TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/10/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il G.O.T di Cremona, Dott.ssa AN UC IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1012/2025 del Ruolo Gen. Affari Controv – locazioni promossa da:
– nata a [...] l'[...] e residente in [...], Parte_1
v. Roma, 16, C.F. , ‒ nata a [...] il C.F._1 Parte_2
9.08.1969 ed ivi residente in loc. Nuovo, C.F. , nato a C.F._2 Parte_3
TA d'DD (CR) il 10.05.1979 ed ivi residente in v. Fermi, 7, C.F. , C.F._3
‒ nata a [...] il [...] ed ivi residente in v. Fermi, 7, C.F. Parte_4
‒ tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Sacchi del Foro di Cremona C.F._4
INTIMANTI
CONTRO
‒ nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._5
INTIMATO CONTUMACE
‒ nata a [...] il [...], C.F. con Controparte_2 CodiceFiscale_6
l'avv. Stefano Sartirana
INTIMATA
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO E
PAGAMENTO CANONI
* * * * *
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 20 ottobre 2025 sulle conclusioni formulate da parte intimante nella memoria integrativa del 8.7.2025 che si richiamano integralmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio e per ottenere la convalida Controparte_1 Controparte_2 dello sfratto relativamente all'immobile sito in TA d'DD via Einstein n.9, oggetto del contratto di locazione e l'ordinanza ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, anche nei confronti del garante , che aveva sottoscritto il contatto di locazione in garanzia del Persona_1 pagamento dei canoni ed a cui in data 7.2.2025 era stato notificato l'intimazione di sfratto.
Alla prima udienza del 26.5.2025 parte intimata non compariva.
Il Giudice verificato che la notifica della intimazione di sfratto nei confronti del conduttore
, non comparso alla prima udienza, si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 Controparte_1
c.p.c., denegava la richiesta di convalida, accertato che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito
(cfr. Trib. Padova, 26 novembre 2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-84, Pret.
Roma, 20-03-97, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo e per l'effetto disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 447 bis e 426 c.p.c. fissando alle parti il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell'art. 416 c.p.c. e vista la sent. Corte Cost. n. 14/1977, disponeva a cura di parte intimante la notifica del suesposto provvedimento al convenuto contumace.
All'udienza fissata per il giorno 20 ottobre 2025 parte convenuta restava contumace. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del verbale di udienza del 26.5.2025 a , ne Controparte_1 dichiarava la contumacia e udita la discussione decideva la causa come da sentenza che depositava nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione agli atti, risulta provato che in data 20.4.2024 tra Parte_1
e (parte locatrice) e e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1 [...]
(parte conduttrice) interveniva un contratto di locazione ad uso abitativo Controparte_2 regolarmente registrato in data 28.04.2024 al n. 1536 serie 3T, avente ad oggetto compendio immobiliare sito in TA d'DD (CR), v. Einstein, 9, costituito da appartamento (2 camere, soggiorno, cucina, servizi e ripostiglio) e relativo box pertinenziale, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Fg. 13, p.lla 266, sub. 6 (appartamento) e p.lla 266, sub. 16 (box) per un canone il canone annuo in € 8.400,00, da corrispondersi in 12 rate mensili anticipate pari ad €
700,00 ciascuna entro il giorno 1 di ogni mese (art. 5) e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT.
Il signor nato a [...] il [...], C.F. , Persona_1 C.F._7 sottoscriveva il contratto di locazione de quo a garanzia delle obbligazioni discendenti dal contratto.
Parte intimante lamenta il mancato versamento di canoni di locazione e degli oneri accessori per complessivi € 9.679,11 .
Tale credito in mancanza di fatti estintivi e/o impeditivi addotti dalla parte resistente non può che essere riconosciuto. Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto nonché l'esigibilità della stessa (termine di scadenza), salvo che intervenga prova del fatto estintivo - costituito dall'adempimento - da parte del debitore (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 2647 del 21/02/2003; Sez. 3,
Sentenza n. 6395 del 01/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Sez. 1, Sentenza n.
13674 del 13/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007). Provato il titolo della pretesa azionata, incombeva al resistente fornire la prova del pagamento, quale atto estintivo dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Spettava, pertanto, a parte conduttrice fornire la prova dell'avvenuto adempimento dei propri obblighi, dell'avvenuto pagamento del canone o della sussistenza di qualsiasi atto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio;
invero, parte intimata è rimasta contumace e non ha addotto e provato fatti estintivi, disinteressandosi completamente del presente procedimento.
Ne consegue che deve ritenersi fondata la domanda svolta dall'intimante.
Il mancato versamento dei canoni integra un grave inadempimento contrattuale per l'inosservanza dell'obbligazione primaria posta a carico del conduttore e giustifica la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore.
“In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. (cassazione civile, sez. III, 29/01/2013, n. 2099)”.
