CASS
Sentenza 8 febbraio 2022
Sentenza 8 febbraio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2022, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CA ER;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATO LA Il Proc. Gen. si riporta alle conclusioni e, quindi, chiede che venga dichiarato inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4346 Anno 2022 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ER CA Data Udienza: 24/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 12 marzo 2021 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a RT OT il 22 gennaio 2018 ad un anno ed otto mesi di reclusione, ritenuta la recidiva specifica e reiterata e la continuazione, per i reati ex artt. 10 e 5 d.lgs. 74/2000 perché, quale amministratore unico della Abaco s.r.I., omise di presentare le dichiarazioni sui redditi ed IVA relative agli anni 2008-2009 (capo B;
in Aprilia, ottobre 2007, ottobre 2008, ottobre 2009 e ottobre 2010). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con l'unico motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 157 e 160 cod. pen., 5 del d.lgs. 74/2000. La Corte territoriale avrebbe violato l'art. 129 cod. proc. pen., omettendo di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione;
secondo il ricorrente, per i fatti commessi fino all'ottobre 2007 e fino all'ottobre 2008 sarebbe intervenuta rispettivamente nei mesi di ottobre 2019 e ottobre 2020, ben prima della celebrazione del giudizio di appello, con citazione del 9 febbraio 2021. La prescrizione sarebbe maturata tenuto conto della pena edittale massima di 4 anni del reato ex art. 5 del d.lgs. 74/2000 nella sua formulazione originaria e dell'aumento del termine prescrizionale per la riconosciuta recidiva reiterata specifica;
il termine massimo di prescrizione sarebbe di 12 anni. Ritenuta la prescrizione, di conseguenza andrebbe ridotta la pena, poiché la Corte territoriale ha operato per il reato ex art. 5 del d.lgs. 74/2000 l'aumento di pena per la continuazione, ritenendo più grave il reato ex art. 10 del d.lgs. 74/2000. Con la memoria depositata il 2 dicembre 2021, il difensore ha chiesto di accogliere i motivi di cui al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato poiché i reati non erano estinti per prescrizione all'atto della sentenza di appello del 12 marzo 2021. 1.1. Secondo quanto emerge dalle sentenze di merito, per il capo B la condanna è intervenuta, tenuto conto della formulazione del capo di imputazione, esclusivamente per l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA ed IRES relative agli anni di imposta 2008 e 2009, con VIVA e l'IRES non versate rispettivamente pari ad C 99.000 e C 164.000 nel 2008 ed C 92.000 e C 164.000 nel 2009. Il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2009 relativa all'anno di imposta 2008 era il 31 luglio 2009; per l'IRES la scadenza era al 30 settembre 2009. Per le dichiarazioni 2010 relative all'IVA ed all'IRES per l'anno di imposta 2009 il termine per la presentazione era al 30 settembre 2010. Ne consegue che il termine di prescrizione, tenuto conto del termine di 90 giorni ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 74/2000, decorre: per dichiarazione IVA 2009 relativa all'anno di imposta 2008 dal 29 ottobre 2009; per la dichiarazione IRES 2009 relativa all'anno di imposta 2008 dal 29 dicembre 2009; per le dichiarazioni 2010 relative all'IVA ed all'IRES per l'anno di imposta 2009 dal 29 dicembre 2010. 1.2. Nel periodo dal 15 aprile 2000 al 16 settembre 2011 la pena prevista per il reato ex art. 5 del d.lgs. 74/2000 era la reclusione da uno a tre anni;
pertanto, con l'aumento per la recidiva reiterata e specifica di due terzi, la pena massima è pari a 5 anni di reclusione. Ne consegue che il termine ordinario di prescrizione è pari a 6 anni;
il termine massimo, aumentato di due terzi, è pari a 10 anni. 1.3. Va poi considerata la sospensione del termine di prescrizione tra il 19 febbraio 2016 ed il 22 gennaio 2018, indicata dalla Corte di appello e non contestata con il ricorso per cassazione. 1.4. Ne consegue che il termine di prescrizione non era decorso il 12 marzo 2021, data della sentenza di appello, perché i termini di prescrizione decorrono rispettivamente il 1 ottobre 2021, il 1 dicembre 2021 ed il 2 dicembre 2022. 2. Il ricorso è pertanto inammissibile perché manifestamente infondato. 2.1. L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello;
