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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/11/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5470/2022 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Franca Virginia Manuele,
- attrice - contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Lomboni,
- convenuto -
Conclusioni
Per l'attrice:
«Voglia l'On. Tribunale, contrariis e reiectis, rigettare ogni contraria deduzione e conclusione di controparte ed accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
[...]
, condannarlo a risarcire a il danno alla CP_1 Parte_2 persona che ammonta ad €. 14.986,92 s.e. & o., calcolato in base alle tabelle di Milano, o di quell'altra somma che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa e di CTU.».
Per il convenuto:
«in via principale e nel merito: rigettare le domande formulate nei confronti del
perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, Controparte_1 nonché come da risultanze dell'espletata istruttoria, in punto an;
- in via di mero subordine e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate ex adverso, limitare gli esborsi in capo all'odierno comparente nei limiti del dedotto e del provato, secondo l'accertata e, comunque, prevalente responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali, IVA e CPA».
1 Fatto e svolgimento del processo
1. - Con atto di citazione notificato in data 18.11.2022, la sig.ra ha convenuto in giudizio il Comune di Parte_1
Voghera (PV), deducendo che in data 8.7.2020, alle ore 8:30, mentre stava percorrendo in bicicletta la Strada Oriolo in direzione Oriolo, giunta all'altezza del civico 50 (ditta Merli Marmi), era caduta a terra a causa di una buca stradale non segnalata, riportando lesioni. Ha sostenuto la responsabilità esclusiva del quale custode della strada, ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c., ed ha chiesto il risarcimento del danno.
2. - Il si è costituito in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda, eccependo in particolare la mancanza di prova sulla dinamica del sinistro e sul nesso causale tra la buca e la caduta, nonché l'inattendibilità del teste indicato dall'attrice. Ha altresì invocato il caso fortuito, sostenendo che la causa del sinistro sia da ascrivere esclusivamente all'imperizia della ciclista.
3. - Veniva disposta istruttoria orale, con escussione degli agenti della Polizia Locale e del teste , indicato dall'attrice. All'esito di tale Testimone_1 incombente, veniva espletata C.T.U. medico-legale, e, quindi, la causa era trattenuta in decisione dal precedente giudice, che la rimetteva poi alla fase di trattazione a seguito del suo trasferimento presso altro Ufficio. Il procedimento veniva quindi riassegnato al sottoscritto giudice, che lo tratteneva in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
4. – Chi agisce per il risarcimento del danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in caso di caduta da insidia stradale, ha l'onere di allegare in modo chiaro, circostanziato e specifico:
• il luogo esatto in cui si sarebbe verificato il sinistro,
• le caratteristiche della cosa (nella specie, la “buca”: dimensioni, profondità, posizione sulla carreggiata, visibilità, ecc.),
• le modalità concrete dell'evento.
Tale allegazione deve essere sufficientemente precisa da consentire al convenuto di articolare una difesa puntuale e al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti della responsabilità.
Infatti, chi agisce per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. ha il preciso onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa;
in particolare, ove quest'ultima sia priva di un proprio intrinseco dinamismo (come avviene tipicamente nei casi di danni da “insidia stradale”), deve ben specificare come l'agire umano – ed, in particolare, quello del danneggiato – si
2 sia unito al modo di essere della cosa stessa sì da renderne dannosa la normale utilizzazione: in altri termini, nel nesso di causalità materiale, consistente nel collegamento materiale tra il modo di essere della cosa e l'evento dannoso, si inserisce la condotta del danneggiato, che ha uno specifico rilievo nel processo produttivo del danno.
In definitiva, ai fini della verifica dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. per insidia stradale (costituita da cosa priva di intrinseco dinamismo) il danneggiato è onerato a ben specificare come il proprio comportamento, combinandosi con il modo di essere della cosa, abbia provocato il danno;
tale deduzione è indefettibile, posto che, in base agli ordinari principi in materia di distribuzione degli oneri probatori nell'azione ex art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare il nesso di causalità materiale. In difetto di ciò, il custode convenuto in giudizio non sarebbe in grado di svolgere le proprie difese volte a rilevare l'eventuale sussistenza di un “fortuito” o di un concorso di colpa del danneggiato rilevante ai fini dell'art. 1227 comma 1° c.c. (valutazione che, peraltro, dovrebbe essere messo in grado di svolgere anche lo stesso giudicante, essendo il concorso di colpa di cui alla citata disposizione rilevabile d'ufficio, cfr., ex multis, Cass. n. 4542/2012).
5. – Premesso quanto sopra, nel caso di specie, l'attrice si è limitata, in atto di citazione, ad allegare che “… giunta in corrispondenza della Ditta Merli Marmi, al civico n 50, a causa di una buca stradale non segnalata, di cui si produce la fotografia (…) cadeva a terra infortunandosi”, senza fornire ulteriori specificazioni, tra l'altro, sulla posizione esatta della “buca” sulla carreggiata, le sue dimensioni, la profondità, la visibilità o altri elementi oggettivi. Ha poi omesso il deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., scadente il 14.4.2023, deputata alla specificazione dei fatti.
