Sentenza 25 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, l'appello proponibile dal P.M. avverso la sentenza di condanna che abbia modificato il titolo del reato può avere ad oggetto qualsiasi statuizione adottata e non deve essere necessariamente limitato al ripristino dell'originaria, più grave, ipotesi contestata. (In motivazione, la Corte ha precisato che doveva ritenersi irrilevante il fatto che, nella specie, la modifica del titolo di reato era stata disposta su richiesta del pubblico ministero di udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2016, n. 48825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48825 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2016 |
Testo completo
48 8 2 5/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 25/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA-Presidente - N. 2115/2016 ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. - PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE N. 8335/2016- Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nei confronti di: IF LA N. IL 05/03/1977 avverso la sentenza n. 4348/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VICENZA, del 22/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.SSA PERLA LORI che ha concluso per IA NO Dous sonsons con RWVIDAL TRIBVENCY M VicoNZA Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. -1- m RITENUTO IN FATTO 1.Il G.u.p. del Tribunale di Vicenza con sentenza del 22 gennaio 2015, resa all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto DH AH responsabile dei reati contestati al capo A), cioè detenzione a scopo di vendita, di grammi 56,40 di principio attivo di cocaina e di grammi 6,89 di principio attivo di hashish, qualificato il fatto in violazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed al capo B), cioè ricettazione, ritenuti gli stessi in continuazione.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia denunziando mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice di merito ritenuto ricorrere, ma senza fornire al riguardo, ad avviso del ricorrente, congrua e completa motivazione, nella contestazione di cui al capo A) l'ipotesi attenuata di cui all'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, pur in presenza di un dato ponderale che avrebbe precluso il riconoscimento dell'ipotesi attenuata o avrebbe, comunque, imposto un onere motivazionale che si ritiene non adempiuto dal decidente: in particolare, grammi 56,40 di principio attivo di cocaina corrispondente a 376 dosi mesi singole, superiore di circa 75 volte al quantitativo massimo detenibile. Sottolinea, accanto al rilievo del dato ponderale, l'accertata disponibilità, da parte dell'imputato anche di hashish, di un bilancino elettronico e della somma di 535,00 euro, elementi che sarebbero indicativi della capacità dell'imputato di soddisfare una tipologia multiforme di consumatori di droga. Evidenzia che la motivazione adoperata al giudice di merito per giustificare la riqualificazione (e cioè «La quantità di stupefacente detenuta, tenuto conto della parte destinata al consumo di DH e della sua ragazza, è compatibile con la configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5° DPR n. 309/90, come ritenuto anche dal Pubblico Ministero»: p. 4 della sentenza), attribuendo rilievo alla versione difensiva resa dall'imputato, secondo cui «egli era solito consumare, assieme alla sua fidanzata, circa 10 grammi di cocaina in due al giorno» (dichiarazione di DH riportata in sentenza: p. 4) sarebbe del tutto illogica, in quanto valorizza dichiarazioni dell'imputato meramente assertive, oltre che smentite nettamente dalla fidanzata AV OU, la quale ha detto che vedeva l'imputato una sola volta alla settimana e che consumava cocaina soltanto saltuariamente. Il P.G. territoriale allega al ricorso, a supporto delle affermazioni svolte, la relazione del laboratorio di analisi sulla sostanza in sequestro ed i verbali di perquisizione e sequestro e di sommarie informazioni rese da AV OU. Chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza. 2ŋen CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va premesso che, come noto, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è stata trasformata da circostanza attenuante in reato autonomo dall'art. 2 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 (affermazione assolutamente pacifica: ex plurimis, v. Sez. 4, n. 49754 del 24/10/2014, Fetriche, Rv. 261170).
