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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11461 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28944/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI RC, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 28944/2020 del R.G.A.C. vertente tra
elettivamente domiciliata in Rende (CS), via Giovanni Parte_1
XXIII n. 43, presso l'avv. Roberto Terenzio dal quale è rappresentata e difesa,
per procura su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice -
e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
pagina 1 di 13 elettivamente domiciliata, unitamente all'avv. Federico Massa, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, in Roma, via Claudio Monteverdi n. 20, presso lo studio dell'avv.
Nicola Lais;
- parte convenuta –
OGGETTO: opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 avverso ingiunzione di pagamento prot. 21885 del 12/02/2020 per l'importo di € 20.068,72.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti costituite hanno precisato, come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Parte attrice: “Preliminarmente: - Sospendere, anche inaudita altera parte,
l'ingiunzione di pagamento Prot. 21885 in virtù della sussistenza dei requisiti
del fumus boni iuris e del periculum in mora per come argomentato al punto 1.
del presente atto;
Nel merito: - Accertare e dichiarare la genericità e
l'illegittimità della pretesa azionata con l'ingiunzione di pagamento
impugnata - Prot. 21885 con conseguente dichiarazione di nullità della stessa;
- Accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa azionata con
l'impugnata ingiunzione di pagamento Prot. 21885, con conseguente
dichiarazione di nullità della stessa;
- In subordine: accertare il minor importo
pagina 2 di 13 eventualmente dovuto;
- Con condanna alle spese di lite da distrarre ex art. 93
c.p.c. al sottoscritto procuratore”.
: “in via preliminare, non concedere per mancanza dei presupposti di CP_1
fatto e di diritto preordinati alla sua adozione il provvedimento di sospensione
ex adverso invocato;
nel merito: - rigettare integralmente le eccezioni e le
domande ex adverso proposte in quanto integralmente infondate in fatto ed in
diritto per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e
risposta; - condannare altresì l'odierna attrice al pagamento di tutte le spese,
diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato il 04/06/2020, la parte
attrice indicata in epigrafe ha convenuto
[...]
previa Controparte_1
sospensione della sua efficacia esecutiva, per l'accertamento negativo del debito relativo alla pretesa da quest'ultima esercitata con l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. N. 639/1910 del 12/02/2020 – prot. 21885-, notificata in data 06/05/2020, per € 20.068,72 emessa con riferimento ai benefici erogati nell'anno 2001, in applicazione della l. n. 608/1996, deducendo: - la mancata sottoscrizione di alcun contratto di finanziamento con;
- la genericità CP_1
pagina 3 di 13 ed illegittimità della pretesa per vizio di motivazione ex artt. 3 l. n. 241/1990; -
la prescrizione del credito ex art. 2946 c.c., essendo decorsi, oltre quindici anni dalla cessazione di eventuali rapporti.
2. Costituitasi tempestivamente INVITALIA-
[...]
, ha Controparte_1
puntualmente contestato la domanda attorea chiedendone il rigetto per infondatezza, deducendo: -il puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 14/02/2001 mediante la erogazione della somma di € 17.731,43 in conto investimenti;
-
l'inadempimento dell'attrice consistente nella omessa presentazione delle quietanze attestanti l'avvenuto pagamento dei beni finanziati con conseguente revoca delle agevolazioni deliberata in data 30.04.2003; - il mancato decorso del termine prescrizionale;
- la regolarità formale e sostanziale dell'ingiunzione e la sua adeguata motivazione;
- la mancanza di prova del danno grave ed irreparabile ai fini della sospensione.
3. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, inaudita altera
parte, dell'ingiunzione opposta, concessa, poi, nel contraddittorio delle parti,
con ordinanza motivata del 22/12/2020, assegnati i richiesti termini ex art.
pagina 4 di 13 rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio -
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
, sent. n. 12002 del 28.05.2014), giova innanzitutto evidenziare che: CP_2 CP_3
a) Controparte_4
subentrata ex art. 460 della legge n. 296/2006 (Legge
[...]