La fotografia prodotta in atti, di seguito riportata, non consente di cogliere con chiarezza le caratteristiche della buca - in termini di ampiezza, profondità e visibilità - né di collocarla inequivocabilmente nel luogo del sinistro, per comprendere se la condotta dell'attrice alla guida della bicicletta fosse regolare.
3 Essa sola, d'altra parte, era vicina al fatto e, quindi, la sua allegazione in termini sufficientemente precisi è indefettibile per consentire al giudice di svolgere le proprie valutazioni ed alla parte convenuta di articolare le proprie difese.
Si precisa, in proposito, che il rapporto di incidente stradale, nel quale pur si indica che “si constatava la presenza della buca additata e considerate le caratteristiche che la rendevano pericolosa per la circolazione si provvedeva ad avvisare …”, non è sufficiente a “sanare” il difetto di allegazione. Infatti, neppure da tale rapporto è possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed individuare le caratteristiche e la collocazione dell'insidia (in proposito, si precisa, quanto alla rilevata “pericolosità”, che il giudice non può sostituire alla propria valutazione quella di altri, tantomeno se generica come nella fattispecie).
Si aggiunge, infine, che i fatti costitutivi della fattispecie giuridica considerata devono entrare nel processo, ben specificati, attraverso l'attività di allegazione effettuata dalle parti entro i termini perentori stabiliti per la delineazione del thema decidendum, individuabili, nel rito vigente ratione temporis, in quelli assegnati per il deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. E' quindi da escludersi che possano entrarvi attraverso i chiarimenti richiesti al testimone ex art. 253 c.p.c.: “l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria” (Cass. n. 14364/2018).
Qualsiasi chiarimento richiesto al teste che non rispetti il suddetto principio deve pertanto ritenersi inammissibile, e tale inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio, atteso che le preclusioni nell'allegazione dei fatti (che entrerebbero per questa via surrettiziamente nel processo quando i relativi termini sono ampiamente spirati) sono rilevabili d'ufficio (cfr., ex multis, Cass. n. 25242/2006).
6. – Premesso quanto sopra, anche a voler assumere un orientamento più “lassista” sugli oneri di allegazione a carico dell'attrice, rimane comunque da considerare che non è stata offerta la prova della dinamica del sinistro, ovvero il fatto che la caduta sia stata effettivamente provocata dall'insidia di cui trattasi.
Il teste , escusso all'udienza del 22.5.2024, ha dichiarato di aver Testimone_1 assistito alla caduta dell'attrice, trovandosi dietro di lei in auto, ma ha riferito:
“ho visto questa donna con la bicicletta che è caduta poco più avanti... ho visto qualcosa che assomigliava ad una buca, ma non posso riferire le caratteristiche, né la
4 profondità o la larghezza, ho visto qualcosa che indicava che la strada non era liscia, ma non posso riferire altro sulle dimensioni.” Tale dichiarazione, pur confermando la presenza dell'attrice sul luogo e la caduta, non consente di affermare con certezza che quest'ultima sia stata determinata dall'insidia di cui trattasi, limitandosi il teste a riferire di aver visto un'irregolarità stradale senza peraltro dimostrarsi in grado di descriverne le caratteristiche.
Si deve anche rilevare come le dichiarazioni dell'attrice, che mette in dubbio quelle degli agenti della Polizia Locale in merito alla “assenza di testi oculari” (“… in quel momento ho detto agli Agenti che aveva assistito un testimone, ho detto loro anche il nome, non ricordo il cognome, mi viene difficile pronunciarlo;
Tes_1 in quel momento non c'era, era andato via perché doveva andare a lavorare;
Tes_1 non ricordo il nome dell'Agente a cui ho dato questa indicazione”), sia smentita dallo stesso teste, che ha dichiarato di non essersi fermato (“ho provato a tornare indietro ma già erano intervenute altre persone quindi sono andato via”), anche se, invero, non è chiaro come i due siano poi entrati in contatto e l'attrice abbia avuto modo di acquisirne le generalità.
7. – In definitiva, la domanda attorea risulta carente sia sotto il profilo dell'allegazione del fatto sia sotto quello della prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato.
Non risultano allegati e provati in modo sufficientemente preciso e convincente i fatti costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c., e, da ciò, consegue il rigetto della domanda.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici medi di cui al D.M. n. 55/2014.
Le spese di C.T.U. sono poste a carico della parte attrice.