Accertato il grave inadempimento contrattuale di e Controparte_1 Controparte_2 il contratto di locazione de quo deve intendersi risolto per fatto e colpa di parte conduttrice, con condanna della stessa all'immediato rilascio dell'immobile sito in TA d'DD (CR), via
Einstein, 9, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 20 novembre 2025 ore 17.
e sono altresì tenuti al pagamento, in via solidale tra Controparte_1 Controparte_2 loro, dei canoni di locazione e delle spese condominiali insoluti per complessivi euro 9.679,11.
La richiesta di condanna nei confronti del garante è invero inammissibile , in ragione della marcata tipizzazione del procedimento di convalida, che non prevede la legittimazione processuale di soggetti ulteriori rispetto al locatore ed al conduttore, neppure limitatamente alla domanda di emissione del decreto ingiuntivo.
Il rapporto tra il garante/fideiussore ed il locatore, difatti, resta distinto ed autonomo rispetto a quello tra quest'ultimo ed il conduttore, ancorché avente origine dal medesimo contratto di locazione.
Pertanto, ogni eventuale azione nei confronti del garante, deve essere proposta nelle forme del rito ordinario, non essendo possibile estendere la legittimazione processuale nel procedimento di convalida di sfratto a soggetti ulteriori rispetto a conduttore e locatore.
Il garante non ha legittimazione passiva nello sfratto per morosità, che è una procedura rivolta esclusivamente al conduttore inadempiente.
Data la soccombenza, e vanno condannati al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in via solidale tra loro, delle spese di lite in favore dell'intimante liquidate in complessive €. 2.584,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie al 15% e spese vive pari ad euro 255,16.
P.Q.M
Il G.O.T definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione, deduzione delle parti, così provvede:
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 20.4.2024 e registrato in data 28.04.2024 al n. 1536 serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sito in TA d'DD (CR), v. Einstein, 9 per fatto e colpa dei conduttori,
condanna e all'immediato del rilascio Controparte_1 Controparte_2 dell'immobile sito in TA d'DD (CR), v. Einstein, 9 con relativi accessori e pertinenze, fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 20 novembre 2025 ore 17,
condanna e in via solidale tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di parte intimante dei canoni di locazione e delle spese condominiali pari alla data odierna all'importo complessivo di euro 9.679,11, oltre ai canoni a scadere fino all'esecuzione dello sfratto ed interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
condanna e in via solidale tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione delle spese di lite in favore di parte intimante che si liquidano in complessive €.
€. 2.584,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie al 15% e spese vive pari ad euro
255,16.
Cremona, 20 ottobre 2025
Il G.O.T
AN UC IO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il G.O.T di Cremona, Dott.ssa AN UC IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1012/2025 del Ruolo Gen. Affari Controv – locazioni promossa da:
– nata a [...] l'[...] e residente in [...], Parte_1
v. Roma, 16, C.F. , ‒ nata a [...] il C.F._1 Parte_2
9.08.1969 ed ivi residente in loc. Nuovo, C.F. , nato a C.F._2 Parte_3
TA d'DD (CR) il 10.05.1979 ed ivi residente in v. Fermi, 7, C.F. , C.F._3
‒ nata a [...] il [...] ed ivi residente in v. Fermi, 7, C.F. Parte_4
‒ tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Sacchi del Foro di Cremona C.F._4
INTIMANTI
CONTRO
‒ nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._5
INTIMATO CONTUMACE
‒ nata a [...] il [...], C.F. con Controparte_2 CodiceFiscale_6
l'avv. Stefano Sartirana
INTIMATA
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO E
PAGAMENTO CANONI
* * * * *
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 20 ottobre 2025 sulle conclusioni formulate da parte intimante nella memoria integrativa del 8.7.2025 che si richiamano integralmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio e per ottenere la convalida Controparte_1 Controparte_2 dello sfratto relativamente all'immobile sito in TA d'DD via Einstein n.9, oggetto del contratto di locazione e l'ordinanza ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, anche nei confronti del garante , che aveva sottoscritto il contatto di locazione in garanzia del Persona_1 pagamento dei canoni ed a cui in data 7.2.2025 era stato notificato l'intimazione di sfratto.
Alla prima udienza del 26.5.2025 parte intimata non compariva.
Il Giudice verificato che la notifica della intimazione di sfratto nei confronti del conduttore
, non comparso alla prima udienza, si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 Controparte_1
c.p.c., denegava la richiesta di convalida, accertato che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito
(cfr. Trib. Padova, 26 novembre 2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-84, Pret.
Roma, 20-03-97, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo e per l'effetto disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 447 bis e 426 c.p.c. fissando alle parti il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell'art. 416 c.p.c. e vista la sent. Corte Cost. n. 14/1977, disponeva a cura di parte intimante la notifica del suesposto provvedimento al convenuto contumace.
All'udienza fissata per il giorno 20 ottobre 2025 parte convenuta restava contumace. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del verbale di udienza del 26.5.2025 a , ne Controparte_1 dichiarava la contumacia e udita la discussione decideva la causa come da sentenza che depositava nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione agli atti, risulta provato che in data 20.4.2024 tra Parte_1
e (parte locatrice) e e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1 [...]
