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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2498/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 16/12/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 2498/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice ZA NN, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2498 /2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. FIORICA ALFONSO) Parte_1
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
(Avv. DIOGUARDI PATRIZIA) P.IVA_1
Parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 9.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio interponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 emesso da questo Tribunale n. 685/2023, con il quale era stato ingiunto ad esso opponente il pagamento di euro 241.859,62 in virtù della polizza fideiussoria n. 171.535092.58 stipulata da
RA di Studio e lavoro a responsabilità limitata - SC s.r.l. e la Fondiaria Ass.ni s.p.a., in relazione alla quale esso opponente aveva prestato la sua garanzia personale unitamente ad altri soggetti. In forza della predetta polizza, la Compagnia assicurativa avrebbe garantito
2 ad l'eventuale restituzione totale o parziale della somma anticipata da quest'ultima - CP_2 pari ad euro 241.859,62 - alla RA SC s.r.l. a titolo di contributo per la realizzazione di un complesso agro zootecnico.
Con l'opposizione, eccepiva innanzitutto l'incompetenza territoriale del Tribunale Pt_1 adito, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, il difetto di integrità del contraddittorio per non essere stati chiamati in causa gli altri coobbligati;
deduceva inoltre, di non ricordare di avere sottoscritto quale garante l'allegato della polizza predetta e dichiarava quindi di disconoscere le firme su di esso apposte;
eccepiva, ancora, il difetto di legittimazione attiva di la nullità delle clausole contenute nella Parte_2 polizza poiché vessatorie in ragione della sua qualifica di consumatore e comunque per essere carenti della doppia sottoscrizione;
eccepiva altresì. la decadenza della garanzia a norma dell'art
1957 c.c. per essere trascorso il termine di sei mesi senza che il creditore avesse rivolto istanza di recupero nei confronti del debitore/contraente principale;
infine, che il pagamento eseguito dall' ad non era dovuto ed era comunque stato eseguito spontaneamente a titolo CP_1 CP_2 di obbligazione naturale.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_2
Così brevemente delineata la res litigiosa, l'opposizione è infondata per i motivi di seguito esplicitati.
Quanto all'eccezione relativa al mancato esperimento della mediazione, va osservato che la stessa può ritenersi superata in quanto, a seguito dell'invito da parte del Giudice nel corso del giudizio, l'opponente ha esperito la mediazione che si è conclusa con esito negativo.
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata in quanto nel Comune di Controparte_3
Montallegro, con conseguente applicazione del foro di cui all'art. 18 c.p.c.
Anche l'eccezione secondo cui la sottoscrizione apposta sugli allegati alla polizza fideiussoria n. 171.535092.58 non apparterrebbe all'opponente è da disattendere alla luce della documentazione allegata dall'opposta.
È in atti, in particolare, una sentenza resa dal Tribunale di Palermo nel giudizio n. 3101/2004, nell'ambito del quale uno dei garanti aveva interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da in virtù della medesima polizza oggetto di causa e nell'ambito del Parte_3 quale aveva partecipato anche e gli altri coobbligati perché chiamati in garanzia. Pt_1
3 Ebbene, nell'ambito di tale giudizio, aveva sollevato una serie di eccezioni quali Pt_1
l'incompetenza del giudice adito sull'assunto che il contratto era stato stipulato tra una impresa e dei consumatori e la prescrizione del diritto, senza tuttavia mettere in alcun dubbio la riferibilità allo stesso della polizza fideiussoria.
Quindi, l'opponente, in quel giudizio, non ha mai contestato di aver sottoscritto il contratto oggetto di causa limitandosi a sollevare altre eccezioni che implicitamente presupponevano il riconoscimento della scrittura.
Tale circostanza rende davvero poco credibile che non abbia sottoscritto la polizza, dal Pt_1 momento che se tale circostanza fosse vera la contestazione sarebbe stata sollevata pure nell'ambito del citato procedimento.
In altri termini, il fatto che abbia implicitamente riconosciuto l'appartenenza della sua Pt_1 sottoscrizione in quel diverso giudizio rende il disconoscimento effettuato in questa sede – motivato nel senso che l'opponente non ricorderebbe di avere firmato la polizza – del tutto generico e non connotato dalla necessarie serietà e per tale motivo infondato.
