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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24161 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Corda per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Asinari di Bernezzo per procura in atti
CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Francesca Granata per procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 9 l. 898/1970, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di: “… attribuire alla sig.ra ai sensi dell'art. 9 della Parte_1
Legge 898/1970, la reversibilità della quota di pensione, degli assegni ed emolumenti, compresa l'indennità di contingenza, spettanti al defunto suo ex marito, ordinando all' CP_2
– competente ente erogatore – di provvedere alla corresponsione di tale quota di pensione direttamente alla sig.ra Con vittoria di spese, sempre la che la sig.ra Parte_1 non si opponga alla domanda.”. CP_1
Ha dedotto all'uopo: di aver contratto matrimonio il 25.2.1967 con Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 19.3.2022, da cui aveva divorziato
[...]
in forza di sentenza del Tribunale di Roma n. 47651/1987, che le aveva riconosciuto un assegno divorzile di 100.000 lire mensili, pari ad attuali 128,53 euro circa;
che il si era poi risposato con cui, alla morte del marito, era stata Per_1 Controparte_1
devoluta interamente la pensione di reversibilità; che il suo matrimonio con il da cui era nata una figlia, era durato 20 anni e 5 mesi;
che ella era titolare di Per_1
un reddito annuo imponibile di 24.560,00 euro.
Si è costituito l chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO….. di voler CP_2 verificare che la ricorrente non sia passata a nuove nozze;
- di voler accertare l'esistenza del coniuge superstite;
- di voler accertare la sussistenza del diritto dell'istante alla quota del trattamento di reversibilità del dante causa e per l'effetto, ricorrendone i presupposti, di voler ripartire la quota di spettanza tra l'ex coniuge ed il coniuge superstite, onerando la ricorrente ad inoltrare quanto statuito dall'intestato Tribunale all' affinché quest'ultimo CP_2 ottemperi a quanto di sua spettanza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.”.
Si è costituita inoltre chiedendo di stabilire la quota della Controparte_1
pensione di reversibilità alla stessa spettante, previo accertamento di altri elementi, oltre alla durata del matrimonio, in base ai quali calcolare la quota. Ha dedotto all'uopo: che il si era allontanato dalla casa familiare già nel periodo tra il Per_1
1973 ed il 1975, per coltivare la relazione con che aveva poi sposato Persona_2
2 e da cui aveva divorziato, senza che venisse riconosciuto alla stessa alcun assegno divorzile;
che la convivenza more uxorio tra la ed il era cominciata sin CP_1 Per_1
nell'anno 2004, ben prima del matrimonio contratto il 7.10.2009; che i coniugi avevano intrapreso il percorso per l'adozione di , la quale, in Persona_3 attesa del provvedimento definitivo di adozione di persone maggiori d'età, dall'agosto 2022 risiedeva con la la quale provvedeva al suo mantenimento;
CP_1
che la ricorrente, oltre ad essere titolare di pensione, era proprietaria e comproprietaria di vari immobili, di cui uno locato;
che ella, dipendente della
Presidenza del Consiglio, percepiva uno stipendio mensile di 4.964,00 euro e dal
2020 si era dedicata alla cura del marito;
che durante la convivenza ed il matrimonio aveva goduto di un elevato tenore di vita, considerato che il marito aveva ricoperto la carica di direttore del SISMI, percependo i relativi redditi dal 1996 al 2001, quindi aveva percepito la pensione INPS dal 2002 e poi i proventi dell'incarico di magistrato della Corte dei Conti fino al 2012; che al momento della morte il Per_1
percepiva una pensione di circa 6.900 euro e che ella, dall'aprile 2022, percepiva la pensione di reversibilità dell'importo di 1.866,00 euro;
che era proprietaria di un immobile ad uso abitativo in Roma ed usufruttuaria dell'ex casa familiare.
Ammessi i mezzi istruttori, le parti hanno successivamente raggiunto un accordo e, rimessa la decisione al Collegio, a seguito dei rilievi mossi dal Tribunale con provvedimento in data 15.4.2024 (a cui si rimanda), hanno infine concordemente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo “… che il Tribunale determini le quote della pensione di reversibilità rispettivamente spettanti a e ad Parte_1
nelle qualità di ex coniuge e di coniuge superstite di Controparte_1 Persona_1
CP_ nella misura del 25% e del 75% e per l'effetto di condannare l' alla corresponsione alle stesse della quota a ciascuna spettante come sopra determinata, a far data dall'1.4.2022; spese compensate.”.
Pertanto la decisione è stata rimessa al Collegio in camera di consiglio.
Orbene, ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970 e successive modifiche, in caso di morte dell'ex coniuge, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la
3 pensione di reversibilità, “una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti
è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5…”.