finanziaria 2007) a (costituita con d.lgs. n. 1/1999), è Controparte_5
società a capitale interamente pubblico ed ha lo scopo “attraverso l'erogazione
di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive,
attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova
imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione , sviluppare sistemi
locali d'impresa …” (art. 1, comma 2, d. lgs. n. 1/1999) nel cui ambito rientrano gli “incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego”
disciplinati dal d.lgs. n. 185/2000 , in precedenza regolati dalla l. 608/1996,
b) in tale contesto normativo si inserisce il contratto di finanziamento del
14/02/2001, Prot. 077704, avente ad oggetto la concessione delle agevolazioni pagina 5 di 13 ex l. 608/1996, art. 9 septies, e successive integrazioni, per la realizzazione di un'attività di: “commercio al dettaglio di articoli da regalo”,
c) la procedura di recupero del credito azionato, conseguente alla risoluzione o revoca di agevolazioni concesse ex d. lgs. n. 185/2000, è disciplinata dal d.
lgs. n. 46/1999, il quale all'art. 17, comma 3-ter, prevede che la riscossione coattiva del credito è preceduta dall'intimazione ex art. 2 del R.D. n.
639/1910,
d) la natura complessa dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 RD 639/1910,
quale atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione con efficacia accertativa della pretesa erariale e la funzione di atto di invito al pagamento, diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale ed a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale implica che il thema decidendum del giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento nel merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A,
pagina 6 di 13 e) il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, pertanto, ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma si estende necessariamente anche al rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito (cfr. sent. n. 29653 del 12.12.2017).
5. Nel caso di specie, si rileva in fatto che l'ingiunzione di pagamento opposta risulta esente da vizi formali e sostanziali in quanto conforme nel suo contenuto a quanto richiesto dall'art. 2, co. 1, RD N. 639/1910 avuto riguardo alla causale (procollo n. 077704) ed al dettaglio delle somme pretese, elementi senz'altro idonei a portare a conoscenza del destinatario la pretesa creditoria azionata ed a consentirgli, come nel caso di specie, di predisporre un'adeguata difesa.
Nel merito, l'obbligazione di restituzione risulta provata da che ha CP_1
offerto in comunicazione il contratto di finanziamento del 14/02/2001 dal quale trae origine la pretesa creditoria (cfr. doc. 4, fascicolo ), CP_1
debitamente sottoscritto dall'opponente e da , cui Controparte_5 [...]
di Controparte_4 CP_1 Controparte_1
pagina 7 di 13 impresa , come detto, è subentrata ex art. 460 della legge n. 296/2006 (Legge
finanziaria 2007).
Dall'art. 2 del contratto rubricato “Ammontare delle agevolazioni” risulta che
“Le agevolazioni concesse al beneficiario ai sensi della L. 608/1996 del
28/11/96 con il provvedimento di ammissione sopra citato ammontano a: £
34.332.834 per le spese di investimento, di cui £ 20.599.700 a Fondo Perduto
e £ 13.733.134 sotto forma di mutuo agevolato, da restituirsi i cinque rate
annuali posticipate al tasso agevolato determinato in misura pari al 1,77%; - £
10.000.000 a Fondo Perduto per le spese di gestione del primo anno;
- oltre a
servizi di assistenza tecnica nella fase di realizzazione degli investimenti e di
avvio della gestione dell'iniziativa per un importo sino ad un massimo di £
6.000.000 al netto dell'IVA comprensivo di tutte le spese”.
Gli obblighi del beneficiario sono stabiliti nell'Allegato 1 , articolo II che, per quel che qui interessa, al co. 6, stabilisce: “Il Beneficiario si obbliga a
restituire il prestito agevolato secondo le modalità e i tempi stabiliti dal
provvedimento di ammissione e dal presente atto”.
L'art. V, avente ad oggetto le “Modalità di restituzione del prestito agevolato”
stabilisce che “Il Beneficiario si obbliga a restituire a il Controparte_5
prestito agevolato dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono
pagina 8 di 13 state erogate le somme. La restituzione avverrà mediante corresponsione di 5
(cinque) rate annuali costanti e posticipate comprensive di capitale ed
interessi da versare entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno”.
L'art. VI, dedicato alla “Clausola risolutiva” stabilisce che “Al verificarsi della
mancata corresponsione degli interessi o del mancato versamento anche di
una sola rata del prestito agevolato, diffida mediante Controparte_5
raccomandata A/R il Beneficiario ad adempiere all'obbligo di pagamento
entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della medesima.