Tale convincimento trova conferma nelle risultanze della ctu a firma della Dott.ssa Per_1 che, dopo aver compiuto un accertamento meticoloso e immune da vizi di tipo logico e
[...] metodologico ha concluso affermando che “"le firme dicenti apposte sulla Parte_1 polizza fideiussoria n. 171.535092.58 del 05.05.1994, sono riconducibili alla grafia del sig. Parte_1
”.
[...]
È altresì infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Parte_2
L'opposta ha prodotto l'atto di fusione 29.1.2002 con il quale è stata costituita Controparte_4
(nata dalla fusione di e
[...] Controparte_5 [...]
per incorporazione di quest'ultima in e l'atto di fusione del Controparte_6 Parte_3
31.12.2013 che ha portato alla modifica della denominazione di in Controparte_4
Controparte_1
Va detto che l'opponente, con la memoria istruttoria n. 3, ha per la prima volta eccepito che il difetto di legittimazione passiva si fonderebbe sulla mancata dimostrazione da parte dell'opposta delle iscrizioni pubblicitarie previste dagli art 2504 e 2504 bis c.c. Si tratta, a ben vedere, di un ampliamento dell'eccezione inammissibile perché effettuato quando erano già scaduti i termini delle preclusioni assertive oltre che i termini , per la controparte, di produrre documenti per contrastare tale eccezione.
4 Parimenti infondata è l'eccezione secondo cui le clausole apposte nella polizza sarebbero vessatorie, tenuto conto della qualità di consumatore dell'opponente.
Tale doglianza non tiene conto del fatto che , alla data di stipula della polizza Pt_1 fideiussoria, era membro del C.D.A. della parte contraente RA SC (v . visura in atti).
Ebbene, poiché TO ha concluso il contratto nell'ambito dell'attività imprenditoriale, lo stesso non può essere considerato un consumatore (v. Cass. n. 10127/01).
Non difetta neppure, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il requisito della doppia sottoscrizione: il contratto reca una seconda sottoscrizione relativa a specifiche clausole
(in particolare, la clausola di rinuncia ai diritti spettanti in forza degli artt. 1955, 1956 e 1957 cod. civ.).
Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione secondo cui la convenuta sarebbe decaduta dalla garanzia a norma dell'art 1957 c.c., avendo l'opponente espressamente derogato alla disciplina contenuta nella predetta norma.
Va ora evidenziato che l'opponente, in seno alla prima memorie istruttoria, ha eccepito la nullità di tale clausola perché la polizza riprodurrebbe lo schema Abi ritenuto nullo per violazione della normativa antitrust.
Ebbene, va ricordato che, alla stregua di una certa impostazione giurisprudenziale, il provvedimento di determinerebbe la nullità delle singole clausole inserite nei rapporti CP_7 bancari riproduttivi dello schema ABI riconosciuti come frutto di intesa restrittiva della concorrenza;
tuttavia, per ottenerne la declaratoria di nullità il garante avrebbe dovuto provare:
a) la conformità delle fideiussioni impugnate allo schema dell'ABI (associazione di categoria a cui, peraltro, nella specie la convenuta banca non appartiene per aderire la stessa, quale Cassa di
Risparmio, all'ACRI); b) l'anteriorità dell'intesa restrittiva della concorrenza rispetto alla fideiussione fatta sottoscrivere ai garanti (quest'ultima deve essere infatti il “prodotto” della prima).
Tanto avrebbe presupposto, con riferimento in particolare al punto di cui alla superiore lett. a), la produzione in giudizio da parte degli attori – nei termini processuali – del modello ABI, rispetto a cui valutare la conformità della fideiussione, e del provvedimento dell'Autorità di vigilanza, provvedimento che avendo natura amministrativa è sottratto al principio iura novit curia.
Non essendo nel caso di specie un tale onere stato assolto, sulla base della documentazione agli atti e delle allegazioni delle parti alcuna nullità risulterebbe in ogni caso rilevabile dall'AG a cui
è pur sempre preclusa la possibilità di compiere d'ufficio accertamenti di carattere istruttorio.
