Sentenza 2 marzo 1998
Massime • 1
Poiché l'art. 6, comma quarto, della legge 30 luglio 1990 n. 217 dispone che legittimato a proporre ricorso al tribunale o alla Corte d'appello avverso il decreto del giudice in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere solo l'interessato, il dato normativo derivante da tale disposizione deve ritenersi inequivoco e quindi non suscettibile di estensione in via analogica anche alla figura del difensore. (In motivazione, la S.C. ha rilevato che una conferma di tale principio si ricava dall'art. 2, comma secondo, della citata legge che prevede la sottoscrizione dell'istanza da parte del richiedente a pena di inammissibilità, ma anche dall'art. 6, comma primo, che dispone la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento al solo interessato e dal successivo comma quinto, che riconosce il diritto di proporre ricorso per cassazione al predetto interessato senza riconoscere analogo diritto al difensore). (Conf. Sez. 1a, c.c. 2 marzo 1998 n. 1252, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/1998, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BELFIORE SANTO Presidente del 02/03/1998
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere N. 1251
3. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO Consigliere N. 30444/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) CC US
n. il 02.09.1958
avverso ordinanza del 13.05.1997 TRIBUNALE di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere
DELEHAYE ENRICO
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 13/05/1997, il Tribunale di Palermo dichiarava inammissibile il ricorso, presentato dal difensore di CH IU, avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, perché l'atto non era stato firmato dall'interessato, come disposto espressamente dall'art. 6 comma 4^ della legge n. 217 del 1990. Avverso la suddetta decisione è ricorso in Cassazione il difensore dell'interessato, eccependo l'erroneità di tale interpretazione, in quanto l'art. 99 c.p.p. estenderebbe al difensore tutte le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato. Motivi della decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L'art. 99 c.p.p., infatti, pur prevedendo l'estensione al difensore di tutte le facoltà ed i diritti riconosciuti all'imputato, ne limita la portata a quelli che non siano riservati personalmente all'interessato, e tali devono ritenersi sia la richiesta che le conseguenti impugnazioni, attinenti il gratuito patrocinio, in quanto tutto il sistema della legge è estremamente indicativo in tale senso.
L'art. 2 comma 2^ parla espressamente di sottoscrizione dell'interessato, a pena di inammissibilità, precisando che, in caso di richiedente detenuto si applica l'art. 123 c.p.p. sull'autentica della sottoscrizione, ed a questo fa riscontro la limitazione della notifica e della facoltà di impugnazione al solo istante, con esclusione quindi del suo difensore.
In proposito, questa Corte ha affermato, con giurisprudenza costante, che "poiché l'art. 6, comma quarto, della legge 30 luglio 1990 n. 217 dispone in modo chiaro che legittimato a proporre ricorso al Tribunale od alla Corte di Appello ovvero il decreto del Giudice in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere solo l'interessato, il dato normativo derivante da tale disposizione deve ritenersi inequivoco e quindi non suscettibile di estensione in via analogica anche alla figura del difensore. Del resto la conferma di quanto sopra si ricava dall'art. 2, comma secondo, della citata legge che prevede la sottoscrizione dell'istanza da parte del richiedente a pena d'inammissibilità, ma anche dall'art. 6, comma primo, che dispone la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento al solo interessato ed altresì dal successivo comma quinto, che riconosce il diritto di proporre ricorso per cassazione al predetto interessato senza riconoscere analogo diritto al difensore". (Sez. I, 19/7/1995, Arienzo). Nel caso di specie va, quindi, rilevata, oltre all'infondatezza della tesi sostenuta, anche il vizio formale dell'impugnazione, sottoscritta anch'essa solamente dal difensore;
alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di L. 500.000 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di L. 500.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 1998