Sentenza 30 gennaio 1998
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen. l'attitudine delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare le persone non deve essere accertata necessariamente mediante perizia, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento, secondo le regole generali, su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle emissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/1998, n. 6141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6141 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Pellegrino Senofonte Presidente del 30 gennaio 1998
2. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere SENTENZA
3. Dott. Amedeo Postiglione Consigliere N. 318
4. Dott. Aldo Fiale Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 25645/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TA RE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 14 aprile 1997 dalla corte d'appello di Milano;
Udita nella pubblica udienza del 30 gennaio 1998 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Il pretore di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, con sentenza emessa il 9 giugno 1995, dichiarò TA RE e TI ME colpevoli dei reati di cui: a) agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 24, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per avere installato ed attivato un impianto di verniciatura, comportante emissioni inquinanti in atmosfera, senza le prescritte autorizzazioni e senza avere fatto le preventive comunicazioni e per non avere osservato l'ordine di chiusura dell'impianto; b) all'art. 650 cod. pen. per non avere ottemperato all'ordinanza del sindaco di sospensione immediata dell'attività; c) all'art. 674 cod. pen. per avere provocato l'emissione in atmosfera di fumi, gas e vapori atti ad offendere e molestare le persone, e li condannò alla pena di mesi sei di arresto e di lire due milioni di ammenda ciascuno, con i doppi benefici.
La corte d'appello di Milano, con sentenza del 14 aprile 1997, concesse le attenuanti generiche e quindi ridusse la pena a mesi quattro di arresto e lire 1.500.000 ciascuno, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Propone ricorso per cassazione il TA deducendo:
a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 27 Cost., 42 cod. pen., 24 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, 650, 674 e 5 cod. pen.; mancanza di motivazione con riferimento agli artt. 42, 43, 132 e 133 cod. pen. e 125, terzo comma, cod. proc. pen. Lamenta che non poteva essergli addebitata la responsabilità dei reati in questione in quanto, sebbene egli fosse il legale rappresentante della società, l'amministratore di fatto era soltanto il TI.
b) con riferimento al reato di cui all'art. 650 cod. pen., manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto;
inosservanza di norme giuridiche cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale con riferimento all'art. 192 cod. pen. ed all'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, e mancanza di motivazione. Osserva che la sua responsabilità è stata riconosciuta sulla base delle dichiarazioni del teste MI, il quale però si riferisce ad una ispezione effettuata in data anteriore a quella dell'ordinanza del sindaco. Quanto alle deposizioni dei testi EO e LA, poi, esse sono prive dei requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ed inoltre discordanti tra loro. Infine, essendo stato instaurato un procedimento amministrativo, doveva applicarsi solo la disposizione amministrativa e non la norma penale.
c) con riferimento al reato di cui all'art. 674 cod. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento agli artt. 194, 220 e 234 cod. proc. pen. e comunque mancata assunzione di prova decisiva;
inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e conseguente mancanza di motivazione. Lamenta che il superamento dei valori limite avrebbe dovuto essere accertato mediante una perizia, e non già attraverso la deposizione dell'ing. AT, che era teste di parte, mentre non può costituire prova della immissione molesta la deposizione del vigile MI.