P.q.m
. il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. rigetta la domanda proposta da nei Parte_3 confronti del Controparte_1
II. condanna l'attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 5.000,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
III. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso l'11 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
5
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5470/2022 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Franca Virginia Manuele,
- attrice - contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Lomboni,
- convenuto -
Conclusioni
Per l'attrice:
«Voglia l'On. Tribunale, contrariis e reiectis, rigettare ogni contraria deduzione e conclusione di controparte ed accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
[...]
, condannarlo a risarcire a il danno alla CP_1 Parte_2 persona che ammonta ad €. 14.986,92 s.e. & o., calcolato in base alle tabelle di Milano, o di quell'altra somma che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa e di CTU.».
Per il convenuto:
«in via principale e nel merito: rigettare le domande formulate nei confronti del
perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, Controparte_1 nonché come da risultanze dell'espletata istruttoria, in punto an;
- in via di mero subordine e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate ex adverso, limitare gli esborsi in capo all'odierno comparente nei limiti del dedotto e del provato, secondo l'accertata e, comunque, prevalente responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali, IVA e CPA».
1 Fatto e svolgimento del processo
1. - Con atto di citazione notificato in data 18.11.2022, la sig.ra ha convenuto in giudizio il Comune di Parte_1
Voghera (PV), deducendo che in data 8.7.2020, alle ore 8:30, mentre stava percorrendo in bicicletta la Strada Oriolo in direzione Oriolo, giunta all'altezza del civico 50 (ditta Merli Marmi), era caduta a terra a causa di una buca stradale non segnalata, riportando lesioni. Ha sostenuto la responsabilità esclusiva del quale custode della strada, ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c., ed ha chiesto il risarcimento del danno.
2. - Il si è costituito in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda, eccependo in particolare la mancanza di prova sulla dinamica del sinistro e sul nesso causale tra la buca e la caduta, nonché l'inattendibilità del teste indicato dall'attrice. Ha altresì invocato il caso fortuito, sostenendo che la causa del sinistro sia da ascrivere esclusivamente all'imperizia della ciclista.
3. - Veniva disposta istruttoria orale, con escussione degli agenti della Polizia Locale e del teste , indicato dall'attrice. All'esito di tale Testimone_1 incombente, veniva espletata C.T.U. medico-legale, e, quindi, la causa era trattenuta in decisione dal precedente giudice, che la rimetteva poi alla fase di trattazione a seguito del suo trasferimento presso altro Ufficio. Il procedimento veniva quindi riassegnato al sottoscritto giudice, che lo tratteneva in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
4. – Chi agisce per il risarcimento del danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in caso di caduta da insidia stradale, ha l'onere di allegare in modo chiaro, circostanziato e specifico:
• il luogo esatto in cui si sarebbe verificato il sinistro,
• le caratteristiche della cosa (nella specie, la “buca”: dimensioni, profondità, posizione sulla carreggiata, visibilità, ecc.),
• le modalità concrete dell'evento.
Tale allegazione deve essere sufficientemente precisa da consentire al convenuto di articolare una difesa puntuale e al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti della responsabilità.
Infatti, chi agisce per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. ha il preciso onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa;
in particolare, ove quest'ultima sia priva di un proprio intrinseco dinamismo (come avviene tipicamente nei casi di danni da “insidia stradale”), deve ben specificare come l'agire umano – ed, in particolare, quello del danneggiato – si
2 sia unito al modo di essere della cosa stessa sì da renderne dannosa la normale utilizzazione: in altri termini, nel nesso di causalità materiale, consistente nel collegamento materiale tra il modo di essere della cosa e l'evento dannoso, si inserisce la condotta del danneggiato, che ha uno specifico rilievo nel processo produttivo del danno.
In definitiva, ai fini della verifica dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. per insidia stradale (costituita da cosa priva di intrinseco dinamismo) il danneggiato è onerato a ben specificare come il proprio comportamento, combinandosi con il modo di essere della cosa, abbia provocato il danno;
tale deduzione è indefettibile, posto che, in base agli ordinari principi in materia di distribuzione degli oneri probatori nell'azione ex art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare il nesso di causalità materiale. In difetto di ciò, il custode convenuto in giudizio non sarebbe in grado di svolgere le proprie difese volte a rilevare l'eventuale sussistenza di un “fortuito” o di un concorso di colpa del danneggiato rilevante ai fini dell'art. 1227 comma 1° c.c. (valutazione che, peraltro, dovrebbe essere messo in grado di svolgere anche lo stesso giudicante, essendo il concorso di colpa di cui alla citata disposizione rilevabile d'ufficio, cfr., ex multis, Cass. n. 4542/2012).
5. – Premesso quanto sopra, nel caso di specie, l'attrice si è limitata, in atto di citazione, ad allegare che “… giunta in corrispondenza della Ditta Merli Marmi, al civico n 50, a causa di una buca stradale non segnalata, di cui si produce la fotografia (…) cadeva a terra infortunandosi”, senza fornire ulteriori specificazioni, tra l'altro, sulla posizione esatta della “buca” sulla carreggiata, le sue dimensioni, la profondità, la visibilità o altri elementi oggettivi. Ha poi omesso il deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., scadente il 14.4.2023, deputata alla specificazione dei fatti.