5 Anche le doglianze secondo cui la compagnia assicurativa avrebbe effettuato il pagamento senza nulla eccepire al creditore appare infondata, prevedendo la polizza il dovere per la compagnia di pagare in favore del beneficiario della polizza senza sollevare alcuna eccezione.
Inoltre, priva di pregio è l'eccezione secondo cui il pagamento eseguito da ad CP_1 CP_2 non era dovuto ed è comunque stato eseguito spontaneamente a titolo di obbligazione naturale.
Risulta dall'articolo 5 delle condizioni generali di polizza che “Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”
Risulta inoltre che, a seguito dell'inadempimento della RA SC s.r.l. agli obblighi garantiti con la suddetta polizza, ha comunicato alla Compagnia Assicuratrice CP_2
l'intervenuta decadenza della suddetta RA dal contributo concesso, invitando la
Compagnia medesima a provvedere al pagamento del massimale di Euro 241.859,62: In ottemperanza agli impegni assunti in polizza, ha versato la somma di Euro 241.859,62 CP_1 ad il quale ha rilasciato la relativa quietanza (cfr. docc. 16-17 del ricorso monitorio). CP_2
Da ciò risulta l'infondatezza dell'eccezione.
In seno alla memoria istruttoria n. 3, l'opponente ha eccepito che parte convenuta non avrebbe fornito la prova dell'efficacia della polizza al momento del pagamento e in particolare dell'avvenuto pagamento delle rate di premio sino al 2022.
Si tratta anche in questo caso di una eccezione tardiva, che quindi, stante la sua inammissibilità, non va esaminata.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte opponente.
L'opponente dovrà inoltre rifondere a parte opposta le spese della consulenza tecnica di parte nella misura richiesta, siccome ritenuta congrua, di euro importo di € 1.803,36.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge;
condanna l'opponente a pagare all'opposta la somma di euro € 1.803,36, per le spese di
CTP;
pone le spese di ctu, separatamente liquidate, definitivamente a carico di parte opponente.
Agrigento, 16.12.2025
Il Giudice
ZA NN
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 16/12/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 2498/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice ZA NN, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2498 /2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. FIORICA ALFONSO) Parte_1
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
(Avv. DIOGUARDI PATRIZIA) P.IVA_1
Parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 9.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio interponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 emesso da questo Tribunale n. 685/2023, con il quale era stato ingiunto ad esso opponente il pagamento di euro 241.859,62 in virtù della polizza fideiussoria n. 171.535092.58 stipulata da
RA di Studio e lavoro a responsabilità limitata - SC s.r.l. e la Fondiaria Ass.ni s.p.a., in relazione alla quale esso opponente aveva prestato la sua garanzia personale unitamente ad altri soggetti. In forza della predetta polizza, la Compagnia assicurativa avrebbe garantito
2 ad l'eventuale restituzione totale o parziale della somma anticipata da quest'ultima - CP_2 pari ad euro 241.859,62 - alla RA SC s.r.l. a titolo di contributo per la realizzazione di un complesso agro zootecnico.
Con l'opposizione, eccepiva innanzitutto l'incompetenza territoriale del Tribunale Pt_1 adito, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, il difetto di integrità del contraddittorio per non essere stati chiamati in causa gli altri coobbligati;
deduceva inoltre, di non ricordare di avere sottoscritto quale garante l'allegato della polizza predetta e dichiarava quindi di disconoscere le firme su di esso apposte;
eccepiva, ancora, il difetto di legittimazione attiva di la nullità delle clausole contenute nella Parte_2 polizza poiché vessatorie in ragione della sua qualifica di consumatore e comunque per essere carenti della doppia sottoscrizione;
eccepiva altresì. la decadenza della garanzia a norma dell'art
1957 c.c. per essere trascorso il termine di sei mesi senza che il creditore avesse rivolto istanza di recupero nei confronti del debitore/contraente principale;
infine, che il pagamento eseguito dall' ad non era dovuto ed era comunque stato eseguito spontaneamente a titolo CP_1 CP_2 di obbligazione naturale.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_2
Così brevemente delineata la res litigiosa, l'opposizione è infondata per i motivi di seguito esplicitati.