(parte conduttrice) interveniva un contratto di locazione ad uso abitativo Controparte_2 regolarmente registrato in data 28.04.2024 al n. 1536 serie 3T, avente ad oggetto compendio immobiliare sito in TA d'DD (CR), v. Einstein, 9, costituito da appartamento (2 camere, soggiorno, cucina, servizi e ripostiglio) e relativo box pertinenziale, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Fg. 13, p.lla 266, sub. 6 (appartamento) e p.lla 266, sub. 16 (box) per un canone il canone annuo in € 8.400,00, da corrispondersi in 12 rate mensili anticipate pari ad €
700,00 ciascuna entro il giorno 1 di ogni mese (art. 5) e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT.
Il signor nato a [...] il [...], C.F. , Persona_1 C.F._7 sottoscriveva il contratto di locazione de quo a garanzia delle obbligazioni discendenti dal contratto.
Parte intimante lamenta il mancato versamento di canoni di locazione e degli oneri accessori per complessivi € 9.679,11 .
Tale credito in mancanza di fatti estintivi e/o impeditivi addotti dalla parte resistente non può che essere riconosciuto. Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto nonché l'esigibilità della stessa (termine di scadenza), salvo che intervenga prova del fatto estintivo - costituito dall'adempimento - da parte del debitore (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 2647 del 21/02/2003; Sez. 3,
Sentenza n. 6395 del 01/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Sez. 1, Sentenza n.
13674 del 13/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007). Provato il titolo della pretesa azionata, incombeva al resistente fornire la prova del pagamento, quale atto estintivo dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Spettava, pertanto, a parte conduttrice fornire la prova dell'avvenuto adempimento dei propri obblighi, dell'avvenuto pagamento del canone o della sussistenza di qualsiasi atto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio;
invero, parte intimata è rimasta contumace e non ha addotto e provato fatti estintivi, disinteressandosi completamente del presente procedimento.
Ne consegue che deve ritenersi fondata la domanda svolta dall'intimante.
Il mancato versamento dei canoni integra un grave inadempimento contrattuale per l'inosservanza dell'obbligazione primaria posta a carico del conduttore e giustifica la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore.
“In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. (cassazione civile, sez. III, 29/01/2013, n. 2099)”.
Accertato il grave inadempimento contrattuale di e Controparte_1 Controparte_2 il contratto di locazione de quo deve intendersi risolto per fatto e colpa di parte conduttrice, con condanna della stessa all'immediato rilascio dell'immobile sito in TA d'DD (CR), via
Einstein, 9, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 20 novembre 2025 ore 17.
e sono altresì tenuti al pagamento, in via solidale tra Controparte_1 Controparte_2 loro, dei canoni di locazione e delle spese condominiali insoluti per complessivi euro 9.679,11.
La richiesta di condanna nei confronti del garante è invero inammissibile , in ragione della marcata tipizzazione del procedimento di convalida, che non prevede la legittimazione processuale di soggetti ulteriori rispetto al locatore ed al conduttore, neppure limitatamente alla domanda di emissione del decreto ingiuntivo.
Il rapporto tra il garante/fideiussore ed il locatore, difatti, resta distinto ed autonomo rispetto a quello tra quest'ultimo ed il conduttore, ancorché avente origine dal medesimo contratto di locazione.
Pertanto, ogni eventuale azione nei confronti del garante, deve essere proposta nelle forme del rito ordinario, non essendo possibile estendere la legittimazione processuale nel procedimento di convalida di sfratto a soggetti ulteriori rispetto a conduttore e locatore.
Il garante non ha legittimazione passiva nello sfratto per morosità, che è una procedura rivolta esclusivamente al conduttore inadempiente.
Data la soccombenza, e vanno condannati al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in via solidale tra loro, delle spese di lite in favore dell'intimante liquidate in complessive €. 2.584,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie al 15% e spese vive pari ad euro 255,16.
P.Q.M
Il G.O.T definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione, deduzione delle parti, così provvede:
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 20.4.2024 e registrato in data 28.04.2024 al n. 1536 serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sito in TA d'DD (CR), v. Einstein, 9 per fatto e colpa dei conduttori,
condanna e all'immediato del rilascio Controparte_1 Controparte_2 dell'immobile sito in TA d'DD (CR), v. Einstein, 9 con relativi accessori e pertinenze, fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 20 novembre 2025 ore 17,
condanna e in via solidale tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di parte intimante dei canoni di locazione e delle spese condominiali pari alla data odierna all'importo complessivo di euro 9.679,11, oltre ai canoni a scadere fino all'esecuzione dello sfratto ed interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
condanna e in via solidale tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione delle spese di lite in favore di parte intimante che si liquidano in complessive €.
€. 2.584,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie al 15% e spese vive pari ad euro
255,16.
Cremona, 20 ottobre 2025
Il G.O.T
AN UC IO