Nel merito, osserva il Collegio che ricorrono i presupposti in capo alla ricorrente per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità, atteso che la stessa, in forza di sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma, era titolare, alla data del decesso del di un assegno divorzile e non è passata a nuove nozze. Per_1
Ciò posto, ricorrendo i presupposti di legge, nulla osta al recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti, sicchè vanno riconosciute a e ad Parte_1
nelle qualità di ex coniuge e di coniuge superstite di Controparte_1 Persona_1
le quote della pensione di reversibilità di
[...] Persona_1
rispettivamente nella misura del 25% e del 75% ,a far data dall'1.4.2022, primo giorno del mese successivo al decesso. Infatti, la sentenza che determina la ripartizione delle quote di pensione di reversibilità spettanti al coniuge superstite ed al coniuge divorziato ha natura costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, cui deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale, la quale espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato, con la conseguenza che il coniuge divorziato ha diritto alla corresponsione della quota di pensione di reversibilità, attribuitagli dalla sentenza pronunciata, con la decorrenza anzidetta, senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota (Cass. civ. 6272/04, 2092/2007, 22259/13). Pertanto, gli eventuali arretrati spettanti al divorziato fanno carico esclusivo all'ente previdenziale erogatore, atteso che solo questi ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai
4 diversi beneficiari e potrà, quindi, recuperare le somme versate in eccesso (cfr. Cass. civ. 2092/2007).
Risulta ultronea ed inammissibile la richiesta dell' di onerare la ricorrente “ad CP_2
inoltrare quanto statuito dall'intestato Tribunale all' affinché quest'ultimo ottemperi CP_2
a quanto di sua spettanza”, essendo l' una delle parti necessarie del presente CP_2
giudizio, nei cui confronti la sentenza emessa produce i suoi effetti.
In ragione dell'accordo tra le aventi diritto e della natura costitutiva necessaria della pronuncia, va disposta la compensazione delle spese tra le parti tutte, compreso l' CP_2
P. Q. M.
definitivamente pronunciando:
determina nella misura del 25% e nella misura del 75% le quote della pensione di reversibilità rispettivamente spettanti a e ad Parte_1 CP_1
nelle qualità di coniuge divorziato e di coniuge superstite di
[...] Persona_1
e per l'effetto condanna l' alla corresponsione delle rispettive quote
[...] CP_2
come sopra determinate, a far data dall'1.4.2022;
spese compensate.
Roma, 13.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24161 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Corda per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Asinari di Bernezzo per procura in atti
CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Francesca Granata per procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 9 l. 898/1970, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di: “… attribuire alla sig.ra ai sensi dell'art. 9 della Parte_1
Legge 898/1970, la reversibilità della quota di pensione, degli assegni ed emolumenti, compresa l'indennità di contingenza, spettanti al defunto suo ex marito, ordinando all' CP_2
– competente ente erogatore – di provvedere alla corresponsione di tale quota di pensione direttamente alla sig.ra Con vittoria di spese, sempre la che la sig.ra Parte_1 non si opponga alla domanda.”. CP_1
Ha dedotto all'uopo: di aver contratto matrimonio il 25.2.1967 con Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 19.3.2022, da cui aveva divorziato
[...]
in forza di sentenza del Tribunale di Roma n. 47651/1987, che le aveva riconosciuto un assegno divorzile di 100.000 lire mensili, pari ad attuali 128,53 euro circa;
che il si era poi risposato con cui, alla morte del marito, era stata Per_1 Controparte_1
devoluta interamente la pensione di reversibilità; che il suo matrimonio con il da cui era nata una figlia, era durato 20 anni e 5 mesi;
che ella era titolare di Per_1
un reddito annuo imponibile di 24.560,00 euro.
Si è costituito l chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO….. di voler CP_2 verificare che la ricorrente non sia passata a nuove nozze;
- di voler accertare l'esistenza del coniuge superstite;
- di voler accertare la sussistenza del diritto dell'istante alla quota del trattamento di reversibilità del dante causa e per l'effetto, ricorrendone i presupposti, di voler ripartire la quota di spettanza tra l'ex coniuge ed il coniuge superstite, onerando la ricorrente ad inoltrare quanto statuito dall'intestato Tribunale all' affinché quest'ultimo CP_2 ottemperi a quanto di sua spettanza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.”.