La fotografia prodotta in atti, di seguito riportata, non consente di cogliere con chiarezza le caratteristiche della buca - in termini di ampiezza, profondità e visibilità - né di collocarla inequivocabilmente nel luogo del sinistro, per comprendere se la condotta dell'attrice alla guida della bicicletta fosse regolare.
3 Essa sola, d'altra parte, era vicina al fatto e, quindi, la sua allegazione in termini sufficientemente precisi è indefettibile per consentire al giudice di svolgere le proprie valutazioni ed alla parte convenuta di articolare le proprie difese.
Si precisa, in proposito, che il rapporto di incidente stradale, nel quale pur si indica che “si constatava la presenza della buca additata e considerate le caratteristiche che la rendevano pericolosa per la circolazione si provvedeva ad avvisare …”, non è sufficiente a “sanare” il difetto di allegazione. Infatti, neppure da tale rapporto è possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed individuare le caratteristiche e la collocazione dell'insidia (in proposito, si precisa, quanto alla rilevata “pericolosità”, che il giudice non può sostituire alla propria valutazione quella di altri, tantomeno se generica come nella fattispecie).
Si aggiunge, infine, che i fatti costitutivi della fattispecie giuridica considerata devono entrare nel processo, ben specificati, attraverso l'attività di allegazione effettuata dalle parti entro i termini perentori stabiliti per la delineazione del thema decidendum, individuabili, nel rito vigente ratione temporis, in quelli assegnati per il deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. E' quindi da escludersi che possano entrarvi attraverso i chiarimenti richiesti al testimone ex art. 253 c.p.c.: “l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria” (Cass. n. 14364/2018).
Qualsiasi chiarimento richiesto al teste che non rispetti il suddetto principio deve pertanto ritenersi inammissibile, e tale inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio, atteso che le preclusioni nell'allegazione dei fatti (che entrerebbero per questa via surrettiziamente nel processo quando i relativi termini sono ampiamente spirati) sono rilevabili d'ufficio (cfr., ex multis, Cass. n. 25242/2006).
6. – Premesso quanto sopra, anche a voler assumere un orientamento più “lassista” sugli oneri di allegazione a carico dell'attrice, rimane comunque da considerare che non è stata offerta la prova della dinamica del sinistro, ovvero il fatto che la caduta sia stata effettivamente provocata dall'insidia di cui trattasi.
Il teste , escusso all'udienza del 22.5.2024, ha dichiarato di aver Testimone_1 assistito alla caduta dell'attrice, trovandosi dietro di lei in auto, ma ha riferito:
“ho visto questa donna con la bicicletta che è caduta poco più avanti... ho visto qualcosa che assomigliava ad una buca, ma non posso riferire le caratteristiche, né la
4 profondità o la larghezza, ho visto qualcosa che indicava che la strada non era liscia, ma non posso riferire altro sulle dimensioni.” Tale dichiarazione, pur confermando la presenza dell'attrice sul luogo e la caduta, non consente di affermare con certezza che quest'ultima sia stata determinata dall'insidia di cui trattasi, limitandosi il teste a riferire di aver visto un'irregolarità stradale senza peraltro dimostrarsi in grado di descriverne le caratteristiche.
Si deve anche rilevare come le dichiarazioni dell'attrice, che mette in dubbio quelle degli agenti della Polizia Locale in merito alla “assenza di testi oculari” (“… in quel momento ho detto agli Agenti che aveva assistito un testimone, ho detto loro anche il nome, non ricordo il cognome, mi viene difficile pronunciarlo;
Tes_1 in quel momento non c'era, era andato via perché doveva andare a lavorare;
Tes_1 non ricordo il nome dell'Agente a cui ho dato questa indicazione”), sia smentita dallo stesso teste, che ha dichiarato di non essersi fermato (“ho provato a tornare indietro ma già erano intervenute altre persone quindi sono andato via”), anche se, invero, non è chiaro come i due siano poi entrati in contatto e l'attrice abbia avuto modo di acquisirne le generalità.
7. – In definitiva, la domanda attorea risulta carente sia sotto il profilo dell'allegazione del fatto sia sotto quello della prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato.
Non risultano allegati e provati in modo sufficientemente preciso e convincente i fatti costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c., e, da ciò, consegue il rigetto della domanda.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici medi di cui al D.M. n. 55/2014.
Le spese di C.T.U. sono poste a carico della parte attrice.
P.q.m
. il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. rigetta la domanda proposta da nei Parte_3 confronti del Controparte_1
II. condanna l'attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 5.000,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
III. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso l'11 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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