2.Ciò posto, il ricorso proposto deve essere convertito in appello. Infatti, l'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. in tema di impugnazione delle sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato stabilisce che, quando si tratti di pronunzie di condanna, queste siano appellabili dal P.M. nel caso in cui abbiano statuito, modificandolo, sul titolo del reato (v. Sez. 6, n. 20140 del 06/05/2015, Perri, Rv. 263672, secondo cui l'appello del P.M. avverso sentenza di condanna emessa in abbreviato è ammissibile solo se il giudice di primo grado abbia modificato il titolo di reato;
cfr. altresì Sez. 6, n. 6274 del 17/11/2010, dep. 2011, Chiefari, Rv. 249462, per l' importante precisazione che «In tema di giudizio abbreviato, l'appello proponibile dal P.M. avverso la sentenza di condanna che abbia modificato il titolo del reato può avere ad oggetto qualsiasi statuizione adottata e non deve essere necessariamente limitato al ripristino dell'originaria, più grave, ipotesi contestata, ma può riguardare anche motivi diversi, quali, ad es., quelli relativi al ripristino di circostanze aggravanti e all'aumento della pena»). Ebbene, come già osservato dalla giurisprudenza della S.C., la limitazione di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. costituisce un'eccezione al principio di carattere generale della appellabilità da parte del Pubblico Ministero di tutte le sentenze di condanna che è stabilito dall'art. 593 cod. proc. pen.: infatti, «In tema di impugnazioni, l'inappellabilità, da parte del P.M., della sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato, prevista dal comma terzo dell'art. 443 cod. proc. pen., costituisce una eccezione alla regola generale della appellabilità, fissata dall'art. 593 cod. proc. pen. e fatta rivivere nella seconda parte del comma citato, in relazione alla ipotesi della sentenza di condanna che abbia modificato il titolo del reato. In tale caso, pertanto, il potere di impugnazione del P.M. può avere ad oggetto qualsiasi statuizione adottata e non è limitato alla avvenuta modifica della qualificazione giuridica del reato (Fattispecie nella quale, proposto dal P.G. ricorso diretto per cassazione circa il trattamento sanzionatorio applicato in conseguenza della modificazione del titolo del reato, all'esito di giudizio abbreviato, la S.C. ha ritenuto che la sentenza fosse appellabile e ha qualificato il ricorso come appello, ai sensi dell'art. 569 3 m comma terzo cod. proc. pen., essendo stati dedotti vizi di motivazione)» (così Sez. 5, n. 21176 del 05/04/2006, Santonocito, Rv. 233989). Il principio in parola ha trovato spazio nella disciplina delle impugnazioni del Pubblico Ministero in tema di condanna a seguito di rito abbreviato, pur nei limiti detti, concretizzando, in buona sostanza, una "riespansione" dei poteri di impugnazione del P.M. che, con evidenza, discende dal tipo di decisione adottata: decisione che, incidendo sensibilmente riqualificandolo sul quadro - definitorio dei fatti al momento dell'accesso al rito speciale, è stata ritenuta dal legislatore meritevole di un ulteriore grado di giudizio nel merito senza delimitazione dei capi soggetti a tale genere di gravame. Né a conclusioni diverse può condurre il rilevo che nel caso di specie fu lo stesso P.M. in udienza (v. pp. 2 e 4 della sentenza impugnata) a chiedere la riqualificazione del reato di cui al capo A) nella violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto si trattò di mera richiesta di parte, non vincolante né per la stessa (residuando il generale potere di impugnare a prescindere dalle conclusioni rassegnate in udienza: cfr. art. 570, comma 1, cod. proc. pen.) né per il giudice: infatti, «Allorché il pubblico ministero, nell'udienza preliminare del giudizio abbreviato, concluda nel senso di derubricare il reato così come contestato nella richiesta di rinvio a giudizio, le sue conclusioni vanno intese non come modifica dell'imputazione - non consentita ma soltanto come richiesta al giudice di dare una diversa definizione giuridica del fatto enunciato nell'imputazione. Ne consegue che la sentenza che accolga tale richiesta è appellabile dal P.M.» (così Sez. 6, n. 6000 del 19/02/1991, Tunisi, Rv. 187362).
3. Facendo applicazione dei richiamati principi nel caso di specie, deve ritenersi che, avendo il Tribunale riqualificato il reato sub lett. A) nella, meno grave, ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ed avendo a tale derubricazione reagito il P.G. deducendo questioni sulla motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso deve convertirsi, necessariamente, in appello: discende la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Venezia per il giudizio. Così deciso il 25/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Rocco Marco Blaiotta EL NC De LA Depositata in Cancelleria Oggi, 17 NOV 2915 Il Funzionario Gi Patrizia Cipra