARSU 2010 €.
1.013,68); 3) 03420110039200590000 (IRPEF 1985-86 €. 98.958,76); 4) 03420110052549330000 (Cons. bon. 2010 €. 30,67); 5) 03420130007015478000 (Cons. Bon.+TARSU 2011 €. 950,86); 6)
03420130019273282000 (TARSU 2012 €. 275,09); 7) 03420140009583877000 (Cons. bon. 2012 €. 27,85);
8) 03420140024613990000 (TARSU 2013 €. 209,04); 9) 03420140029779639000 (Tassa aut. 2009-10 €.
2.038,24); 10) 03420140039548174000 (TARES 2013 €. 831,98); 11) 03420150002064511000 (TARI 2013
€. 570,41); 12) 03420150004383645000 (Cons. bon. 2013 €. 26,33, Can. acqua 2004 €. 134,40); 13)
03420150017803646000 (TARI 2014 €. 571,54); 14) 03420150030423443000 (Cons. bon. 2014 €. 25,92);
15) 03420160006086033000 (TARI 2015 €. 496,92); 16) 03420160019968408000 (TARI 2015 €. 507,40,
Tassa aut. 2011-12 €. 2.175,28); 17) 03420160032666847000 (Cons. bon. 2015 €. 24,52); 18)
03420170026724130000 10.01.2018 (Cons. bon. 2016 €. 23,84); 19) 03420180012358037000 (Tassa aut.
2013-14 €. 1.380,18).
Il ricorrente affermava di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle, ed eccepiva l'intervenuta prescrizione, nonchè la cancellazione delle cartelle per crediti inferiori a € 1000,00 ex lege 197/2022.
Si costituiva in giudizio ADER, che allegava la documentazione relativa alla notifica delle cartelle oggetto di intimazione e di successivi atti interruttivi, chiedendo il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, nei limiti che si vanno ad evidenziare.
Anzitutto, preme sottolineare che il "disconoscimento" preventivo della documentazione che la contrparte avrebbe potuto depositare in copia conforme all'originale, e che in effetti è stata così depositata, è del tutto generico, in quanto si tratta di un disconoscimento a priori di documenti di cui il ricorrente non ha preso visione, e che pertanto viene operata non sulla scorta di effettivi dubbi sulla conformità all'originale, ma per mero stile. Si tratta, pertanto, di una contestazione da considerare mera formula di stile e che non può valere come effettivo disconoscimento, tanto più che la produzione nell'ambito di un processo telematico non può che avvenire in copia.
Dalla produzione di parte resistente si può rilevare l'avvenuta notifica delle cartelle e degi seguenti atti interruttivi:
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201600000441000, notificata al destinatario in data 17.2.2016, e che si rifierisce alle cartelle nn.1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13;
- intimazione n. 03420199003533728000 e n. 03420199007028710000 notificate il 20.11.2019 ex art. 140
c.p.c. (risulta l'adempimento di tutte le formalità e la compiuta giacenza della raccomandata informativa), per le cartelle nn. 4, 7, 14, 17 e 18; - intimazione n. 03420199005526655000, notificata all'addetto all'abitazione in data 5.4.2019 (ipotesi in cui non è previsto l'invio di raccomandata informativa) per le cartelle n. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,13, 15 e16;
- intimazione n. 03420239003888668000 notificata in data 19.12.2023 ex art. 140 c.p.c. (risulta l'adempimento di tutte le formalità e la compiuta giacenza della raccomandata informativa), per le cartelle nn. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 e 14;
Alla luce della notifica degli atti interruttivi, e tenuto conto della sospensione die termini di cui al DL 18/2020, alla data della notifica dell'impugnazione di pagamento non era decorso il termine di prescrizione per le cartelle oggetto di impugnazione. Si rappresenta che il termine di prescrizione è decennale per le imposte quali Irpef, Ilor, Iva (trattandosi di imposte che sono a riscossione annuale, ma sono basata di anno in anno su unpresupposto impositivo diverso), quinquennale per tutte le altre imposte, per sanzione ed interessi, e triennale per le tasse automobilistiche. Nessuno di questi termini era decorso dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo, ovvero dalla notifica della cartella n. 19, tenuto conto del periodo di sospensione della attività di riscossione dovuto all'emergenza sanitaria ed indicato dal DL 18/2020 e seuccessive modiche.
Quanto allo stralcio previsto dalla legge di bilancio 2023, l'annullamento dei carichi di importo residuo fino a mille euro affidati ad Ader dal 1.1.2000 al 31.12.2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, è di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:
• interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
• sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).
L'annullamento automatico non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
• capitale;
• rimborso spese per procedure esecutive;
• diritti di notifica.
