Articolo 32 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 31Articolo 33
Versione
5 maggio 1968
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Versione
8 maggio 2010
Art. 32. Iscrizione - Rigetto della domanda

Il consiglio del collegio delibera nel termine di ((due)) mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio, e' motivata.
(( Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.)) Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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