Quanto all'eccezione relativa al mancato esperimento della mediazione, va osservato che la stessa può ritenersi superata in quanto, a seguito dell'invito da parte del Giudice nel corso del giudizio, l'opponente ha esperito la mediazione che si è conclusa con esito negativo.
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata in quanto nel Comune di Controparte_3
Montallegro, con conseguente applicazione del foro di cui all'art. 18 c.p.c.
Anche l'eccezione secondo cui la sottoscrizione apposta sugli allegati alla polizza fideiussoria n. 171.535092.58 non apparterrebbe all'opponente è da disattendere alla luce della documentazione allegata dall'opposta.
È in atti, in particolare, una sentenza resa dal Tribunale di Palermo nel giudizio n. 3101/2004, nell'ambito del quale uno dei garanti aveva interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da in virtù della medesima polizza oggetto di causa e nell'ambito del Parte_3 quale aveva partecipato anche e gli altri coobbligati perché chiamati in garanzia. Pt_1
3 Ebbene, nell'ambito di tale giudizio, aveva sollevato una serie di eccezioni quali Pt_1
l'incompetenza del giudice adito sull'assunto che il contratto era stato stipulato tra una impresa e dei consumatori e la prescrizione del diritto, senza tuttavia mettere in alcun dubbio la riferibilità allo stesso della polizza fideiussoria.
Quindi, l'opponente, in quel giudizio, non ha mai contestato di aver sottoscritto il contratto oggetto di causa limitandosi a sollevare altre eccezioni che implicitamente presupponevano il riconoscimento della scrittura.
Tale circostanza rende davvero poco credibile che non abbia sottoscritto la polizza, dal Pt_1 momento che se tale circostanza fosse vera la contestazione sarebbe stata sollevata pure nell'ambito del citato procedimento.
In altri termini, il fatto che abbia implicitamente riconosciuto l'appartenenza della sua Pt_1 sottoscrizione in quel diverso giudizio rende il disconoscimento effettuato in questa sede – motivato nel senso che l'opponente non ricorderebbe di avere firmato la polizza – del tutto generico e non connotato dalla necessarie serietà e per tale motivo infondato.
Tale convincimento trova conferma nelle risultanze della ctu a firma della Dott.ssa Per_1 che, dopo aver compiuto un accertamento meticoloso e immune da vizi di tipo logico e
[...] metodologico ha concluso affermando che “"le firme dicenti apposte sulla Parte_1 polizza fideiussoria n. 171.535092.58 del 05.05.1994, sono riconducibili alla grafia del sig. Parte_1
”.
[...]
È altresì infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Parte_2
L'opposta ha prodotto l'atto di fusione 29.1.2002 con il quale è stata costituita Controparte_4
(nata dalla fusione di e
[...] Controparte_5 [...]
per incorporazione di quest'ultima in e l'atto di fusione del Controparte_6 Parte_3
31.12.2013 che ha portato alla modifica della denominazione di in Controparte_4
Controparte_1
Va detto che l'opponente, con la memoria istruttoria n. 3, ha per la prima volta eccepito che il difetto di legittimazione passiva si fonderebbe sulla mancata dimostrazione da parte dell'opposta delle iscrizioni pubblicitarie previste dagli art 2504 e 2504 bis c.c. Si tratta, a ben vedere, di un ampliamento dell'eccezione inammissibile perché effettuato quando erano già scaduti i termini delle preclusioni assertive oltre che i termini , per la controparte, di produrre documenti per contrastare tale eccezione.
4 Parimenti infondata è l'eccezione secondo cui le clausole apposte nella polizza sarebbero vessatorie, tenuto conto della qualità di consumatore dell'opponente.
Tale doglianza non tiene conto del fatto che , alla data di stipula della polizza Pt_1 fideiussoria, era membro del C.D.A. della parte contraente RA SC (v . visura in atti).
Ebbene, poiché TO ha concluso il contratto nell'ambito dell'attività imprenditoriale, lo stesso non può essere considerato un consumatore (v. Cass. n. 10127/01).