Decorso inutilmente tale termine senza che si sia provveduto al pagamento,
si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e Controparte_5
per gli effetti di cui all' art. 1456 c.c. procedendo al recupero coattivo di
quanto ancora dovuto dal Beneficiario in virtù del prestito agevolato, per rate
scadute, interessi e capitale residuo.
Rimane ferma la possibilità per di revocare tutte le altre Controparte_5
agevolazioni concesse con il provvedimento di ammissione”.
L' art. XI dedicato alla “Revoca delle agevolazioni” stabilisce , infine, che
“ avrà il diritto di revocare le agevolazioni concesse, Controparte_5
anche ai sensi del regolamento approvato con D.M. 08.11.96, n. 591, nei
seguenti casi, la cui elencazione ha carattere puramente esemplificativo:
pagina 9 di 13 …(omissis)…7) il Beneficiario non fornisca nei termini stabiliti la
documentazione che attesti l'avvenuto pagamento dei beni finanziati…”.
L'avvenuta erogazione delle somme su indicate è pacifica e non forma oggetto di contestazione.
Non provata risulta, invece, l'avvenuta presentazione da parte della beneficiaria, a ciò contrattualmente tenuta, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei beni finanziati a motivo della quale è stata disposta,
con delibera del 30/04/2003 la revoca delle agevolazioni.
Trattandosi di somme percepite tramite finanziamento per l'evidente scopo di tutelare le posizioni soggettive di coloro che vengono in contatto con gli Enti
Pubblici, il credito presenta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr.
Cass. n. 8162/2002) ed essendo scaduti i termini previsti per il pagamento delle rate annuali, il relativo credito restitutorio è divenuto liquido ed esigibile al momento della revoca, ossia il 30/04/2003 (cfr. doc. 5, fascicolo ). CP_1
Ciò posto, si osserva che l'opponente ha dedotto l'estinzione del credito, in mancanza di atti interruttivi, per decorso del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c..
La domanda è fondata e merita accoglimento.
pagina 10 di 13 Dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti risulta che la deliberazione della revoca è intervenuta in data 30/04/2003 (cfr. doc. 5,
fascicolo ) CP_1
Da tale momento decorre, dunque, ex art. 2935 c.c. il termine di prescrizione di dieci anni relativo all'obbligo di restituzione.
L'ingiunzione di pagamento opposta, prot. n. 21885, emessa il 12/02/2020 e notificata il 06/05/2020, - non avendo offerto la prova della notifica CP_1
della diffida e messa in mora del 14/03/2012 ad essa precedente (cfr. doc. 6,
fascicolo ), la cui ricezione è stata contestata dall'opponente - CP_1
rappresenta, pertanto, il primo atto successivo alla revoca, in ogni caso,
intervenuta oltre il termine decennale di prescrizione scaduto il 30/04/2013, a tal proposito osservandosi che “L'atto di costituzione in mora è un atto
giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è
idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art.
2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza
del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c.,
si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario,
da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o
domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria
pagina 11 di 13 attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in
concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo
idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del
relativo contenuto” (cfr. S.C. , III, sent. n. 27412 del 08/10/2021).
In conseguenza, la pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta va dichiarata estinta per intervenuta prescrizione.
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, ogni altro motivo assorbito, la pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta va dichiarata estinta per intervenuta prescrizione..
7. Le spese seguono la soccombenza, onde sono liquidate in favore dell'opponente e, per essa, del suo procuratore dichiaratosi antistatario e poste a carico di , in applicazione del D.M. n. 55/2014 e del D.M. CP_1
n. 147/2022 ratione temporis applicabili (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00), in complessivi € 4.380,00, di cui € 264,00 per spese vive
(CU e bollo), € 875,00 per fase studio, € 740,00 per fase introduttiva, €
800,00 per fase istruttoria/trattazione, € 1701,00 per fase decisionale,
oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così
provvede :
-) dichiara estinto per intervenuta prescrizione decennale il credito azionato da con l'ingiunzione di pagamento prot. n. 21885 Controparte_1
emessa il 12/02/2020;
-) condanna al pagamento in favore di parte attrice, e per essa CP_1
del suo procuratore antistatario, delle spese di lite liquidate, come in parte motiva, in complessivi € 4.380,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 30/07/2025
Il giudice
MI RC
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
183 co 6 c.p.c., non fruiti dalle parti, la causa, documentalmente istruita, è stata
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI RC, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 28944/2020 del R.G.A.C. vertente tra
elettivamente domiciliata in Rende (CS), via Giovanni Parte_1
XXIII n. 43, presso l'avv. Roberto Terenzio dal quale è rappresentata e difesa,
per procura su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice -
e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
pagina 1 di 13 elettivamente domiciliata, unitamente all'avv. Federico Massa, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, in Roma, via Claudio Monteverdi n. 20, presso lo studio dell'avv.