d) inosservanza degli artt. 81 cpv. e 125, terzo comma, cod. proc. pen. e conseguente mancanza di motivazione. Lamenta che la corte d'appello ha individuato il reato più grave in quello di cui al capo a) dell'imputazione e su questo ha applicato gli aumenti di pena per la continuazione, ma ha omesso di indicare quale tra le diverse contravvenzioni di cui al medesimo capo a) sia la più grave e quindi ha omesso di specificare la relativa pena ed i conseguenti aumenti.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce una violazione di legge che non è stata dedotta con i motivi di appello. Il motivo stesso è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 606, terzo comma, cod. proc. pen. Il secondo motivo è infondato. I giudici del merito, infatti, hanno ritenuto provato che la ditta avesse svolto l'attività anche dopo l'ordinanza di sospensione del sindaco e che quindi vi fosse stata l'inottemperanza a tale ordinanza non già sulla base della deposizione del teste MI, bensì sulla base delle deposizioni dei testi LA e EO. Dalla sentenza di primo grado, invero, emerge chiaramente che le dichiarazioni del MI sono state utilizzate esclusivamente in ordine al reato di cui al capo A), e non anche per affermare la sussistenza del reato di cui all'art. 650 cod. pen. Quanto alla dedotta mancanza, nelle dichiarazioni testimoniali dei vigili LA e EO, dei requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ed alla pretesa discordanza tra le due deposizioni, si osserva che, sempre dalla sentenza di primo grado, risulta che il teste LA fece una ispezione nei giorni dal 14 al 16 ottobre 1993, ed accertò che l'azienda stava svolgendo operazioni di manutenzione. Il giorno 19 ottobre, invece, fu compiuta una ispezione dal LA e dal EO, ed entrambi notarono lampanti indizi di una regolare attività in corso, in quanto venivano caricati e scaricati vernici e pezzi da verniciare o verniciati di fresco, ed inoltre fu loro impedito l'accesso ai locali mediante la chiusura dei cancelli, mentre quando, dopo un'ora, poterono entrare all'interno trovarono inequivocabili segni di una attività appena interrotta e pronta a riprendere. Non vi è pertanto alcuna discordanza tra le due testimonianze. Inoltre, anche a ritenere che si tratti di semplici indizi, questi non sono affatto discutibili, incerti e generici, come afferma il ricorrente, ma semmai precisi, gravi e concordanti. Invero i giudici del merito hanno desunto la prosecuzione dell'attività di verniciatura da fatti certi, costituiti dalla circostanza che per tre giorni l'azienda svolse operazioni di manutenzione, che tre giorni dopo venivano caricati e scaricati vernici e pezzi da verniciare o verniciati di fresco, che fu impedito l'ingresso nell'azienda ai due vigili urbani mediante la chiusura del cancello, che all'interno furono poi trovati inequivocabili segni di una attività appena interrotta e pronta a riprendere. I giudici del merito, quindi, hanno ritenuto provata la prosecuzione dell'attività di verniciatura, pur dopo l'ordinanza di sospensione, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede. Quanto alla censura secondo cui, essendo stato attivato il procedimento amministrativo che ha portato all'ordine di sospensione non potrebbe più applicarsi la sanzione penale, basta osservare che tale censura, oltre che manifestamente infondata (non avendo niente a che fare l'inizio del detto procedimento amministrativo con l'applicazione della sanzione penale ed inoltre non esistendo alcuna sanzione amministrativa con carattere di specialità rispetto al reato di cui all'art. 650 cod. pen. contestato all'imputato ed in ordine al quale soltanto si riferisce il secondo motivo di ricorso) è comunque inammissibile perché con essa viene dedotta una violazione di legge che non è stata proposta con i motivi di appello.
È infondato anche il terzo motivo. Infatti i giudici del merito hanno ritenuto provata l'avvenuta emissione di sostanze idonee a molestare le persone, ed in particolare di sostanze irritanti, non già sulla base della deposizione del teste ing. AT, bensì sulla base delle dichiarazioni dei testi GR e MI nonché della stessa ordinanza sindacale di sospensione. Il primo teste, infatti, amministratore di un vicino condominio, riferì che il proprio esposto al sindaco ed alla procura della repubblica fu preceduto anche da altro esposto nel quale gli abitanti del condominio adiacente al capannone individuarono la causa delle emissioni nei fumi emessi dalla azienda dell'imputato. Lo GR, in ogni caso, ha deposto su un fatto di sua conoscenza diretta, e cioè sulle reazioni dei condomini dello stabile adiacente. Il secondo teste dichiarò di avere avvertito personalmente odori di solventi sia all'interno sia all'esterno dei locali. L'ordinanza sindacale di sospensione dell'attività, poi, fu motivata anche in base al fatto che la società non aveva presentato alcun progetto di adeguamento atto ad eliminare le molestie al vicinato. Alla stregua di tali circostanze nonché della natura propria delle esalazioni provenienti da una attività di verniciatura, la corte d'appello ha ritenuto accertato che si trattasse di emissioni non soltanto maleodoranti e sgradevoli, bensì anche irritanti, e quindi idonee a molestare le persone. Trattasi, quindi, anche in questo caso, di un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede.
Nè può sostenersi che per accertare la natura irritante, e quindi l'idoneità a molestare le persone, delle esalazioni in questione, fosse necessario disporre una perizia.
Invero, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.674 cod. pen. l'attitudine delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare persone non deve necessariamente essere accertata mediante perizia, ben potendo, al contrario, il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento al riguardo su elementi probatori di diversa natura quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle emissioni summenzionati, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito da dichiaranti medesimi (Sez. I, 7 aprile 1995, Silvestro, m. 201.195). Il che è, appunto, quanto è avvenuto nella specie.