Non difetta neppure, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il requisito della doppia sottoscrizione: il contratto reca una seconda sottoscrizione relativa a specifiche clausole
(in particolare, la clausola di rinuncia ai diritti spettanti in forza degli artt. 1955, 1956 e 1957 cod. civ.).
Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione secondo cui la convenuta sarebbe decaduta dalla garanzia a norma dell'art 1957 c.c., avendo l'opponente espressamente derogato alla disciplina contenuta nella predetta norma.
Va ora evidenziato che l'opponente, in seno alla prima memorie istruttoria, ha eccepito la nullità di tale clausola perché la polizza riprodurrebbe lo schema Abi ritenuto nullo per violazione della normativa antitrust.
Ebbene, va ricordato che, alla stregua di una certa impostazione giurisprudenziale, il provvedimento di determinerebbe la nullità delle singole clausole inserite nei rapporti CP_7 bancari riproduttivi dello schema ABI riconosciuti come frutto di intesa restrittiva della concorrenza;
tuttavia, per ottenerne la declaratoria di nullità il garante avrebbe dovuto provare:
a) la conformità delle fideiussioni impugnate allo schema dell'ABI (associazione di categoria a cui, peraltro, nella specie la convenuta banca non appartiene per aderire la stessa, quale Cassa di
Risparmio, all'ACRI); b) l'anteriorità dell'intesa restrittiva della concorrenza rispetto alla fideiussione fatta sottoscrivere ai garanti (quest'ultima deve essere infatti il “prodotto” della prima).
Tanto avrebbe presupposto, con riferimento in particolare al punto di cui alla superiore lett. a), la produzione in giudizio da parte degli attori – nei termini processuali – del modello ABI, rispetto a cui valutare la conformità della fideiussione, e del provvedimento dell'Autorità di vigilanza, provvedimento che avendo natura amministrativa è sottratto al principio iura novit curia.
Non essendo nel caso di specie un tale onere stato assolto, sulla base della documentazione agli atti e delle allegazioni delle parti alcuna nullità risulterebbe in ogni caso rilevabile dall'AG a cui
è pur sempre preclusa la possibilità di compiere d'ufficio accertamenti di carattere istruttorio.
5 Anche le doglianze secondo cui la compagnia assicurativa avrebbe effettuato il pagamento senza nulla eccepire al creditore appare infondata, prevedendo la polizza il dovere per la compagnia di pagare in favore del beneficiario della polizza senza sollevare alcuna eccezione.
Inoltre, priva di pregio è l'eccezione secondo cui il pagamento eseguito da ad CP_1 CP_2 non era dovuto ed è comunque stato eseguito spontaneamente a titolo di obbligazione naturale.
Risulta dall'articolo 5 delle condizioni generali di polizza che “Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”
Risulta inoltre che, a seguito dell'inadempimento della RA SC s.r.l. agli obblighi garantiti con la suddetta polizza, ha comunicato alla Compagnia Assicuratrice CP_2
l'intervenuta decadenza della suddetta RA dal contributo concesso, invitando la
Compagnia medesima a provvedere al pagamento del massimale di Euro 241.859,62: In ottemperanza agli impegni assunti in polizza, ha versato la somma di Euro 241.859,62 CP_1 ad il quale ha rilasciato la relativa quietanza (cfr. docc. 16-17 del ricorso monitorio). CP_2
Da ciò risulta l'infondatezza dell'eccezione.
In seno alla memoria istruttoria n. 3, l'opponente ha eccepito che parte convenuta non avrebbe fornito la prova dell'efficacia della polizza al momento del pagamento e in particolare dell'avvenuto pagamento delle rate di premio sino al 2022.
Si tratta anche in questo caso di una eccezione tardiva, che quindi, stante la sua inammissibilità, non va esaminata.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte opponente.
L'opponente dovrà inoltre rifondere a parte opposta le spese della consulenza tecnica di parte nella misura richiesta, siccome ritenuta congrua, di euro importo di € 1.803,36.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge;
condanna l'opponente a pagare all'opposta la somma di euro € 1.803,36, per le spese di
CTP;
pone le spese di ctu, separatamente liquidate, definitivamente a carico di parte opponente.
Agrigento, 16.12.2025
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