Nicola Lais;
- parte convenuta –
OGGETTO: opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 avverso ingiunzione di pagamento prot. 21885 del 12/02/2020 per l'importo di € 20.068,72.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti costituite hanno precisato, come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Parte attrice: “Preliminarmente: - Sospendere, anche inaudita altera parte,
l'ingiunzione di pagamento Prot. 21885 in virtù della sussistenza dei requisiti
del fumus boni iuris e del periculum in mora per come argomentato al punto 1.
del presente atto;
Nel merito: - Accertare e dichiarare la genericità e
l'illegittimità della pretesa azionata con l'ingiunzione di pagamento
impugnata - Prot. 21885 con conseguente dichiarazione di nullità della stessa;
- Accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa azionata con
l'impugnata ingiunzione di pagamento Prot. 21885, con conseguente
dichiarazione di nullità della stessa;
- In subordine: accertare il minor importo
pagina 2 di 13 eventualmente dovuto;
- Con condanna alle spese di lite da distrarre ex art. 93
c.p.c. al sottoscritto procuratore”.
: “in via preliminare, non concedere per mancanza dei presupposti di CP_1
fatto e di diritto preordinati alla sua adozione il provvedimento di sospensione
ex adverso invocato;
nel merito: - rigettare integralmente le eccezioni e le
domande ex adverso proposte in quanto integralmente infondate in fatto ed in
diritto per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e
risposta; - condannare altresì l'odierna attrice al pagamento di tutte le spese,
diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato il 04/06/2020, la parte
attrice indicata in epigrafe ha convenuto
[...]
previa Controparte_1
sospensione della sua efficacia esecutiva, per l'accertamento negativo del debito relativo alla pretesa da quest'ultima esercitata con l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. N. 639/1910 del 12/02/2020 – prot. 21885-, notificata in data 06/05/2020, per € 20.068,72 emessa con riferimento ai benefici erogati nell'anno 2001, in applicazione della l. n. 608/1996, deducendo: - la mancata sottoscrizione di alcun contratto di finanziamento con;
- la genericità CP_1
pagina 3 di 13 ed illegittimità della pretesa per vizio di motivazione ex artt. 3 l. n. 241/1990; -
la prescrizione del credito ex art. 2946 c.c., essendo decorsi, oltre quindici anni dalla cessazione di eventuali rapporti.
2. Costituitasi tempestivamente INVITALIA-
[...]
, ha Controparte_1
puntualmente contestato la domanda attorea chiedendone il rigetto per infondatezza, deducendo: -il puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 14/02/2001 mediante la erogazione della somma di € 17.731,43 in conto investimenti;
-
l'inadempimento dell'attrice consistente nella omessa presentazione delle quietanze attestanti l'avvenuto pagamento dei beni finanziati con conseguente revoca delle agevolazioni deliberata in data 30.04.2003; - il mancato decorso del termine prescrizionale;
- la regolarità formale e sostanziale dell'ingiunzione e la sua adeguata motivazione;
- la mancanza di prova del danno grave ed irreparabile ai fini della sospensione.
3. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, inaudita altera
parte, dell'ingiunzione opposta, concessa, poi, nel contraddittorio delle parti,
con ordinanza motivata del 22/12/2020, assegnati i richiesti termini ex art.
pagina 4 di 13 rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio -
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
, sent. n. 12002 del 28.05.2014), giova innanzitutto evidenziare che: CP_2 CP_3
a) Controparte_4
subentrata ex art. 460 della legge n. 296/2006 (Legge
[...]