Nel caso in esame, le uniche cartelle che rispettano detti requisiti sono quelle 4-8, 10-14, per le quali non risultano applicati sanzioni, interessi per ritardata iscrizione, ma per i quali sono indicati gli interessi di mora.
Si tratta di interessi non dovuti, per la parte relativa al periodo antecedente alla entrata in vigore dell alegge di bilancio 2023.
Si deve, pertanto, accogliere il ricorso limitatamente agli interessi di mora applicati alle cartelle nn.
03420110052549330000; 03420130007015478000; 03420130019273282000; 03420140009583877000;
03420140024613990000; 03420140039548174000; 03420150002064511000; 03420150004383645000;
03420150017803646000; 03420150030423443000.
L'accoglimento in misura minima del ricorso consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto annulla l'atto impugnato nella parte in cui applica gli interessi moratori alle cartelle nto, accogliere il ricorso limitatamente agli interessi di mora applicati alle cartelle nn. 03420110052549330000; 03420130007015478000; 03420130019273282000;
03420140009583877000; 03420140024613990000; 03420140039548174000; 03420150002064511000;
03420150004383645000; 03420150017803646000; 03420150030423443000.
Compensa le spese di lite.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
MORRONE MANUELA, RE
URBANO MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4614/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003348140000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420020072477674000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420020072477674000 ILOR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110005076466000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110039200590000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110039200590000 ILOR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110052549330000 CONTR CONSORT 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130007015478000 CONTR CONSORT 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130007015478000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130019273282000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130019273282000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130019273282000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140009583877000 CONTR CONSORT 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140024613990000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029779639000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029779639000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140039548174000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150002064511000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150004383645000 CANONE ACQUA 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150004383645000 CONTR CONSORT 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150017803646000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150030423443000 CONTR CONSORT 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160006086033000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160019968408000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160019968408000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160019968408000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160032666847000 CONTR CONSORT 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170026724130000 CONTR CONSORT 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012358037000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012358037000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: - dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento impugnata, nonché delle cartelle di pagamento e dei ruoli ivi sottesi e richiamati;
- in subordine, dichiarare che l'istante nulla deve in quanto i supposti crediti sottesi non sono dovuti ovvero non più attuali e/o esigibili per intervenuta prescrizione;
- in ogni caso, dichiarare la (intervenuta) cancellazione ex lege dei carichi di ruolo fino ad €. 1.000,00 sottesi all'intimazione opposta (Legge n. 197/22);
- quindi, ordinarne la cancellazione dai ruoli degli Enti impositori e dell'AdE-R a loro cura e spese;
Con ogni statuizione consequenziale;
e con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori, da distrarsi ex art. 93 cpc
Resistente/Appellato: Nel merito:
Accertare e dichiarare l'avvenuta rituale notifica delle presupposte cartelle presupposte all'avviso di intimazione n. 03420249003348140000;
Accertare il mancato decorso della prescrizione. in virtù della notifica degli interruttivi sopra specificati e della sospensione ex lege della decorrenza dei termini;
Dichiarare la legittimità ed esigibilità dell'avviso di intimazione n. 03420249003348140000 e, per l'effetto, rigettare il ricorso;
Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cod. proc. civ.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90033481 40/000, notificata in data 19.03.2024, relativamente alle seguenti cartelle
1) 03420020072477674000 (IRPEF 1985-86 €. 35.702,95); 2) 03420110005076466000 (TARSU 2010 €.
1.013,68); 3) 03420110039200590000 (IRPEF 1985-86 €. 98.958,76); 4) 03420110052549330000 (Cons. bon. 2010 €. 30,67); 5) 03420130007015478000 (Cons. Bon.+TARSU 2011 €. 950,86); 6)
03420130019273282000 (TARSU 2012 €. 275,09); 7) 03420140009583877000 (Cons. bon. 2012 €. 27,85);
8) 03420140024613990000 (TARSU 2013 €. 209,04); 9) 03420140029779639000 (Tassa aut. 2009-10 €.
2.038,24); 10) 03420140039548174000 (TARES 2013 €. 831,98); 11) 03420150002064511000 (TARI 2013
€. 570,41); 12) 03420150004383645000 (Cons. bon. 2013 €. 26,33, Can. acqua 2004 €. 134,40); 13)
03420150017803646000 (TARI 2014 €. 571,54); 14) 03420150030423443000 (Cons. bon. 2014 €. 25,92);
15) 03420160006086033000 (TARI 2015 €. 496,92); 16) 03420160019968408000 (TARI 2015 €. 507,40,
Tassa aut. 2011-12 €. 2.175,28); 17) 03420160032666847000 (Cons. bon. 2015 €. 24,52); 18)
03420170026724130000 10.01.2018 (Cons. bon. 2016 €. 23,84); 19) 03420180012358037000 (Tassa aut.