l'estinzione del reato può essere dichiarata solo se il ricorso sia ritenuto ammissibile (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 2.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/01/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere CA ER;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATO LA Il Proc. Gen. si riporta alle conclusioni e, quindi, chiede che venga dichiarato inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4346 Anno 2022 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ER CA Data Udienza: 24/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 12 marzo 2021 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a RT OT il 22 gennaio 2018 ad un anno ed otto mesi di reclusione, ritenuta la recidiva specifica e reiterata e la continuazione, per i reati ex artt. 10 e 5 d.lgs. 74/2000 perché, quale amministratore unico della Abaco s.r.I., omise di presentare le dichiarazioni sui redditi ed IVA relative agli anni 2008-2009 (capo B;
in Aprilia, ottobre 2007, ottobre 2008, ottobre 2009 e ottobre 2010). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con l'unico motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 157 e 160 cod. pen., 5 del d.lgs. 74/2000. La Corte territoriale avrebbe violato l'art. 129 cod. proc. pen., omettendo di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione;
secondo il ricorrente, per i fatti commessi fino all'ottobre 2007 e fino all'ottobre 2008 sarebbe intervenuta rispettivamente nei mesi di ottobre 2019 e ottobre 2020, ben prima della celebrazione del giudizio di appello, con citazione del 9 febbraio 2021. La prescrizione sarebbe maturata tenuto conto della pena edittale massima di 4 anni del reato ex art. 5 del d.lgs. 74/2000 nella sua formulazione originaria e dell'aumento del termine prescrizionale per la riconosciuta recidiva reiterata specifica;
il termine massimo di prescrizione sarebbe di 12 anni. Ritenuta la prescrizione, di conseguenza andrebbe ridotta la pena, poiché la Corte territoriale ha operato per il reato ex art. 5 del d.lgs. 74/2000 l'aumento di pena per la continuazione, ritenendo più grave il reato ex art. 10 del d.lgs. 74/2000. Con la memoria depositata il 2 dicembre 2021, il difensore ha chiesto di accogliere i motivi di cui al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato poiché i reati non erano estinti per prescrizione all'atto della sentenza di appello del 12 marzo 2021. 1.1. Secondo quanto emerge dalle sentenze di merito, per il capo B la condanna è intervenuta, tenuto conto della formulazione del capo di imputazione, esclusivamente per l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA ed IRES relative agli anni di imposta 2008 e 2009, con VIVA e l'IRES non versate rispettivamente pari ad C 99.000 e C 164.000 nel 2008 ed C 92.000 e C 164.000 nel 2009. Il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2009 relativa all'anno di imposta 2008 era il 31 luglio 2009; per l'IRES la scadenza era al 30 settembre 2009. Per le dichiarazioni 2010 relative all'IVA ed all'IRES per l'anno di imposta 2009 il termine per la presentazione era al 30 settembre 2010. Ne consegue che il termine di prescrizione, tenuto conto del termine di 90 giorni ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 74/2000, decorre: per dichiarazione IVA 2009 relativa all'anno di imposta 2008 dal 29 ottobre 2009; per la dichiarazione IRES 2009 relativa all'anno di imposta 2008 dal 29 dicembre 2009; per le dichiarazioni 2010 relative all'IVA ed all'IRES per l'anno di imposta 2009 dal 29 dicembre 2010. 1.2. Nel periodo dal 15 aprile 2000 al 16 settembre 2011 la pena prevista per il reato ex art. 5 del d.lgs. 74/2000 era la reclusione da uno a tre anni;
pertanto, con l'aumento per la recidiva reiterata e specifica di due terzi, la pena massima è pari a 5 anni di reclusione. Ne consegue che il termine ordinario di prescrizione è pari a 6 anni;
il termine massimo, aumentato di due terzi, è pari a 10 anni. 1.3. Va poi considerata la sospensione del termine di prescrizione tra il 19 febbraio 2016 ed il 22 gennaio 2018, indicata dalla Corte di appello e non contestata con il ricorso per cassazione. 1.4. Ne consegue che il termine di prescrizione non era decorso il 12 marzo 2021, data della sentenza di appello, perché i termini di prescrizione decorrono rispettivamente il 1 ottobre 2021, il 1 dicembre 2021 ed il 2 dicembre 2022. 2. Il ricorso è pertanto inammissibile perché manifestamente infondato. 2.1. L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello;
l'estinzione del reato può essere dichiarata solo se il ricorso sia ritenuto ammissibile (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 2.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/01/2022.