finanziaria 2007) a (costituita con d.lgs. n. 1/1999), è Controparte_5
società a capitale interamente pubblico ed ha lo scopo “attraverso l'erogazione
di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive,
attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova
imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione , sviluppare sistemi
locali d'impresa …” (art. 1, comma 2, d. lgs. n. 1/1999) nel cui ambito rientrano gli “incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego”
disciplinati dal d.lgs. n. 185/2000 , in precedenza regolati dalla l. 608/1996,
b) in tale contesto normativo si inserisce il contratto di finanziamento del
14/02/2001, Prot. 077704, avente ad oggetto la concessione delle agevolazioni pagina 5 di 13 ex l. 608/1996, art. 9 septies, e successive integrazioni, per la realizzazione di un'attività di: “commercio al dettaglio di articoli da regalo”,
c) la procedura di recupero del credito azionato, conseguente alla risoluzione o revoca di agevolazioni concesse ex d. lgs. n. 185/2000, è disciplinata dal d.
lgs. n. 46/1999, il quale all'art. 17, comma 3-ter, prevede che la riscossione coattiva del credito è preceduta dall'intimazione ex art. 2 del R.D. n.
639/1910,
d) la natura complessa dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 RD 639/1910,
quale atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione con efficacia accertativa della pretesa erariale e la funzione di atto di invito al pagamento, diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale ed a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale implica che il thema decidendum del giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento nel merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A,
pagina 6 di 13 e) il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, pertanto, ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma si estende necessariamente anche al rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito (cfr. sent. n. 29653 del 12.12.2017).
5. Nel caso di specie, si rileva in fatto che l'ingiunzione di pagamento opposta risulta esente da vizi formali e sostanziali in quanto conforme nel suo contenuto a quanto richiesto dall'art. 2, co. 1, RD N. 639/1910 avuto riguardo alla causale (procollo n. 077704) ed al dettaglio delle somme pretese, elementi senz'altro idonei a portare a conoscenza del destinatario la pretesa creditoria azionata ed a consentirgli, come nel caso di specie, di predisporre un'adeguata difesa.
Nel merito, l'obbligazione di restituzione risulta provata da che ha CP_1
offerto in comunicazione il contratto di finanziamento del 14/02/2001 dal quale trae origine la pretesa creditoria (cfr. doc. 4, fascicolo ), CP_1
debitamente sottoscritto dall'opponente e da , cui Controparte_5 [...]
di Controparte_4 CP_1 Controparte_1
pagina 7 di 13 impresa , come detto, è subentrata ex art. 460 della legge n. 296/2006 (Legge
finanziaria 2007).
Dall'art. 2 del contratto rubricato “Ammontare delle agevolazioni” risulta che
“Le agevolazioni concesse al beneficiario ai sensi della L. 608/1996 del
28/11/96 con il provvedimento di ammissione sopra citato ammontano a: £
34.332.834 per le spese di investimento, di cui £ 20.599.700 a Fondo Perduto
e £ 13.733.134 sotto forma di mutuo agevolato, da restituirsi i cinque rate
annuali posticipate al tasso agevolato determinato in misura pari al 1,77%; - £
10.000.000 a Fondo Perduto per le spese di gestione del primo anno;
- oltre a
servizi di assistenza tecnica nella fase di realizzazione degli investimenti e di
avvio della gestione dell'iniziativa per un importo sino ad un massimo di £
6.000.000 al netto dell'IVA comprensivo di tutte le spese”.
Gli obblighi del beneficiario sono stabiliti nell'Allegato 1 , articolo II che, per quel che qui interessa, al co. 6, stabilisce: “Il Beneficiario si obbliga a
restituire il prestito agevolato secondo le modalità e i tempi stabiliti dal
provvedimento di ammissione e dal presente atto”.
L'art. V, avente ad oggetto le “Modalità di restituzione del prestito agevolato”
stabilisce che “Il Beneficiario si obbliga a restituire a il Controparte_5
prestito agevolato dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono
pagina 8 di 13 state erogate le somme. La restituzione avverrà mediante corresponsione di 5
(cinque) rate annuali costanti e posticipate comprensive di capitale ed
interessi da versare entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno”.
L'art. VI, dedicato alla “Clausola risolutiva” stabilisce che “Al verificarsi della
mancata corresponsione degli interessi o del mancato versamento anche di
una sola rata del prestito agevolato, diffida mediante Controparte_5
raccomandata A/R il Beneficiario ad adempiere all'obbligo di pagamento
entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della medesima.
