Sentenza 15 novembre 2002
Massime • 1
In tema di trasporto dei rifiuti, quale fase delle attività di smaltimento e gestione, è richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, che ha natura personale basandosi sulla idoneità del soggetto richiedente e sulla sua iscrizione al relativo albo ( Fattispecie nella quale il trasportatore riteneva di poter utilizzare l'autorizzazione rilasciata al proprio genitore deceduto alcuni mesi prima dei fatti ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2002, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Amedeo POSTIGLIONE Presidente
dott. Antonio ZUMBO Componente
dott. Claudia SQUASSONI "
dott. Carlo GRILLO "
dott. Mario GENTILE "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
TO IN, nato il [...] a [...];
TO VA OR, nato il [...] a [...];
Avverso la sentenza Tribunale di Lecce, emessa il 1 19/09/01;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Lecce, con sentenza emessa il 19/09/01, dichiarava TO IN e TO VA OR colpevole del reato di cui all'art. 51 D.Lvo 22/97; e li condannava alla pena di lire 4.000.000 di ammenda, ciascuno.
Avverso la citata sentenza, TO VA OR e TO IN proponevano ricorso per appello deducendo, sostanzialmente, che nella fattispecie non ricorrevano gli estremi del reato loro contestato. Gli attuali ricorrenti erano legittimati a svolgere l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, poiché la Ditta ER TO era iscritta nell'Albo Nazionale delle Imprese del Settore ex art. 30, comma 4° D.Lvo 22/97.
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano, in via principale, la declaratoria di assoluzione perché il fatto non sussiste / ovvero perché il fatto non costituisce reato.
Trattandosi di sentenza inappellabile, ex art. 593 cpp, gli atti venivano trasmessi alla Corte di Cassazione per competenza, ex art. 568, 5° comma cpp.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 15/11/02, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
II ricorso è infondato.
Ai ricorrenti è stato contestato il reato di cui all'art. 51 D.Lvo 22/97 "per avere, in concorso fra loro, mediante l'utilizzo di un autospurgo tipo Fiat 690 n.3 tg NA HI0700, trasportato liquame proveniente da pozzo nero di civile abitazione, senza il possesso di alcun tipo di autorizzazione" fatto accertato in Surbo il 09/09/98. In ordine a tale reato TO IN e TO VA OR, sono stati condannati alla pena di lire 4.000.000 di ammenda, ciascuno.
Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, va affermato che il Tribunale di Lecce, mediante un procedimento argomentativi privo di errori di diritto e di vizi logici, ha motivato in modo esauriente tutti i punti determinanti della decisione.
In particolare, risulta certo che i citati fratelli TO, pur espletando l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, costituiti da liquame proveniente da pozzo nero, non erano muniti della prescritta autorizzazione. I predetti erano in possesso di una precedente autorizzazione rilasciata a favore del proprio genitore, TO NT, deceduto alcuni mesi prima dei fatti in esame. I fratelli TO, tuttavia, non avevano provveduto a richiedere alla competente Autorità Amministrativa la voltura a loro favore dell'autorizzazione già concessa al padre. Al riguardo va evidenziato che Fan. 28 lett. i) D.Lvo 22/97 prevede, tra i requisiti da valutare ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche l'idoneità del soggetto richiedente. Consegue, pertanto, che la precedente autorizzazione rilasciata a favore di TO NT non si trasferiva, alla morte del primo, automaticamente ai propri figli. Era necessaria, invece, la richiesta, da parte di TO IN e TO VA OR, di rinnovo o trasferimento della precedente autorizzazione in loro favore.
L'ulteriore assunto difensivo - secondo cui i fratelli TO non avevano chiesto il rinnovo dell'autorizzazione, ex art. 28 D.Lvo 22/97 perché era in corso la procedura amministrativa per l'iscrizione degli stessi all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 30 D.Lvo 22/97 - costituisce censura in punto di fatto non ammissibile in sede di legittimità. Ad abuntantiam va, comunque, rilevato che non risulta idoneamente provato il citato assunto difensivo dei ricorrenti ed ossia che la ditta ER TO, all'epoca dei fatti in esame (09/09/98 ), fosse già iscritta nell'Albo Nazionale delle Imprese di cui all'art. 30 D.Lvo 22/97. Vanno, pertanto, respinti i ricorsi proposti da TO IN e TO VA OR, con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2002.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 GENNAIO 2003 .