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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 918/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Lorenzo Iannone giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Rep / Racc 37590/7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 03/07/2023 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1309/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare che la sig.ra
si trova in condizioni di salute tali da beneficiare dell'indennità Parte_1
di accompagnamento;
per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data accertata in corso di causa”; 2) “con condanna dell' al pagamento dei predetti ratei, oltre agli accessori di CP_1
legge”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data XXX, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Esiti di quadrantectomia destra per pregresso carcinoma infiltrante (pT2,pN0) già trattato con chemio- radio terapia in attuale follow-up clinico strumentale negativo per recidiva.
Artrosi osteoporotica polidistrettuale con particolare interessamento del rachide in toto in presenza di discopatie multiple. Note di vasculopatia cerebrale cronica in sindrome depressiva involutiva senile in assenza di compromissioni funzionali.
Cardiopatia sclero-ipertensiva”-
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico non determina in parte ricorrente l'impossibilità a deambulare e/o a svolgere gli atti quotidiani, non sussistendo pertanto i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invocato beneficio.
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine Per_2
da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese sono sopportate da parte vittoriosa , stante il deposito in CP_1
entrambe le fasi di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. civ.
Le spese relative alla CTU espletate in entrambe le presente fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno CP_1
Pag. 2 di 3 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2
provvede:
1) rigetta l'opposizione, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata il [...] a Parte_1
NO (SA)], NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa;
CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 25/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 918/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Lorenzo Iannone giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Rep / Racc 37590/7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 03/07/2023 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1309/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare che la sig.ra
si trova in condizioni di salute tali da beneficiare dell'indennità Parte_1
di accompagnamento;
per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data accertata in corso di causa”; 2) “con condanna dell' al pagamento dei predetti ratei, oltre agli accessori di CP_1
legge”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data XXX, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Esiti di quadrantectomia destra per pregresso carcinoma infiltrante (pT2,pN0) già trattato con chemio- radio terapia in attuale follow-up clinico strumentale negativo per recidiva.
Artrosi osteoporotica polidistrettuale con particolare interessamento del rachide in toto in presenza di discopatie multiple. Note di vasculopatia cerebrale cronica in sindrome depressiva involutiva senile in assenza di compromissioni funzionali.
Cardiopatia sclero-ipertensiva”-
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico non determina in parte ricorrente l'impossibilità a deambulare e/o a svolgere gli atti quotidiani, non sussistendo pertanto i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invocato beneficio.
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine Per_2
da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese sono sopportate da parte vittoriosa , stante il deposito in CP_1
entrambe le fasi di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. civ.
Le spese relative alla CTU espletate in entrambe le presente fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno CP_1
Pag. 2 di 3 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2
provvede:
1) rigetta l'opposizione, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata il [...] a Parte_1
NO (SA)], NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa;
CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 25/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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