Decorso inutilmente tale termine senza che si sia provveduto al pagamento,
si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e Controparte_5
per gli effetti di cui all' art. 1456 c.c. procedendo al recupero coattivo di
quanto ancora dovuto dal Beneficiario in virtù del prestito agevolato, per rate
scadute, interessi e capitale residuo.
Rimane ferma la possibilità per di revocare tutte le altre Controparte_5
agevolazioni concesse con il provvedimento di ammissione”.
L' art. XI dedicato alla “Revoca delle agevolazioni” stabilisce , infine, che
“ avrà il diritto di revocare le agevolazioni concesse, Controparte_5
anche ai sensi del regolamento approvato con D.M. 08.11.96, n. 591, nei
seguenti casi, la cui elencazione ha carattere puramente esemplificativo:
pagina 9 di 13 …(omissis)…7) il Beneficiario non fornisca nei termini stabiliti la
documentazione che attesti l'avvenuto pagamento dei beni finanziati…”.
L'avvenuta erogazione delle somme su indicate è pacifica e non forma oggetto di contestazione.
Non provata risulta, invece, l'avvenuta presentazione da parte della beneficiaria, a ciò contrattualmente tenuta, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei beni finanziati a motivo della quale è stata disposta,
con delibera del 30/04/2003 la revoca delle agevolazioni.
Trattandosi di somme percepite tramite finanziamento per l'evidente scopo di tutelare le posizioni soggettive di coloro che vengono in contatto con gli Enti
Pubblici, il credito presenta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr.
Cass. n. 8162/2002) ed essendo scaduti i termini previsti per il pagamento delle rate annuali, il relativo credito restitutorio è divenuto liquido ed esigibile al momento della revoca, ossia il 30/04/2003 (cfr. doc. 5, fascicolo ). CP_1
Ciò posto, si osserva che l'opponente ha dedotto l'estinzione del credito, in mancanza di atti interruttivi, per decorso del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c..
La domanda è fondata e merita accoglimento.
pagina 10 di 13 Dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti risulta che la deliberazione della revoca è intervenuta in data 30/04/2003 (cfr. doc. 5,
fascicolo ) CP_1
Da tale momento decorre, dunque, ex art. 2935 c.c. il termine di prescrizione di dieci anni relativo all'obbligo di restituzione.
L'ingiunzione di pagamento opposta, prot. n. 21885, emessa il 12/02/2020 e notificata il 06/05/2020, - non avendo offerto la prova della notifica CP_1
della diffida e messa in mora del 14/03/2012 ad essa precedente (cfr. doc. 6,
fascicolo ), la cui ricezione è stata contestata dall'opponente - CP_1
rappresenta, pertanto, il primo atto successivo alla revoca, in ogni caso,
intervenuta oltre il termine decennale di prescrizione scaduto il 30/04/2013, a tal proposito osservandosi che “L'atto di costituzione in mora è un atto
giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è
idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art.
2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza
del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c.,
si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario,
da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o
domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria
pagina 11 di 13 attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in
concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo
idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del
relativo contenuto” (cfr. S.C. , III, sent. n. 27412 del 08/10/2021).
In conseguenza, la pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta va dichiarata estinta per intervenuta prescrizione.
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, ogni altro motivo assorbito, la pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta va dichiarata estinta per intervenuta prescrizione..
7. Le spese seguono la soccombenza, onde sono liquidate in favore dell'opponente e, per essa, del suo procuratore dichiaratosi antistatario e poste a carico di , in applicazione del D.M. n. 55/2014 e del D.M. CP_1
n. 147/2022 ratione temporis applicabili (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00), in complessivi € 4.380,00, di cui € 264,00 per spese vive
(CU e bollo), € 875,00 per fase studio, € 740,00 per fase introduttiva, €
800,00 per fase istruttoria/trattazione, € 1701,00 per fase decisionale,
oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così
provvede :
-) dichiara estinto per intervenuta prescrizione decennale il credito azionato da con l'ingiunzione di pagamento prot. n. 21885 Controparte_1
emessa il 12/02/2020;
-) condanna al pagamento in favore di parte attrice, e per essa CP_1
del suo procuratore antistatario, delle spese di lite liquidate, come in parte motiva, in complessivi € 4.380,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 30/07/2025
Il giudice
MI RC
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183 co 6 c.p.c., non fruiti dalle parti, la causa, documentalmente istruita, è stata