Versione
5 maggio 1968
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8 maggio 2010
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Art. 32. Iscrizione - Rigetto della domanda
Il consiglio del collegio delibera nel termine di ((due)) mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio, e' motivata.
(( Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.)) Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio.
Il consiglio del collegio delibera nel termine di ((due)) mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio, e' motivata.
(( Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.)) Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio.
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- 1. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato internoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 aprile 2010 · 1.2024769