Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 1
In tema di affidamento in prova in casi particolari, la certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza e l'idoneità del programma concordato, da rilasciare a cura di una struttura sanitaria pubblica è condizione indefettibile di ammissione al beneficio, e non sono ammessi, in relazione a tali certificazioni - fermi restando i poteri di indagine comunque attribuiti al tribunale di sorveglianza - equipollenti o accertamenti sostitutivi, al fine di evitare che lo stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza, o l'esecuzione del programma di recupero siano in qualche modo preordinati al conseguimento del beneficio. (Fattispecie in cui l'istanza di affidamento era stata rigettata sul rilievo che la necessaria certificazione di tossicodipendenza non era stata emessa dalla USL competente, essendo avvenuto il ricovero del condannato in comunità terapeutica sulla base di certificato rilasciato da medico privato).
Commentario • 1
- 1. Rigetto dell'affidamento al servizio sociale per un condannato tossicodipendenteAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 20.05.1998
1.Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 2935
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 45478/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IA IC n. il 29.07.1953
avverso ordinanza del 09.07.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. FUIVIO UCCELLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 9.7.1997 il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva l'istanza di affidamento prova in casi particolari, proposta, al sensi dell'art. 47-bis Ord. Pen. (ora art. 94 D.P.R. - 3309/90), da IA IC, in relazione al provvedimento di cumulo di pene concorrenti, emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Roma in data 25.7.1996, concernente un residuo pena di anni 3, mesi 11 e giorni 8 di reclusione.
Osservava il Tribunale che il Regia risultava gravato da diverse condanne per reati contro il patrimonio e la persona, e da pendenze per violazione della legge sugli stupefacenti, per emissione di assegni a vuoto e oltraggio;
che, pur essendo il medesimo inserito presso la comunità terapeutica CEIS di Roma, tuttavia non risultava che, prima del suo ricovero, fosse stata emessa la necessaria certificazione di tossicodipendenza a cura della USL competente, essendo il ricovero avvenuto sulla base di un certificato rilasciato da un medico privato, che, conseguentemente, non era possibile stabilire con certezza la esistenza del pregresso stato di tossicodipendenza ed escludere una strumentale preordinazione dello stato di tossicodipendenza solo al fine di ottenere l'invocato beneficio.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Regia, lamentando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, lo stato di pregressa tossicodipendenza emergeva chiaramente dalla documentazione prodotta, in quanto il sanitario che aveva rilasciato le relative certificazioni era un medico della USL e comunque, avendo egli in corso un programma di recupero terapeutico, doveva ritenersi violato il disposto di cui all'art.89 del D.P.R. 309/90, che fa divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere, e quello di cui all'art.90 stesso D.P.R., che prevede la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per i tossicodipendenti.
In ogni caso l'ingresso del Regia presso il CEIS era stato autorizzato dalla USI- in quanto tossicodipendente, sicché appariva illogica l'affermazione del tribunale, secondo cui non risultava provato il pregresso stato di tossicodipendenza.
Il ricorso è infondato.
Ed invero appare del tutto inaccettabile la tesi del ricorrente, secondo cui, in pratica, una volta accertato l'esistenza di un programma di recupero in corso, al tribunale sia inibito qualsiasi tipo di controllo sulla esistenza dei presupposti necessari al fini della ammissione di un soggetto all'affidamento in prova in casi particolari.
Al contrario, avendo il tribunale il potere-dovere di disporre tutti gli accertamenti la esistenza delle condizioni di legge e la compatibilità del programma concordato rispetto ai fini cui è preordinato l'istituto in questione, spetta al medesimo giudice stabilire se, a seguito delle indagini eseguite e agli accertamenti esperiti, siano emersi elementi atti a giustificare quel giudizio prognostico favorevole, necessario per la concessione del beneficio in esame., escludente, secondo il suo prudente apprezzamento, la previsione che il condannato possa tornare a commettere ulteriori reati.
In altri termini spetta comunque al giudice, al di là del contenuto specifico e delle modalità concrete di svolgimento del programma, verificare se esso sia funzionale rispetto alle possibilità di conseguimento di un risultato proficuo della prova. (cfr. Cass. Sez. I, 19.4.1995 n. 1200, Cavicchia, Sez. I, 15.2.1993, Colonnetti ecc.). Nella specie, la mancanza di una certificazione ufficiale della USL, comprovante in maniera indiscutibile lo stato di tossicodipendenza del Regia e la conseguente impossibilità di verificare la esistenza delle condizioni richieste dalle vigenti disposizioni in materia costituisce un giudizio tutt'altro che illogico ed esso appare aderente alla "ratio" della legge.
Dispone infatti il primo comma dell'art. 47-bis della legge n.354/75 (ed anche dell'art.94 D.P.R. 309/90) che, anche nel caso in cui l'interessato abbia in corso un programma di recupero, "alla domanda (di affidamento in prova) deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossi codi pendenza o di alcooldipendenza, e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato". Ciò significa chiaramente che la legge considera la certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza e la idoneità del programma concordato, da rilasciare a cura di una struttura sanitaria pubblica, come condizione indefettibile di ammissione al beneficio, e non sono ammessi, in relazione a tali certificazioni - fermi restando i poteri di indagine comunque attribuiti al tribunale di sorveglianza - equipollenti o accertamenti sostitutivi, proprio al fine di evitare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero siano in qualche modo preordinati al conseguimento del beneficio. (cfr. Cass., Sez. VI, sent. n. 2798 del 0709-1995), Coniglione).
In ogni caso, nulla vieta che l'interessato possa ripresentare la domanda corredata dalla documentazione prescritta. Quanto alla asserita violazione degli artt.89 e 90 D.P.R. 309/90, è sufficiente rilevare che il richiamo all'art.89 è inconferente, in quanto tale norma si riferisce al soggetti che si trovano sottoposti alla misura della custodia cautelare e non a quelli, come il Regia, da sottoporre alla esecuzione di pena a seguito di condanna definitiva, mentre la disposizione di cui all'art.90 prevede un istituto (quello della sospensione della pena) totalmente diverso, per i presupposti e per gli effetti, da quello dell'affidamento in prova.
Da ciò consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 1998