Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 2935
CASS
Sentenza 20 maggio 1998

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In tema di affidamento in prova in casi particolari, la certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza e l'idoneità del programma concordato, da rilasciare a cura di una struttura sanitaria pubblica è condizione indefettibile di ammissione al beneficio, e non sono ammessi, in relazione a tali certificazioni - fermi restando i poteri di indagine comunque attribuiti al tribunale di sorveglianza - equipollenti o accertamenti sostitutivi, al fine di evitare che lo stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza, o l'esecuzione del programma di recupero siano in qualche modo preordinati al conseguimento del beneficio. (Fattispecie in cui l'istanza di affidamento era stata rigettata sul rilievo che la necessaria certificazione di tossicodipendenza non era stata emessa dalla USL competente, essendo avvenuto il ricovero del condannato in comunità terapeutica sulla base di certificato rilasciato da medico privato).

Commentario1

  • 1Rigetto dell'affidamento al servizio sociale per un condannato tossicodipendenteAccesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 2935
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2935
Data del deposito : 20 maggio 1998

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