Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Rita Paola Terramagra Presidente
dr. Angela Notaro Giudice
dr. Enrico Catanzaro Giudice rel.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15299 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA B. MATTA- Parte_1
RELLA, 20 BAGHERIA, presso l'Avv. BAIAMONTE BERNARDETTE che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliato Controparte_1
presso l'Avv. DI MAURO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 7.6.2022 proposto nell'ambito del giudizio di opposi-
zione al D.I. 585/2020 (n°RG 15299/2021) n.q. di ti- Parte_1
Tribunale di Palermo
115/117, ha presentato querela di falso avverso alla raccomandata por-
tante il n. cronologico n.4657 dell'08.02.2020 nonché avverso all'avviso di ricevimento Cad del 13.02.2020 nella parte in cui viene falsamente di-
chiarata la mancanza/temporanea assenza del destinatario con conse-
guente applicazione del meccanismo di notifica del D.I. 585/2020 ai sensi dell'art.8 legge 890/1982 : “Se le persone abilitate a ricevere il piego in
luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale
non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per man-
canza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è de-
positato presso il punto di deposito più vicino al destinatario” .
A sostegno della querela il evidenziava che giacché l'indirizzo Pt_1
della notifica corrispondeva a quello dell'attività commerciale (panificio) di cui egli stesso è il titolare, non era possibile che nei giorni indicati per la tentata consegna, non vi fosse durante l'orario di lavoro alcun impiegato o familiare disponibile a ricevere il plico, come invece attestato nell'avviso.
Trasmesso il fascicolo innanzi al Collegio si costituiva la parte resisten-
te contestando la querela e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Ammessa la querela di falso, la causa veniva istruita attraverso prova per testi.
La causa veniva quindi rinviata per la decisione sulle conclusioni delle parti previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
La querela è fondata e va accolta.
Tribunale di Palermo
- 2 - Va intanto chiarito che questo Collegio si uniforma all'orientamento secondo il quale “ (…) anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente
postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso (…) per le
attestazioni che riguardano l'attività svolta, trattandosi di circostanza frutto
della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identifica-
zione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto” (si veda Cass.
Civ., Sez. VI, ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32350).
Ora, anche se degli arresti successivi (ad es. Cass 25885/22) aprono la via alla pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione da parte dello stesso giudice del merito sulla base dell'esame e della valutazione delle prove fornite dalle parti nel corso del giudizio, è indubbio che la pro-
posizione della querela, sebbene non indispensabile, è purtuttavia am-
missibile.
Ciò detto all'esito delle prove orali è emerso che nei giorni in cui la no-
tifica ha avuto esito negativo “per assenza del destinatario”, l'esercizio commerciale all'indirizzo di notifica era in realtà aperto ed operante.
I testi escussi sul punto, e , hanno infatti Tes_1 Testimone_2
dichiarato all'udienza dell'11.3.2024 che il panificio è stato regolarmente aperto dalle 4.30 alle 20,30 circa dei giorni 12 e 13 febbraio 2020 (si veda il verbale dell'11.3.2024). Ciò appare in insanabile contrasto con quanto dichiarato sulla relata, ove si evince che non solo il destinatario non fosse presente, ma altresì che non vi fosse alcuno capace di ricevere il plico quando invece, secondo quanto emerso dall'istruttoria, il negozio era aperto e pertanto la notifica era possibile.
Dato che non si ravvisano ragioni per ritenere non attendibili i testi
Tribunale di Palermo
- 3 - che sono rispettivamente un dipendente ed un familiare collaboratore dell'impresa familiare, e che non sussistono elementi per ritenere che il sia rimasto chiuso in quei giorni durante l'orario lavorativo, os- Parte_2
sia quando si presume sia avvenuto il tentativo di notifica, se ne deduce che non risponda alla realtà dei fatti la circostanza riportata nella notifica di impossibilità di notificare l'atto per “mancanza/temporanea assenza”
del destinatario.
Nell'ipotesi in cui il non fosse stato personalmente presente, Pt_1
l'agente postale avrebbe infatti ben potuto consegnare il plico a qualcuno degli impiegati presenti nell'esercizio commerciale eventualmente ripor-
tando e documentando il rifiuto del plico in relata.
Ma ciò non è stato fatto e va pertanto dichiarata la falsità dell'avviso di
Part ricevimento del 13.02.2020 nella parte in cui viene dichiarata la mancanza/temporanea assenza del destinatario e dunque l'impossibilità
di notificare il D.I. 585/2020 mediante consegna.
A seguito dell'accoglimento della querela la parte resistente va con-
dannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano ai minimi tarif-
fari come da dispositivo, mentre con separata ordinanza il fascicolo va ri-
messo al giudice designato per la sua prosecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− Accoglie la querela proposta da n.q. avverso il Parte_1
contenuto dell'avviso di ricevimento Cad del 13.2.2020 nella parte in cui attesta la mancanza/temporanea assenza del destinatario;
Tribunale di Palermo
- 4 - − condanna al pagamento Controparte_1
delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 3.809,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
− Dispone ai sensi dell'art. 537 c.c.p. che sulla ricevuta di ritorno del-
la raccomandata portante il n. cronologico n.4657 dell'08.02.2020 nonché
sull'avviso di ricevimento Cad del 13.02.2020 - entrambe aventi ad ogget-
to la notifica del d.i. n.585/2020 - siano riportati gli estremi della pre-
sente sentenza e che sia cancellata dalla cartolina di ritorno l'annotazione attestante l'impossibilità di consegnare il plico per man-
canza/ temporanea assenza del destinatario.
− Così deciso in Palermo, in data 03/03/2025.
Il Giudice relatore
dott. Enrico Catanzaro– Il Presidente
dr.ssa Rita Paola Terramagra
Tribunale di Palermo
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