Non si comprende poi bene se il ricorrente, allorché si lamenta della mancata effettuazione di una perizia, intenda affermare che la perizia sarebbe stata necessaria per accertare solo l'attitudine a molestare delle emissioni in questione ovvero anche il superamento dei limiti della più stretta tollerabilità. Peraltro, anche con riferimento a questo secondo profilo il motivo è infondato. Infatti, anche per accertare il superamento dei limiti di stretta tollerabilità da parte delle emissioni moleste non è necessario disporre una perizia, potendo tale accertamento avvenire anche in base ad elementi probatori di diversa natura quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali. Nella specie i giudici del merito hanno appunto ritenuto, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, che il superamento dei limiti di stretta tollerabilità risultasse provato sia dalle dichiarazioni dei testi MI e GR e dalle ragioni che avevano determinato l'adozione dell'ordinanza sindacale di sospensione, sia dalla natura stessa delle esalazioni, sia soprattutto dalla documentazione prodotta dagli stessi imputati nel giudizio di primo grado, ed in particolare dalla missiva inviata alla società dall'ing. AT, teste della difesa, nella quale si dà atto, con riferimento alle analisi eseguite, che gli inquinamenti aerodispersi non erano conformi ai valori limite previsti dal decreto ministeriale del 10 luglio 1990. È appena il caso di rilevare che l'ing. AT, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non risulta avere espresso un apprezzamento personale od un giudizio tecnico bensì ha solo dato atto, nella missiva ricordata, dei risultati delle analisi compiute dal laboratorio Nuova Tai. D'altra parte, come risulta dalla sentenza impugnata e come ammesso nello stesso ricorso (pag. 5), la documentazione attestante il superamento di limiti tabellari non è stata prodotta dal teste bensì dallo stesso imputato. Nella parte finale del motivo, poi, sembra che il ricorrente intenda contestare l'esistenza di una prova circa il superamento non dei limiti di normale tollerabilità ma dei limiti tabellari. Va però rilevato che si tratta di una censura nuova e quindi inammissibile, in quanto non dedotta con l'atto di appello, nel quale fu contestato soltanto il superamento dei limiti di normale tollerabilità e non anche il superamento dei limiti tabellari. La censura è comunque irrilevante. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il reato di cui all'art. 674 cod. pen., in quanto ha come diretto riferimento il valore della persona colpita, prescinde per la sua realizzazione dall'osservanza o meno dei valori fissati per la prevenzione dell'inquinamento e le normative antinquinamento non hanno di fatto legittimato qualsiasi "emissione" inferiore ai limiti tabellari, anche nell'ipotesi in cui non si siano attuate le opere di prevenzione e contenimento adeguate al processo tecnologico: conseguentemente anche un'attività industriale autorizzata, può dar luogo al suddetto reato qualora siano derivate molestie alle persone dalla mancanza di accorgimenti tecnici possibili e doverosi o dall'inosservanza delle prescrizioni dell'autorità amministrativa, pur nell'osservanza dei valori di cui sopra (Sez. III, 7 aprile 1994, Roz Gastaldi, m. 198.071). Nella specie, quindi, è irrilevante che siano stati o meno superati i limiti tabellari, dal momento che è stato accertato che le esalazioni irritanti intrinsecamente atte a molestare avevano comunque superato i limiti di normale tollerabilità e che gli imputati non avevano posto in essere gli accorgimenti tecnici e gli adeguamenti degli impianti disposti dall'autorità amministrativa ed idonei ad eliminare le molestie al vicinato (omissione, questa, che aveva determinato l'ordinanza di sospensione del sindaco). Il quarto motivo è infine inammissibile. Infatti già il pretore aveva ritenuto quale reato più grave quello di cui al capo a), determinando per esso la pena di cinque mesi di arresto e di lire due milioni di ammenda, senza specificare quale tra i fatti contravvenzionali di cui al detto capo a) fosse più grave e quale fosse la relativa pena. La corte d'appello ha mantenuto inalterata la pena base, ma ha concesso le attenuanti generiche e quindi ha operato la relativa diminuzione e poi l'aumento per la continuazione. La prospettata violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 125, terzo comma, cod. proc. pen., quindi, ammesso che vi sia stata, si sarebbe semmai verificata già con la sentenza di primo grado. Senonché il ricorrente non ha proposto tale violazione di legge con i motivi di appello e non può quindi dedurla ora per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 1998. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1998