2013-14 €. 1.380,18).
Il ricorrente affermava di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle, ed eccepiva l'intervenuta prescrizione, nonchè la cancellazione delle cartelle per crediti inferiori a € 1000,00 ex lege 197/2022.
Si costituiva in giudizio ADER, che allegava la documentazione relativa alla notifica delle cartelle oggetto di intimazione e di successivi atti interruttivi, chiedendo il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, nei limiti che si vanno ad evidenziare.
Anzitutto, preme sottolineare che il "disconoscimento" preventivo della documentazione che la contrparte avrebbe potuto depositare in copia conforme all'originale, e che in effetti è stata così depositata, è del tutto generico, in quanto si tratta di un disconoscimento a priori di documenti di cui il ricorrente non ha preso visione, e che pertanto viene operata non sulla scorta di effettivi dubbi sulla conformità all'originale, ma per mero stile. Si tratta, pertanto, di una contestazione da considerare mera formula di stile e che non può valere come effettivo disconoscimento, tanto più che la produzione nell'ambito di un processo telematico non può che avvenire in copia.
Dalla produzione di parte resistente si può rilevare l'avvenuta notifica delle cartelle e degi seguenti atti interruttivi:
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201600000441000, notificata al destinatario in data 17.2.2016, e che si rifierisce alle cartelle nn.1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13;
- intimazione n. 03420199003533728000 e n. 03420199007028710000 notificate il 20.11.2019 ex art. 140
c.p.c. (risulta l'adempimento di tutte le formalità e la compiuta giacenza della raccomandata informativa), per le cartelle nn. 4, 7, 14, 17 e 18; - intimazione n. 03420199005526655000, notificata all'addetto all'abitazione in data 5.4.2019 (ipotesi in cui non è previsto l'invio di raccomandata informativa) per le cartelle n. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,13, 15 e16;
- intimazione n. 03420239003888668000 notificata in data 19.12.2023 ex art. 140 c.p.c. (risulta l'adempimento di tutte le formalità e la compiuta giacenza della raccomandata informativa), per le cartelle nn. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 e 14;
Alla luce della notifica degli atti interruttivi, e tenuto conto della sospensione die termini di cui al DL 18/2020, alla data della notifica dell'impugnazione di pagamento non era decorso il termine di prescrizione per le cartelle oggetto di impugnazione. Si rappresenta che il termine di prescrizione è decennale per le imposte quali Irpef, Ilor, Iva (trattandosi di imposte che sono a riscossione annuale, ma sono basata di anno in anno su unpresupposto impositivo diverso), quinquennale per tutte le altre imposte, per sanzione ed interessi, e triennale per le tasse automobilistiche. Nessuno di questi termini era decorso dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo, ovvero dalla notifica della cartella n. 19, tenuto conto del periodo di sospensione della attività di riscossione dovuto all'emergenza sanitaria ed indicato dal DL 18/2020 e seuccessive modiche.
Quanto allo stralcio previsto dalla legge di bilancio 2023, l'annullamento dei carichi di importo residuo fino a mille euro affidati ad Ader dal 1.1.2000 al 31.12.2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, è di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:
• interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
• sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).
L'annullamento automatico non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
• capitale;
• rimborso spese per procedure esecutive;
• diritti di notifica.
Nel caso in esame, le uniche cartelle che rispettano detti requisiti sono quelle 4-8, 10-14, per le quali non risultano applicati sanzioni, interessi per ritardata iscrizione, ma per i quali sono indicati gli interessi di mora.
Si tratta di interessi non dovuti, per la parte relativa al periodo antecedente alla entrata in vigore dell alegge di bilancio 2023.
Si deve, pertanto, accogliere il ricorso limitatamente agli interessi di mora applicati alle cartelle nn.
03420110052549330000; 03420130007015478000; 03420130019273282000; 03420140009583877000;
03420140024613990000; 03420140039548174000; 03420150002064511000; 03420150004383645000;
03420150017803646000; 03420150030423443000.
L'accoglimento in misura minima del ricorso consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto annulla l'atto impugnato nella parte in cui applica gli interessi moratori alle cartelle nto, accogliere il ricorso limitatamente agli interessi di mora applicati alle cartelle nn. 03420110052549330000; 03420130007015478000; 03420130019273282000;
03420140009583877000; 03420140024613990000; 03420140039548174000; 03420150002064511000;
03420150004383645000; 03420150017803646000; 03420150030423443000.
Compensa le spese di lite.