Si è costituita inoltre chiedendo di stabilire la quota della Controparte_1
pensione di reversibilità alla stessa spettante, previo accertamento di altri elementi, oltre alla durata del matrimonio, in base ai quali calcolare la quota. Ha dedotto all'uopo: che il si era allontanato dalla casa familiare già nel periodo tra il Per_1
1973 ed il 1975, per coltivare la relazione con che aveva poi sposato Persona_2
2 e da cui aveva divorziato, senza che venisse riconosciuto alla stessa alcun assegno divorzile;
che la convivenza more uxorio tra la ed il era cominciata sin CP_1 Per_1
nell'anno 2004, ben prima del matrimonio contratto il 7.10.2009; che i coniugi avevano intrapreso il percorso per l'adozione di , la quale, in Persona_3 attesa del provvedimento definitivo di adozione di persone maggiori d'età, dall'agosto 2022 risiedeva con la la quale provvedeva al suo mantenimento;
CP_1
che la ricorrente, oltre ad essere titolare di pensione, era proprietaria e comproprietaria di vari immobili, di cui uno locato;
che ella, dipendente della
Presidenza del Consiglio, percepiva uno stipendio mensile di 4.964,00 euro e dal
2020 si era dedicata alla cura del marito;
che durante la convivenza ed il matrimonio aveva goduto di un elevato tenore di vita, considerato che il marito aveva ricoperto la carica di direttore del SISMI, percependo i relativi redditi dal 1996 al 2001, quindi aveva percepito la pensione INPS dal 2002 e poi i proventi dell'incarico di magistrato della Corte dei Conti fino al 2012; che al momento della morte il Per_1
percepiva una pensione di circa 6.900 euro e che ella, dall'aprile 2022, percepiva la pensione di reversibilità dell'importo di 1.866,00 euro;
che era proprietaria di un immobile ad uso abitativo in Roma ed usufruttuaria dell'ex casa familiare.
Ammessi i mezzi istruttori, le parti hanno successivamente raggiunto un accordo e, rimessa la decisione al Collegio, a seguito dei rilievi mossi dal Tribunale con provvedimento in data 15.4.2024 (a cui si rimanda), hanno infine concordemente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo “… che il Tribunale determini le quote della pensione di reversibilità rispettivamente spettanti a e ad Parte_1
nelle qualità di ex coniuge e di coniuge superstite di Controparte_1 Persona_1
CP_ nella misura del 25% e del 75% e per l'effetto di condannare l' alla corresponsione alle stesse della quota a ciascuna spettante come sopra determinata, a far data dall'1.4.2022; spese compensate.”.
Pertanto la decisione è stata rimessa al Collegio in camera di consiglio.
Orbene, ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970 e successive modifiche, in caso di morte dell'ex coniuge, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la
3 pensione di reversibilità, “una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti
è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5…”.
Nel merito, osserva il Collegio che ricorrono i presupposti in capo alla ricorrente per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità, atteso che la stessa, in forza di sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma, era titolare, alla data del decesso del di un assegno divorzile e non è passata a nuove nozze. Per_1
Ciò posto, ricorrendo i presupposti di legge, nulla osta al recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti, sicchè vanno riconosciute a e ad Parte_1
nelle qualità di ex coniuge e di coniuge superstite di Controparte_1 Persona_1
le quote della pensione di reversibilità di
[...] Persona_1
rispettivamente nella misura del 25% e del 75% ,a far data dall'1.4.2022, primo giorno del mese successivo al decesso. Infatti, la sentenza che determina la ripartizione delle quote di pensione di reversibilità spettanti al coniuge superstite ed al coniuge divorziato ha natura costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, cui deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale, la quale espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato, con la conseguenza che il coniuge divorziato ha diritto alla corresponsione della quota di pensione di reversibilità, attribuitagli dalla sentenza pronunciata, con la decorrenza anzidetta, senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota (Cass. civ. 6272/04, 2092/2007, 22259/13). Pertanto, gli eventuali arretrati spettanti al divorziato fanno carico esclusivo all'ente previdenziale erogatore, atteso che solo questi ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai
4 diversi beneficiari e potrà, quindi, recuperare le somme versate in eccesso (cfr. Cass. civ. 2092/2007).
Risulta ultronea ed inammissibile la richiesta dell' di onerare la ricorrente “ad CP_2
inoltrare quanto statuito dall'intestato Tribunale all' affinché quest'ultimo ottemperi CP_2
a quanto di sua spettanza”, essendo l' una delle parti necessarie del presente CP_2
giudizio, nei cui confronti la sentenza emessa produce i suoi effetti.
In ragione dell'accordo tra le aventi diritto e della natura costitutiva necessaria della pronuncia, va disposta la compensazione delle spese tra le parti tutte, compreso l' CP_2
P. Q. M.
definitivamente pronunciando:
determina nella misura del 25% e nella misura del 75% le quote della pensione di reversibilità rispettivamente spettanti a e ad Parte_1 CP_1
nelle qualità di coniuge divorziato e di coniuge superstite di
[...] Persona_1
e per l'effetto condanna l' alla corresponsione delle rispettive quote
[...] CP_2
come sopra determinate, a far data dall'1.4.2022;
spese compensate.
Roma, 13.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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